L'esperto rispondeWelfare

Premio risultato convertito welfare

Una azienda sta predisponendo con le OO.SS. un accordo che preveda un Premio di Risultato al raggiungimento di determinati obbiettivi. Trattandosi di una azienda con diverse U.P., è possibile circoscrivere l'accordo ai dipendenti appartenenti ad una sola U.P.? E di conseguenza, pur in presenza di dipendenti con medesima mansione all'interno dell'intera azienda, l'accordo definirlo solo per alcuni di essi? Al raggiungimento dell'obiettivo il premio non si tradurrebbe in riconoscimento economico, ma solo in fruizione di servizi offerti sulla piattaforma welfare. È possibile imporre da parte dell'azienda la conversione del premio in welfare, oppure questa è una scelta che deve essere rimessa esclusivamente al lavoratore?

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di Roberto Vinciarelli

La domanda

Una azienda sta predisponendo con le OO.SS. un accordo che preveda un Premio di Risultato al raggiungimento di determinati obbiettivi. Trattandosi di una azienda con diverse U.P., è possibile circoscrivere l'accordo ai dipendenti appartenenti ad una sola U.P.? E di conseguenza, pur in presenza di dipendenti con medesima mansione all'interno dell'intera azienda, l'accordo definirlo solo per alcuni di essi? Al raggiungimento dell'obiettivo il premio non si tradurrebbe in riconoscimento economico, ma solo in fruizione di servizi offerti sulla piattaforma welfare. È possibile imporre da parte dell'azienda la conversione del premio in welfare, oppure questa è una scelta che deve essere rimessa esclusivamente al lavoratore?

È possibile detassare e quindi convertire il premio in tutto o in parte in welfare solo se l'indicatore del periodo corrente del datore (inteso come partita iva/nel territorio italiano) è incrementale rispetto all'indicatore del periodo precedente (an detassazione);
ricordo che è il contratto collettivo di secondo livello (aziendale/territoriale), articolo 51 del Dlgs. 81/2015, che sancisce :

- il periodo corrente/il periodo precedente (esempo periodo corrente annuale/ periodo precedente triennale ma immediatamente consecutivi);

- l ‘indicatore con cui misurare la produttività/redditività/innovazione efficienza (esempio fine innovazione/indicatore numero brevetti depositati); ci possono essere indicatori alternativi/non alternativi (agenzia delle Entrate, circolare 5/2018);

- la possibilità di convertire il premio detassabile in tutto o in parte in welfare (senza la clausola di conversione all'interno del contratto di secondo livello il dipendente non può convertire il premio detassabile in welfare/ma percepisce il premio maturato a contribuzione e ad imposta sostitutiva del 10% entro il tetto di 3000 euro che è intendersi al netto dei contributi c/dipendente ma al lordo del 10% di imposta sostitutiva).

Data, qundi, la condizione per detassare e quindi data la condizione per convertire il premio detassabile in welfare (an detassazione/incrementalità dell'indicatore da parte del datore ), il quantum /la struttura del premio / i beneficiari del premio sono rimessi alla valutazione delle parti sociali, quindi potrebbe riguardare anche solo gli operai della singola unità produttiva.

Pertanto se l'indicatore del datore è incrementale i beneficiari del premio detassabile potrebbero essere i dipendenti della singola unità produttiva (esempio gli operai della unità produttiva x).

Se il dipendente di quella unità produttiva ha maturato un premio detassabile e il contratto di secondo livello contiene la clausola di conversione lo stesso può decidere di convertire l'importo del premio in tutto o in parte in welfare in relazione alle previsioni del contratto di secondo livello; tuttavia la facoltà di convertire è rimessa alla volontà del lavoratore e lo stesso non può essere obbligato dal datore alla conversione .

Nel caso in cui la azienda sia interessata ad una scelta del dipendente relativa solo ai flexible welfare (articolo 51, comma 2, Tuir, lettere f, utilità sociale, f bis educazione familiari, f ter assistenza ai familiari over 75/non autosufficienti ecc) la soluzione non è certo il welfare da conversione pdr, in cui per l'appunto il dipendente non può essere coartato a convertire in welfare il premio detassabile dal suo datore, ma la sottoscrizione, con le sigle rappresentative sindacali, di un contratto collettivo di secondo livello da welfare puro, con il quale si metta a disposizione un credito welfare di identica misura per una data categoria.

Il contratto collettivo di secondo livello da welfare puro può essere anche ancorato all'obiettivo della intera azienda che innesca con il meccanismo dell'on/off la messa a disposizione del credito welfare per la categoria (operai della data unità produttiva) ai sensi della agenzia delle Entrate, risoluzione 55/2020.

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