Licenziabile la lavoratrice che si rifiuta di ricevere la nota disciplinare relativa all'accusa di aver fatto registrazioni non autorizzate sul posto di lavoro
Massima
Differente apprezzamento del merito – sede di legittimità – esclusione – casistica di "doppia conforme" nel merito – sussistenza
Un differente apprezzamento del merito stesso della vicenda e delle risultanze processuali emerse non è consentito in sede di legittimità, ancor più ove si consideri che il ricorso, in tal modo, riproduca censure di natura sostanziale secondo quanto previsto dall'art. 360, co. 1, n. 5 c.p.c., non consentite per effetto della norma contenuta nell' art. 348-ter, commi 4 e 5, c.p.c. (sul punto si veda la frequentemente citata pronuncia delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione, n. 8053/2014), ricorrendo la casistica di doppia pronuncia conforme di merito, fondata sulle medesime ragioni di fatto relative alla sussistenza o meno delle condotte disciplinarmente rilevanti.
La Corte territoriale, in sede di motivazione della sentenza e ricapitolando i fatti da cui è insorta la controversia, rilevava preliminarmente che il provvedimento espulsivo era stato adottato in conseguenza di due comportamenti tenuti dalla lavoratrice, consistenti in: (i) effettuazione di registrazioni audio-visive non autorizzate in ambiente di lavoro e (ii) il rifiuto di ricevere la (conseguente) contestazione disciplinare. Ciò appurato, e con ricostruzione analoga a quella operata nel primo...