ApprofondimentoRapporti di lavoro

Legittimate le rappresentanze sindacali aziendali anche non firmatarie

di Luca Failla e Paola Salazar

N. 43

Guida al Lavoro

Ancora una volta la Corte costituzionale interviene in materia di rappresentatività legittimando definitivamente le organizzazioni sindacali (anche se non firmatarie)

Un colpo al cerchio e un colpo alla botte, come si suol dire. Un ulteriore scalfittura nel criterio di rappresentatività sindacale stabilito dall'art. 19 dello Statuto dei lavoratori.

La Corte Costituzionale, con sentenza 30 ottobre 2025, n. 156, è nuovamente intervenuta sulla legittimità delle disposizioni di cui all'art. 19, L. 300/1970 dichiarando costituzionalmente illegittimo l'art. 19, c. 1 nella parte in cui non prevede che le rappresentanze sindacali aziendali possano essere costituite ad ...

  • [1] La Corte specifica, infatti, come essa stessa abbia già sottolineato che il criterio della firma del contratto è «un congegno di verifica empirica della rappresentatività nel singolo contesto produttivo» (cfr. Corte Cost. 30/1990). Pertanto, esso non va inteso in senso formale, bensì quale indice di effettiva rappresentatività, manifestata attraverso quell'atto tipico dell'agire sindacale che è la stipulazione del contratto collettivo. «Non è perciò sufficiente la mera adesione formale a un contratto negoziato da altri sindacati, ma occorre una partecipazione attiva al processo di formazione del contratto», e «nemmeno è sufficiente la stipulazione di un contratto qualsiasi, ma deve trattarsi di un contratto normativo che regoli in modo organico i rapporti di lavoro, almeno per un settore o un istituto importante della loro disciplina» (Cfr. Corte Cost. n. 244/1996). Tuttavia, «nel momento in cui viene meno alla sua funzione di selezione dei soggetti in ragione della loro rappresentatività e, per una sorta di eterogenesi dei fini, si trasforma invece in meccanismo di esclusione di un soggetto maggiormente rappresentativo a livello aziendale o comunque significativamente rappresentativo, sì da non potersene giustificare la stessa esclusione dalle trattative, il criterio della sottoscrizione dell'accordo applicato in azienda viene inevitabilmente in collisione con i precetti di cui agli artt. 2, 3 e 39 Cost.» (cfr. Corte Cost. 231/2013).

  • [2] La vicenda originava come si ricorderà, dall'uscita di FCA Auto dal CCNL del settore Metalmeccanico di Confindustria e dalla sottoscrizione di un proprio contratto aziendale, finalizzato peraltro a garantire un rilancio dell'azienda che ha poi influenzato il rinnovo del sistema di relazioni industriali fino alla revisione dello stesso Protocollo del 1993 con l'Accordo quadro 22 gennaio 2009 e l'Accordo Interconfederale 28 giugno 2011.La situazione creatasi in azienda conseguente all'impossibilità per il sindacato (seppure maggiormente rappresentativo) di poter costituire in azienda proprie RSA è infine approdata innanzi ai giudici ed infine anche innanzi alla Corte Costituzionale la quale con l'indicata sentenza – partendo proprio dal presupposto del mutato scenario di relazioni industriali - ha stabilito che, laddove la mancata sottoscrizione del contratto collettivo impedisca di dare espressione ad una rappresentatività che tuttavia esiste nei fatti e nel consenso dei lavoratori, la norma dell'art. 19 L. n. 300/1970 debba essere considerata illegittima nella parte in cui non garantisca l'esercizio delle prerogative sindacali alle associazioni che seppure non firmatarie del contratto collettivo applicato nell'unità produttiva, abbiano tuttavia partecipato alla negoziazione relativa ai medesimi contratti quali rappresentati dei lavoratori. È poi noto come la spinta verso l'unità dell'azione sindacale rappresentata dalle RSU abbia contribuito altresì alla revisione dei criteri della rappresentatività ai fini della costituzione di RSU con il Protocollo d'intesa 31 maggio 2013 e l'Accordo Interconfederale 10 gennaio 2014.

  • [3] V. L. Failla, P. Salazar, Direttiva europea sui salari minimi: un tema ancora in divenire, Guida al Lavoro n. 4/2025.

  • [4] V. L. Failla, P. Salazar, Retribuzione proporzionata e sufficiente, l'obiettivo della legge delega, Guida al Lavoro n. 39/2025.