Prestazioni economiche per danno biologico rivalutate dal 1° luglio
Dal 1° luglio gli importi delle prestazioni economiche per danno biologico sono rivalutati in base alla variazione dell'indice Istat, ossia in misura pari all'1,10%: è il contenuto della determina presidenziale Inail 254 del 29 maggio, all'esame del ministero del Lavoro per la emanazione del relativo decreto.
La legge di Stabilità per il 2016 ha previsto un meccanismo di rivalutazione agganciato alle variazioni del costo della vita per gli indennizzi di danno biologico corrisposti dall'Inail a valere per il triennio 2016-2018. Dal prossimo anno il meccanismo di rivalutazione sarà subordinato, anche per le variazioni registrate negli anni pregressi, alla generale revisione delle tariffe dei premi per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali.
Pertanto la presente rivalutazione dovrebbe essere l'ultima in mancanza della revisione o, come appare più probabile, di una proroga. Il danno biologico è la lesione all'integrità psicofisica della persona, suscettibile di accertamento medico legale e risarcibile indipendentemente dalla incidenza sulla capacità di produzione del reddito del danneggiato. La menomazione dell'indennità psicofisica può essere indennizzata dall'Inail con una rendita o con un capitale. La prima è una prestazione economica non tassata riconosciuta per gli infortuni e le malattie professionali per i quali sia stato accertato un grado di menomazione compreso tra il 16% ed il 100%.
Il capitale, invece, è una erogazione non soggetta a tassazione per gradi di menomazione compresi tra il 6% e il 15% che viene corrisposta in una unica soluzione in funzione dell'età, del genere e del grado di menomazione accertato. La rendita può essere soggetta a revisioni (conferma, aumento o diminuzione del grado di menomazione dell'integrità psico-fisica) entro i termini massimi previsti dalla legge (10 anni per la rendita da infortunio e 15 anni per la rendita da malattia professionale).