Previdenza

Quota 103 a importo pieno rivalutato raggiunta l’età per la vecchiaia

Fino al raggiungimento del requisito anagrafico non potrà essere superiore a cinque volte il minimo

di Matteo Prioschi

Le pensioni quota 103 di importo superiore a cinque volte il trattamento minimo fissato per ogni anno verranno limitate a tale valore fino al raggiungimento del requisito anagrafico per la pensione di vecchiaia. Raggiunto questo traguardo, verrà messo in pagamento l’importo intero che nel frattempo sarà stato rivalutato nel tempo, come se il taglio non si fosse applicato. Questo il principale chiarimento contenuto nella circolare Inps 27/2023, riguardante la “pensione anticipata flessibile”, diffusa dall’istituto dopo che, il 21 febbraio, è stato dato il via libera alla presentazione delle domande.

Introdotta dalla legge di Bilancio 2023, quota 103 è accessibile a chi, entro la fine di quest’anno, raggiunge almeno i 62 anni di età e i 41 anni di contributi ed è iscritto all’assicurazione generale obbligatoria o alle forme esclusive e sostitutive della stessa, nonché alla gestione separata gestite dall’Inps. Il requisito contributivo può essere ottenuto anche cumulando i contributi versati in più gestioni e se una di esse prevede il vincolo dei 35 anni di contributi al netto di malattia, disoccupazione e prestazioni equivalenti, a tal fine si deve considerare l’anzianità contributiva maturata in tutte le gestioni cumulate. Il ricorso al cumulo può riflettersi sulla decorrenza della pensione, dato che si applica una finestra di 6 mesi per i dipendenti delle pubbliche amministrazioni e di 3 mesi per gli altri dipendenti e gli autonomi. In presenza di gestioni pubbliche e private, si applica la regola relativa alla gestione in cui si trova iscritto il pensionando (se contestuale pubblica e altre, prevale la prima).

Per quanto riguarda l’incumulabilità di quota 103 con i redditi da lavoro tra la decorrenza e il raggiungimento del requisito anagrafico per la pensione di vecchiaia, eccetto quelli da lavoro autonomo occasionale fino a 5mila euro all’anno, vengono confermate le indicazioni fornite per quota 100 (circolari 11 e 117 del 2019) tranne che per i redditi dei giudici di pace e dei giudici onorari aggregati per cui verranno fornite istruzioni, così come per le prestazioni agricole di lavoro subordinato occasionale a tempo determinato di durata non superiore a 45 giorni all’anno che, in base alla legge di Bilancio 2023, sono cumulabili con qualunque pensione.

Verso quota 103 potranno essere accompagnati i lavoratori tramite assegno straordinario dei fondi di solidarietà. La circolare rinvia però a ulteriori istruzioni per la presentazione delle domande di assegno e dei relativi importi.

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