Agevolazioni

Quadro europeo temporaneo di emergenza prorogato al 2023 con massimali più elevati

Tetto di 250mila euro per le imprese agricole, di 300mila per le imprese della pesca e dell'acquacoltura e di 2 milioni per le aziende attive in tutti gli altri settori

di Manuela Baltolu

Nel comunicato stampa del 28 ottobre 2022 la Commissione europea ha reso nota la seconda proroga e le modifiche apportate al nuovo quadro temporaneo di crisi per gli aiuti di Stato, adottato per sostenere l'economia nel contesto del conflitto Russo/Ucraino (il temporary crisis framework), istituito in data 23 marzo 2022 (comunicazione 2022/C 131 I/01) e modificato per la prima volta il 20 luglio 2022 (comunicazione C (2022) 5342 final).

Sulla base dei risultati legati a tale regime riscontrati nei vari Stati membri, e alla luce del regolamento UE 2022/1854, relativo a interventi di emergenza per affrontare i prezzi elevati dell'energia, visto il perdurare degli eventi di guerra, le misure del quadro emergenziale sono state prorogate al 31 dicembre 2023.

Sono inoltre stati elevati i massimali di aiuto, stabiliti in 250mila euro per le imprese agricole, 300mila euro per le imprese della pesca e dell'acquacoltura e 2 milioni di euro per le imprese attive in tutti gli altri settori.

Il quadro approvato a marzo 2022 recava le seguenti misure di aiuto di Stato temporanee:

- aiuti di importo limitato;

- sostegno alla liquidità sotto forma di garanzie e prestiti agevolati;

- aiuti per i costi aggiuntivi dovuti ad aumenti eccezionalmente marcati dei prezzi del gas naturale e dell'energia elettrica.

Con la prima modifica di luglio 2022 le tipologie di aiuto erano state ulteriormente ampliate, introducendo facilitazioni volte ad accelerare la diffusione delle energie rinnovabili, anche mediante procedure semplificate di gare, dello stoccaggio e del calore rinnovabile, e a incoraggiare la decarbonizzazione dei processi di produzione industriale attraverso l'elettrificazione e/o l'uso di idrogeno rinnovabile e di idrogeno elettrolitico.

In virtù della proroga del regime emergenziale a tutto il 2023, è stata annunciata la conferma, per il medesimo periodo, della validità della decontribuzione sud di cui ai commi 161-167, articolo 1 della legge 178 del 30 dicembre 2020, come affermato dal Ministro del lavoro Marina Calderone nella conferenza stampa di presentazione della legge di bilancio per il 2023 tenutasi il 22 novembre.

In precedenza l'agevolazione in questione era stata autorizzata dalla Ue fino al 30 giugno 2022, in costanza del "vecchio " quadro temporaneo istituito per sostenere le imprese in epoca di pandemia da Covid-19, e successivamente inserita nel nuovo quadro temporaneo di crisi di cui trattasi, per il periodo 1° luglio - 31 dicembre 2022.

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