Previdenza

Quota 103 in Gazzetta il decreto per l’incentivo in busta paga

L’opzione consente al lavoratore di continuare l’attività senza versare i contributi previdenziali a suo carico e ricevere il relativo importo in busta paga

di Pietro Gremigni

I lavoratori dipendenti che abbiano maturato i requisiti minimi previsti per il pensionamento anticipato con quota 103 possono rinunciare all'accredito della quota dei contributi a proprio carico e vedersi riconosciuto in busta paga l'equivalente della somma che però sarà soggetta a imposizione fiscale. La previsione dell'articolo 1 comma 286,della legge 197/2022 è stata attuata dal decreto interministeriale 21 marzo 2023 (Gazzetta ufficiale del 12 maggio) che ne ha indicato i criteri e le modalità applicative. Ora dobbiamo attendere le istruzioni da parte dell'Inps.

Si tratta della principale novità connessa alla nuova forma di pensionamento anticipato con quota 103 a favore di chi perfezioni nel corso del 2023 almeno 41 anni di anzianità contributiva e abbia compiuto 62 anni di età.Una volta maturata quota 103, il lavoratore dipendente che decide di non presentare domanda di pensione, può scegliere:
- di restare al lavoro continuando, come prima, a percepire l'ordinaria retribuzione e subire la trattenuta contributiva a suo carico fino al momento di fare domanda di pensione;
- restare al lavoro continuando a percepire l'ordinaria retribuzione senza subire la trattenuta contributiva e trasformare il relativo importo in somma da accreditare in busta paga.

La scelta di proseguire l’attività potrebbe essere più interessante rispetto al passato perché quota 103, come le precedenti quote 100 e 102, prevede il divieto di cumulo tra pensione e redditi da lavoro fino all'età pensionabile ma, in più, fissa un tetto massimo alla misura della pensione, sempre fino al compimento di 67 anni di età, pari quest’anno a 2.818,65 euro mensili lordi.

La differenza tra le due ipotesi è che nel caso dell'incentivo in busta paga pari ai contributi a carico (9,19% o 10,19% quando la retribuzione annua eccede la prima fascia di retribuzione pensionabile), il relativo controvalore non verrà accreditato nella posizione pensionistica che quindi sarà leggermente inferiore. La quota dei contributi a carico è solo quella Ivs e non riguarda le contribuzioni minori come il contributo Cigs dello 0,30 per cento. Inoltre, in caso di applicazione di forma di esonero o sgravio contributivo sulla quota del dipendente, l'incentivo sarà pari al valore dei contributi a carico al netto della parte fiscalizzata.

La scelta del lavoratore di percepire l'incentivo va comunicata all'Inps e può essere esercitata una sola volta, è trasmissibile al successivo datore di lavoro in caso di cambiamento di lavoro e può essere revocata, ripristinando l'ordinario prelievo contributivo in busta paga.L'effetto della scelta per l'incentivo sarà a partire dalla prima decorrenza utile di quota 103 cioè, nel settore privato, dal 1° giorno del mese dopo i 3 mesi successivi a quello di maturazione di tale pensione. Se la facoltà di rinuncia è esercitata dopo l'apertura della finestra di 3 mesi, l'obbligo di versamento contributivo viene meno dal primo giorno del mese successivo a quello di esercizio di tale facoltà.

La corresponsione al lavoratore dell'importo dei contributi non versati cessa in caso di conseguimento di una pensione diretta oppure al compimento dell'età pensionabile, in generale pari a 67 anni più speranza di vita dal 2025, o un'età inferiore se prevista dall'ente previdenziale di iscrizione.

Infine, dal punto di vista procedurale, dopo la domanda telematica di incentivo tramite modello che sarà approvato dall'Inps, quest'ultimo provvede a certificare al lavoratore, dandone comunicazione al datore di lavoro, il raggiungimento dei requisiti per quota 103.Il datore di lavoro, acquisita la certificazione, effettua gli adempimenti in busta paga e procede all'eventuale recupero, a conguaglio, delle contribuzioni pensionistiche già versate.In caso di cambiamento del rapporto di lavoro, l'Inps ne dà comunicazione al nuovo datore di lavoro per continuare ad applicare l'incentivo.

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