La Cassazione, con cinque sentenze in nota, interviene sulla responsabilità solidale del committente di natura pubblica e illustra la differenza tra quella prevista dall'art. 118 del d.lgs. n. 163/2006 vecchio testo e quella di cui all'art. 29 del d.lgs. n. 276/2003. Il tutto in un contesto in cui la domanda di cui alla prima delle due norme - formulata per la prima volta in appello - non è stata considerata nuova rispetto a quella originariamente proposta in primo grado ai soli sensi dell'art. 29 del d.lgs. n. 276/2003
Massima
Lavoro (rapporto di) – Contratto di appalto – Ausiliari dell'appaltatore – Diritti verso il committente – Indennità di ferie e di permessi non goduti - Responsabilità solidale del committente ex art. 29 del d.lgs. n. 276 del 2003 – Non vi rientrano – Responsabilità solidale ex art. 118 del d.lgs. n. 163 del 2006 ratione temporis vigente – Vi rientrano
Lavoro (procedimento in materia di) – Richiesta di pagamento dell'indennità di ferie e di permessi non goduti – Formulazione in appello ex art. 118 del d.lgs. n. 163 del 2006 ratione temporis vigente – Domanda nuova rispetto a quella formulata in primo grado ex art. 29 d.lgs. n. 276 del 2003 - Esclusione
Cass. 21 gennaio 2025, n. 1450 - Pres. Manna – Rel. Boghetic
Cass. 21 gennaio 2025, n. 1451 – Pres. Manna – Rel. BogheticIn tema di appalti pubblici e responsabilità solidale per i trattamenti economici dei lavoratori, l'art. 118, comma 6, del d.lgs. n. 163/2006 (previgente Codice degli appalti) continua ad applicarsi ai contratti i cui bandi siano stati pubblicati prima dell'entrata in vigore del d.lgs. n. 50/2016 (nuovo Codice), in forza della disposizione transitoria contenuta nell'art. 216 del medesimo decreto. La tutela prevista dall'art. 118 del d.lgs. n. 163/2006 ha una portata più ampia rispetto a quella dell'art. 29 del d.lgs. n. 276/2003, in quanto fa riferimento alla responsabilità solidale dell'affidatario e dei suoi aventi causa per l'osservanza dei "trattamenti economici e normativi" nei confronti dei dipendenti, mentre l'art. 29 riguarda esclusivamente i "trattamenti retributivi". Ne consegue che l'indennità sostitutiva per ferie e permessi non goduti, avendo natura mista retributiva-risarcitoria, rientra nell'ambito di applicazione dell'art. 118 del d.lgs. n. 163/2006 ma non in quello dell'art. 29 del d.lgs. n. 276/2003.
Non costituisce domanda nuova in appello, vietata ex art. 345 c.p.c., l'invocazione dell'art. 118 del d.lgs. n. 163/2006 rispetto alla domanda originariamente proposta ai sensi dell'art. 29 del d.lgs. n. 276/2003, qualora vi sia identità di petitum e causa petendi, ossia quando la richiesta di pagamento si fondi sui medesimi fatti costitutivi già dedotti in primo grado.
Lavoro (procedimento in materia di) – Richiesta di pagamento dell'indennità di ferie e di permessi non goduti – Formulazione in appello ex art. 118 del d.lgs. n. 163 del 2006 ratione temporis vigente – Domanda nuova rispetto a quella formulata in primo grado ex art. 29 d.lgs. n. 276 del 2003 – Esclusione - Ragioni
Cass. 4 febbraio 2025 n. 2615 – Pres. Manna – Rel. Riverso
Cass. 4 febbraio 2025 n. 2616 – Pres. Manna – Rel. Riverso
Cass. 4 febbraio 2025 n. 2617 – Pres. Manna – Rel. RiversoIn tema di appalto nei servizi pubblici essenziali, la richiesta, avanzata dal lavoratore in grado di appello, di condanna in solido di tutti i soggetti coinvolti nell'appalto (affidatari e sub-affidatari), ai sensi dell'art. 118, comma 6, d.lgs. n. 163 del 2006, al pagamento degli importi spettanti per ferie e permessi non goduti non costituisce domanda nuova rispetto a quella formulata in primo grado ai sensi dell'art. 29 d.lgs. n. 276 del 2003, in quanto gli elementi di fatto posti a fondamento della responsabilità invocata in forza del codice appalti sono integralmente sovrapponibili, quanto a petitum e causa petendi, a quelli allegati nel ricorso ex art. 414 c.p.c., sicchè al giudice compete la qualificazione della domanda e l'individuazione della norma applicabile, in applicazione del principio iura novit curia.
Un amico di vecchia data – che ben conosce le nostre personali inclinazioni – ci ha recentemente segnalato Cass. 4 febbraio 2025, n. 2617, ovvero l'ultima delle sentenze qui annotate.
Affascinati dalle problematiche esplorate – per il vero più da quella di natura processuale prima ancora di quella di merito – abbiamo sul punto condotto le istruttorie del caso all'esito delle quali è emersa l'insistenza di un torrenziale contenzioso - forse solo parzialmente rappresentato dalle sentenze in nota – che...