Nuove regole Dis-coll solo per cessazioni dal 2022
Le nuove regole riguardanti la Dis-coll, introdotte dalla legge di bilancio 2022, si applicano solo alle collaborazioni cessate involontariamente quest'anno, senza alcun effetto sulle indennità già in pagamento, riferite a eventi avvenuti nel 2021. Questa l'indicazione contenuta nella circolare 3/2022 dell'Inps.
La legge 234/2021 ha apportato consistenti novità all'indennità di disoccupazione per collaboratori o titolari di assegno di ricerca o di un dottorato di ricerca con borsa di studio.
1)La durata della Dis-coll è pari ai mesi, o frazioni di essi, di contributi accreditati dal 1° gennaio dell'anno precedente la conclusione della collaborazione alla cessazione, comunque non può superare i 12 mesi. In precedenza la durata era pari alla metà dei mesi di contributi, con un massimo di 6.
2)Viene riconosciuta la contribuzione figurativa, mentre in precedenza ciò non avveniva. Questi contributi sono calcolati sul reddito medio mensile come definito dall'articolo 15 del Dlgs 22/2015, ma comunque tale reddito non può essere superiore a 1,4 volte l'importo della Dis-coll. Quindi, precisa Inps, dato che nel 2022 l'importo massimo dell'indennità è di 1.335,40 euro, i contributi figurativi sono riconosciuti fino a un reddito di 1.869,56 euro (1.335,40 per 1,4 volte).
3)L'importo della Dis-coll si riduce del 3% ogni mese a partire dal primo giorno del sesto mese (in precedenza dal quarto mese).
Infine, la circolare ricorda che da quest'anno collaboratori, assegnisti e dottorandi, nonché amministratori e sindaci (seppur queste due ultime categorie non beneficiarie di Dis-coll) sono tenuti a versare un'aliquota contributiva pari a quella prevista per la Naspi. Quindi si passa dallo 0,51% all'1,31 per cento.