ApprofondimentoContenzioso

Procedimento disciplinare e licenziamento illegittimo per particolare tenuità del fatto

di Pasquale Dui e Luigi Antonio Beccaria

N. 14

guida-al-lavoro

Licenziabile la lavoratrice che si rifiuta di ricevere la nota disciplinare relativa all'accusa di aver fatto registrazioni non autorizzate sul posto di lavoro

Massima

  • Differente apprezzamento del merito – sede di legittimità – esclusione – casistica di "doppia conforme" nel merito – sussistenza

    Un differente apprezzamento del merito stesso della vicenda e delle risultanze processuali emerse non è consentito in sede di legittimità, ancor più ove si consideri che il ricorso, in tal modo, riproduca censure di natura sostanziale secondo quanto previsto dall'art. 360, co. 1, n. 5 c.p.c., non consentite per effetto della norma contenuta nell' art. 348-ter, commi 4 e 5, c.p.c. (sul punto si veda la frequentemente citata pronuncia delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione, n. 8053/2014), ricorrendo la casistica di doppia pronuncia conforme di merito, fondata sulle medesime ragioni di fatto relative alla sussistenza o meno delle condotte disciplinarmente rilevanti.

La Corte territoriale, in sede di motivazione della sentenza e ricapitolando i fatti da cui è insorta la controversia, rilevava preliminarmente che il provvedimento espulsivo era stato adottato in conseguenza di due comportamenti tenuti dalla lavoratrice, consistenti in: (i) effettuazione di registrazioni audio-visive non autorizzate in ambiente di lavoro e (ii) il rifiuto di ricevere la (conseguente) contestazione disciplinare. Ciò appurato, e con ricostruzione analoga a quella operata nel primo...

  • [1] Nella predetta pronuncia, le S.U. hanno enunciato le seguenti massime di diritto, a tutt'oggi rigorosamente osservate: "La riformulazione dell'art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., disposta dall'art. 54 del d.l. 22 giugno 2012, n. 83, conv. in legge 7 agosto 2012, n. 134, deve essere interpretata, alla luce dei canoni ermeneutici dettati dall'art. 12 delle preleggi, come riduzione al "minimo costituzionale" del sindacato di legittimità sulla motivazione. Pertanto, è denunciabile in cassazione solo l'anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante, in quanto attinente all'esistenza della motivazione in sé, purché il vizio risulti dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali. Tale anomalia si esaurisce nella "mancanza assoluta di motivi sotto l'aspetto materiale e grafico", nella "motivazione apparente", nel "contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili" e nella "motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile", esclusa qualunque rilevanza del semplice difetto di "sufficienza" della motivazione." "L'art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., riformulato dall'art. 54 del d.l. 22 giugno 2012, n. 83, conv. in legge 7 agosto 2012, n. 134, introduce nell'ordinamento un vizio specifico denunciabile per cassazione, relativo all'omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, la cui esistenza risulti dal testo della sentenza o dagli atti processuali, che abbia costituito oggetto di discussione tra le parti e abbia carattere decisivo (vale a dire che, se esaminato, avrebbe determinato un esito diverso della controversia). Ne consegue che, nel rigoroso rispetto delle previsioni degli artt. 366, primo comma, n. 6, e 369, secondo comma, n. 4, cod. proc. civ., il ricorrente deve indicare il "fatto storico", il cui esame sia stato omesso, il "dato", testuale o extratestuale, da cui esso risulti esistente, il "come" e il "quando" tale fatto sia stato oggetto di discussione processuale tra le parti e la sua "decisività", fermo restando che l'omesso esame di elementi istruttori non integra, di per sé, il vizio di omesso esame di un fatto decisivo qualora il fatto storico, rilevante in causa, sia stato comunque preso in considerazione dal giudice, ancorché la sentenza non abbia dato conto di tutte le risultanze probatorie."