Proroga del contratto a termine acausale
Iniziando dalla questione più semplice, come precisato dal Ministero nella circolare citata, la “causale” è sempre necessaria quando si supera il periodo di 12 mesi, anche se il superamento avviene a seguito di proroga di un contratto originariamente inferiore ai 12 mesi. Lo stesso Ministero ha poi precisato che: a) è possibile prorogare liberamente un contratto a tempo determinato entro i 12 mesi, mentre per il rinnovo è sempre richiesta l’indicazione della causale; b) la proroga presuppone che restino invariate le ragioni che avevano giustificato inizialmente l’assunzione a termine, fatta eccezione per la necessità di prorogarne la durata entro il termine di scadenza; c) pertanto, non è possibile prorogare un contratto a tempo determinato modificandone la motivazione, in quanto ciò darebbe luogo a un nuovo contratto a termine ricadente nella disciplina del rinnovo, anche se ciò avviene senza soluzione di continuità con il precedente rapporto. Nel vostro caso, quindi, per stare alla lettura del Ministero (peraltro non condivisibile, dato che la norma non prevede alcuna identità della motivazione in caso di proroga), la proroga per “sostituzione maternità di altra lavoratrice” non è possibile, dovendosi ricorrere al “rinnovo”, rispettando lo stop and go e inserendo la causale.