Contenzioso

Quando il verbale di accertamento interrompe la prescrizione dell’obbligo contributivo

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di Silvano Imbriaci

All'interno di una pronuncia in tema di presupposti per l'accesso a benefici contributivi (ord. n. 23882 del 2 ottobre 2018), la Cassazione fornisce alcune indicazioni, meritevoli di interesse, sul problema dell'efficacia interruttiva del verbale di accertamento ispettivo, nel quale siano contestate al datore di lavoro e al soggetto obbligato inadempienze contributive, in ordine all'obbligazione per contributi e per sanzioni ivi riscontrata.
Il tema è meno semplice e immediato di quello che possa apparire. Infatti, secondo questa impostazione più restrittiva per gli enti, il verbale ispettivo, quale atto comunque proveniente dall'amministrazione creditrice, non costituisce di per sé atto interruttivo, dovendo contenere a tal fine alcuni requisiti specifici che la pronuncia citata non manca di evidenziare. In particolare, nel caso di specie sono stati ritenuti necessari e idonei allo scopo interruttivo la sottoscrizione del verbale da parte del datore di lavoro, l'indicazione in calce al verbale della sua natura di atto interruttivo e, soprattutto, l'indicazione della volontà di recuperare le somme dovute per il periodo di paga indicato. La descrizione e la quantificazione del debito contributivo oggetto di recupero costituiscono quindi gli elementi idonei a qualificare il verbale come atto interruttivo. In effetti, non contrasta con questa ricostruzione il precedente citato in sentenza, proprio perché in quella sentenza l'inefficacia del verbale come atto interruttivo derivava proprio dalla mancata indicazione del quantum di contribuzione dovuta ("la data di visita degli ispettori può considerarsi come data della interruzione della prescrizione solo ove nel verbale si indichi l'ammontare dei contributi riscontrati come dovuti ed il verbale medesimo sia stato consegnato all'obbligato, altrimenti la data dell'interruzione è quella della spedizione del verbale medesimo con l'indicazione della contribuzione richiesta": Cass. n. 10764/2012).
In verità, la giurisprudenza non è sempre stata orientata verso questa indicazione così specifica. Infatti, in alcuni casi, la notifica del verbale ispettivo è stata ritenuta idonea ad interrompere il termine prescrizionale anche in anche in assenza di una specifica quantificazione del credito (cfr. ad es. Corte di Cassazione, sez. lavoro, 6 luglio 2017, n. 16676), sulla base dei principi generali in materia di costituzione in mora del debitore secondo il codice civile.
Il verbale ispettivo, sotto questo profilo, costituisce atto stragiudiziale di costituzione in mora, per la cui efficacia occorre che sia portato a conoscenza del debitore (deve giungere al suo indirizzo).
È sufficiente, perché l'atto di costituzione in mora possa essere definito tale, che emerga in modo chiaro la volontà del titolare del diritto di ottenere il soddisfacimento delle proprie pretese, senza la necessità che siano usate formule specifiche o che sia determinato analiticamente l'importo del credito. Purché nell'atto siano portati a conoscenza del debitore tutti gli elementi che consentono una ricostruzione del valore della pretesa, oltre che della sua fondatezza; e, in ambito contributivo, tale circostanza si desume sostanzialmente dal rinvio alla legislazione vigente in materia e ai criteri di calcolo del quantum in essa contenuti.
Il punto di incontro tra le due diverse impostazioni probabilmente sta proprio nella necessità che comunque l'atto, a maggior tutela del contribuente, contenga al suo interno tutti gli elementi che consentano in modo anche non automatico, la ricostruzione della pretesa creditoria e la sua quantificazione, mediante il rinvio a norme di legge specificamente individuate.
A dire il vero, nel caso di accertamenti ispettivi in materia contributiva la quantificazione delle somme è ormai un dato acquisito. Il problema semmai si pone in presenza di atti che, per quanto riguarda soprattutto il calcolo delle sanzioni civili collegate all'inadempimento contributivo, non contengano un espresso sviluppo del calcolo stesso, ma semplicemente il rimando ai criteri contenuti nella normativa comunque specificamente indicata.
Come talvolta accade per esempio nel caso di accertamento fiscale da parte dell'Agenzia delle Entrate, che per giurisprudenza costante, ha efficacia di atto interruttivo anche per quanto riguarda l'obbligo contributivo connesso all'accertamento del maggior reddito (cfr. Cass. n. 4388/2018; art. 36 bis del D.P.R. n. 600/1973) .

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