Previdenza

Quarantena Covid fuori dal periodo di comporto

di Antonello Orlando

L'Inps ha diramato il 24 giugno le attese istruzioni relative alla gestione delle assenze dei lavoratori privati fragili, in quarantena e con malattia da Covid-19 all'interno del messaggio n. 2584/2020. In particolare, l'Istituto ha esaminato le diverse tipologie di assenze presenti nell'articolo 26 del decreto legge Cura Italia nell'attuale tenore normativo, come modificato prima dalla legge di conversione (legge n. 27/2020) e poi dal decreto Rilancio. A proposito della quarantena, intesa sia nel senso di quarantena con sorveglianza attiva, quarantena precauzionale e permanenza domiciliare fiduciaria con sorveglianza attiva, previste dai decreti legge 6 e 19 del 2020), Inps specifica che l'indennità di malattia a carico dell'Istituto viene garantita secondo le regole in vigore a seconda del settore aziendale di inquadramento del datore di lavoro e della qualifica del lavoratore, prevedendo, secondo quanto previsto dalla contrattazione collettiva, le normali integrazioni a carico del datore.
Viene inoltre chiarito che solo tale periodo, a differenza di quello di assenza dei lavoratori fragili, non incide ai fini del periodo di comporto senza che tuttavia tale ulteriore tutela finalizzata alla conversazione del posto incida sulla misura massima dell'indennità di malattia a carico dell'Inps. Rimangono i limiti tipici come quello della indennizzabilità a carico dell'Istituto di massimo 180 giorni per anno solare per i lavoratori assunti con contratto a tempo indeterminato nei settori e con le qualifiche per cui è previsto l'intervento dell'Inps. In questo caso il lavoratore deve produrre un regolare certificato di malattia (telematico o solo residualmente cartaceo), in cui il medico certificatore indicherà gli estremi del provvedimento dell'operatore di sanità pubblica di quarantena. Tale informazione potrà essere integrata dal lavoratore a favore di Inps quando questi sarà venuto in possesso a mezzo posta ordinaria o email certificata.
Attuando quanto previsto dal 4° comma dell'articolo 26, Inps considererà legittimi i certificati di malattia privi del riferimento al provvedimento dell'operatore di sanità pubblica successivi al 31 gennaio e anteriori al 17 marzo scorso (data di entrata in vigore del decreto Cura Italia). Negli esempi allegati al messaggio, Inps considererà accoglibili anche i certificati di malattia con inizio prognosi anteriore alla data di redazione sempre se successivi al 31 gennaio; sarà accolto anche il solo provvedimento dell'operatore sanitario anche se in assenza di certificato di malattia. In riferimento ai cosiddetti lavoratori fragili, identificati dal comma 2 dell'articolo 26, Inps li individua nei disabili gravi o anche, in assenza di gravità con esito da patologie oncologiche, immunodepressi, in costanza di terapie salvavita specificando che le tutele loro riservate saranno efficaci, fino al 31 luglio, anche in assenza di certificazione di disabilità, a condizione che vi sia una certificazione sanitaria dell'autorità competente. Inps ricorda che è necessario il certificato di malattia per i lavoratori fragili che riporti le caratteristiche di “fragilità”, accettando anche il solo verbale di handicap o l'attestazione medico-legale dell'Asl con presentazione anche successiva del certificato medico di malattia purché entro l'anno di prescrizione: indicazione fondamentale per aziende che avevano ricevuto solo i certificati di fragilità senza il relativo certificato medico. A questi dipendenti spetterà l'indennità a carico dell'Inps nella misura prevista per la degenza ospedaliera con riduzione ai 2/5 della quota dell'Istituto in assenza di familiari a carico. Il messaggio conferma, infine, che la malattia da Covid-19 non richiede un provvedimento dell'autorità sanitaria, ma il solo certificato di malattia. Il messaggio non fornisce invece alcuna indicazione sul recupero previsto dal comma 5 delle quote della indennità malattia a carico del datore di lavoro per tutte le tipologie di assenze illustrate nell'articolo 26, che saranno a carico dello Stato entro il limite di 380 milioni.

Il messaggio n. 2584/2020 dell'Inps

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