Adempimenti

Radiazioni ionizzanti: dal ministero del Lavoro le nuove indicazioni per l’abilitazione dei tecnici e i tirocini

Definiti in un decreto i requisiti per l’iscrizione nell’elenco degli esperti di radioprotezione, le modalità di formazione e di svolgimento dell’esame e l’aggiornamento professionale

di Mario Gallo

Il Dlgs 101 del 31 luglio 2020, nel dare attuazione nel nostro ordinamento alla Direttiva 2013/59/Euratom, ha introdotto un'importante riforma della disciplina in materia di protezione contro i pericoli derivanti dall'esposizione alle radiazioni ionizzanti che, va ricordato, rappresentano un rischio presente non solo in molte attività lavorative ma anche in diversi contesti di vita.

Questo provvedimento, infatti, ha introdotto diverse innovazioni e una disciplina specifica sulla figura dell'esperto di radioprotezione ossia, secondo l'articolo 7 del Dlgs 101/2020, la persona, incaricata dal datore di lavoro o dall'esercente, che possiede le cognizioni, la formazione e l'esperienza necessarie per gli adempimenti previsti dall'articolo 130.

Abilitazione e nuove indicazioni del ministero del Lavoro

In effetti, già nella previgente disciplina del Dlgs 230/1995, era previsto il cosiddetto «esperto qualificato», che per effetto del Dlgs 101/2020 ora ha assunto questa nuova qualifica, e un sistema di abilitazione; tuttavia, mancavano ancora le nuove regole sui requisiti di iscrizione nell'elenco degli esperti di radioprotezione, secondo quanto stabilisce l'articolo 129, comma4.

Tale vuoto ora è stato colmato dal decreto dei ministri del Lavoro e Salute 9 agosto 2022, che disciplina, oltre ai requisiti per l'iscrizione nel predetto elenco, anche le nuove modalità di formazione e di svolgimento dell'esame, oltre che l'aggiornamento professionale.

E in merito a queste nuove norme il ministero del Lavoro, con la circolare 21del 16 novembre 2022, ha fornito in merito alcuni interessanti chiarimenti; in primo luogo, il Ministero ha precisato che il nuovo regime introdotto dal già citato decreto attuativo entrerà in vigore a partire dal 1° gennaio 2023 e le disposizioni in esso contenute sostituiranno le disposizioni dell'Allegato XXI al Dlgs 101/2020, che disciplina, tra l'altro, l'esame di abilitazione per gli esperti di radioprotezione.

Presentazione delle domande ed esame

Per quanto riguarda, in particolare, la domanda di ammissione all'esame per l'iscrizione nell'elenco degli esperti di radioprotezione, il Ministero ha precisato che la stessa deve essere presentata entro il 31 dicembre 2022 e i candidati dovranno possedere i titoli di studio e professionali previsti della normativa attualmente in vigore, in relazione al grado di abilitazione richiesto (punto 9 dell'Allegato XXI al Dlgs. 101/2020).

Inoltre, le sessioni si svolgeranno nel 2023 e l'esame verterà sulle materie e gli argomenti relativi alle attribuzioni e i compiti dell'esperto di radioprotezione, indicate ai successivi articoli 9, 10, 11 e 12.

Tirocini

Interessante anche rilevare, infine, che la circolare prevede che i tirocini conclusi dai candidati entro il prossimo 31 dicembre si considerano validi ai fini del conseguimento del titolo di formazione post-universitaria per la parte in cui la suddetta formazione prevede il tirocinio pratico.

Nel caso in cui il tirocinio abbia avuto solo inizio nell'anno 2022, secondo le modalità previste dall'Allegato XXI al Dlgs. 101/2020, e si «... concluda successivamente al 31 dicembre 2022, i soggetti che effettueranno la formazione post-universitaria valuteranno se lo stesso, nei limiti del grado per il quale si consegue la formazione post-universitaria, costituisca elemento di esonero per l'assolvimento dell'obbligo di tirocinio pratico previsto dalla nuova disciplina».

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