Proroga del contratto a termine
L’art. 19 del D.Lgs. n. 81/2015, al co. 2 dispone che, fatte salve le diverse disposizioni dei contratti collettivi, e con l’eccezione delle attività stagionali, la durata dei rapporti di lavoro a tempo determinato intercorsi tra lo stesso datore e lo stesso lavoratore, per effetto di una successione di contratti, conclusi per lo svolgimento di mansioni di pari livello e categoria legale e indipendentemente dai periodi di interruzione tra un contratto e l’altro, non può superare i 36 mesi. Ai fini del computo di tale periodo si tiene altresì conto dei periodi di missione aventi ad oggetto mansioni di pari livello e categoria legale nell’ambito di somministrazioni a tempo determinato. Qualora il limite dei 36 mesi sia superato, per effetto di un unico contratto o di una successione di contratti, il contratto si trasforma a tempo indeterminato dalla data di tale superamento. In generale, quindi: i 36 mesi valgono solo se si tratta di assunzioni non stagionali (e salvo una durata maggiore prevista dal contratto collettivo); le 5 proroghe vanno calcolate con riguardo al singolo lavoratore, sommando tutti i periodi di impiego nei 36 mesi e non sono derogabili ad opera della contrattazione collettiva.
I Quesiti più letti
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5