Il Consiglio di Stato riafferma la doverosità della ripetizione della retribuzione non dovuta corrisposta al dipendente pubblico ma con modalità non eccessivamente onerose per il lavoratore
Massima
Indebito oggettivo – Art. 2033 cod. civ. – Pagamento non dovuto - Diritto di ripetizione – Trattamento retributivo del dipendente pubblico – Errori nella determinazione – Doverosità della ripetizione da parte della pubblica amministrazione – Irrilevanza della buona fede e dell'affidamento del dipendente Consiglio di Stato, Settima Sezione, 23 settembre 2024, n. 7712 - Pres. Contessa, Rel. Noccelli
In caso di indebita erogazione di denaro pubblico, anche quando costituita da erronea determinazione del trattamento retributivo dovuto al dipendente pubblico, l'affidamento del percettore dell'erogazione e la stessa sua buona fede non sono d'ostacolo all'esercizio, da parte dell'amministrazione, del potere-dovere di recupero, in linea con il canone costituzionale di buon andamento; né l'amministrazione è tenuta a fornire un'ulteriore motivazione sull'elemento soggettivo riconducibile all'interessato o all'interesse pubblico al recupero, che è rinvenibile «in re ipsa», sempreché l'azione della pubblica amministrazione resti nei limiti segnati dalla Costituzione e dalla Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali nello stabilire tempi e modi della restituzione.
La fiducia nella pubblica amministrazione
L'art. 2033 cod. civ. stabilisce che chi ha eseguito un pagamento non dovuto ha diritto di ripetere ciò che ha pagato. La norma costituisce declinazione del principio generale che vieta di trarre vantaggio ingiustificato dal sacrificio altrui (non si entra qui nel dibattito, estraneo al tema di cui ci si sta occupando, dei rapporti tra indebito oggettivo e arricchimento senza causa).
La disciplina dell'indebito oggettivo acquista connotazioni particolari quando chi ha eseguito il pagamento non dovuto...