Prorogato nel 2017 il congedo per i neo-papà
L'articolo 50 della bozza di disegno di legge di Bilancio 2017, al comma 2, proroga per il 2017 il congedo obbligatorio di due giorni in favore del padre lavoratore dipendente.
La misura è stata introdotta per la prima volta dalla riforma Fornero (articolo 4, comma 24, lettera a, della legge 92/2012) in via sperimentale per il triennio 2013-2015, e poi prorogata per il 2016 dalla legge di Stabilità 2016 (articolo 1, comma 205, della legge 208/2015).
A differenza del passato, però, la norma prevede la proroga solo per il congedo obbligatorio, mentre non comprende il congedo facoltativo di due giorni, introdotto dal 2013 e in vigore fino al 31 dicembre 2016, che il padre può utilizzare a fronte della rinuncia del corrispondente periodo di astensione obbligatoria da parte della madre.
La disciplina del congedo obbligatorio non sembra modificata rispetto a quella vigente fino al 2016.
La durata, da fruire entro i 5 mesi di vita del bambino, infatti rimane fissa a due giorni utilizzabili anche in modo non continuativo, che si aggiungono al periodo di tutela obbligatoria previsto per la madre.
L'istituto continua a essere disciplinato dal decreto del ministero del Lavoro del 22 dicembre 2012, che tra l'altro prevede che l'onere dei due giorni di assenza, non frazionabili a ore, è a integrale carico dell'Inps, previa anticipazione da parte del datore di lavoro. Ai fini della fruizione il padre è tenuto a presentare telematicamente all'Istituto apposita domanda, che si aggiunge alla comunicazione da effettuare al datore di lavoro con almeno 15 giorni di preavviso.