Prospetto disabili: ultimi giorni per l’invio
Con avviso pubblicato sul sito www.cliclavoro.gov.it , il ministero del Lavoro ha ricordato che nel rispetto dell'articolo 9, comma 6, della legge 68/1999, come modificato dall'articolo 40, comma 4, del Dl 112/2008, la scadenza per l'inoltro del prospetto informativo dei lavoratori disabili riferito all'anno 2014 è il 31 gennaio 2015.
Soggetti obbligati - Sono tenuti alla denuncia telematica i datori di lavoro che occupano almeno 15 dipendenti rappresentativi della base di computo, in relazione ai quali siano avvenute variazioni entro l'anno di riferimento della denuncia nella situazione occupazionale, tali da modificare l'obbligo della quota dei riservatari al collocamento obbligatorio. Per le ragioni di cui sopra, i datori di lavoro che non hanno variazioni rispetto all'ultima denuncia inviata non devono ripetere l'adempimento. Nel caso in corso d'anno vi sia una variazione scatta però, entro sessanta giorni dal verificarsi della eventuale scopertura, l'obbligo di invio della richiesta di assunzione.
Termini - I soggetti obbligati devono trasmettere il prospetto informativo ai Servizi competenti entro il 31 gennaio (da intendersi come termine perentorio secondo il ministero del Lavoro , quindi rimane tale anche se non giorno lavorativo ) di ogni anno, facendo riferimento alla fotografia del personale dipendente al 31 dicembre immediatamente precedente per la base di calcolo .
Trasmissione - L'invio del prospetto informativo deve essere fatto in via telematica. Modalità diverse non sono ammesse e costituiscono mancato adempimento. L'invio telematico si fa con la compilazione della modulistica on line dei servizi informatici presso cui l'utente è abilitato ad operare. Detti servizi rilasciano ricevuta della avvenuto invio con giorno ed ora. Tale ricevuta con il codice unico identificativo costituisce ricevuta legale dell'avvenuto adempimento.
Dove inviare - I datori di lavoro con la sede legale e unità produttive ubicate in una sola Regione o Provincia, che adempiono all'obbligo direttamente, inviano il prospetto informativo presso il servizio informatico messo a disposizione dalla stessa Regione o stessa Provincia. I datori di lavoro che hanno la sede legale e le filiali in diverse Regioni o Province, che adempiono all'obbligo direttamente, inviano il prospetto presso il servizio informatico ove hanno la loro sede legale.
Rettifiche
I soggetti obbligati e abilitati hanno facoltà di annullare o rettificare il documento già inviato. L'annullamento può avvenire per qualsiasi ragione nei termini di invio.
La rettifica può invece avvenire, relativamente ai dati che non modifichino il riconoscimento del dichiarante e dei lavoratori ai sensi della legge 68/1999 ed il calcolo delle scoperture, entro cinque giorni dall'ultimo invio.
Sanzioni
Per la legge 68/1999 il ritardato, od omesso, inoltro del prospetto è punito con la sanzione amministrativa di 635,11 euro, maggiorata di 30,76 euro per ogni giorno di ulteriore ritardo.