Il Consiglio di Stato riafferma la doverosità della ripetizione della retribuzione non dovuta corrisposta al dipendente pubblico ma con modalità non eccessivamente onerose per il lavoratore
La fiducia nella pubblica amministrazione
L'art. 2033 cod. civ. stabilisce che chi ha eseguito un pagamento non dovuto ha diritto di ripetere ciò che ha pagato. La norma costituisce declinazione del principio generale che vieta di trarre vantaggio ingiustificato dal sacrificio altrui (non si entra qui nel dibattito, estraneo al tema di cui ci si sta occupando, dei rapporti tra indebito oggettivo e arricchimento senza causa).
La disciplina dell'indebito oggettivo acquista connotazioni particolari quando chi ha eseguito il pagamento non dovuto...


