PENSIONE
PENSIONI PER VITTIME DEL DOVERE, EQUIPARATI E FAMILIARI SUPERSTITI: ESENZIONE IRPEF
Trattamenti pensionistici spettanti a vittime del dovere, loro familiari superstiti e soggetti equiparati alle vittime del dovere - Esenzione IRPEF
L'esenzione IRPEF a favore delle vittime del dovere ed equiparati, e ai loro familiari superstiti, è applicabile a tutti i trattamenti pensionistici derivanti da iscrizioni assicurative obbligatorie e non solo ai trattamenti correlati all'evento lesivo
L'Agenzia Entrate modifica il proprio indirizzo interpretativo in merito all'esenzione IRPEF prevista dalle legge di Bilancio 2017 (art. 1, comma 211, legge n. 232/2016) per i trattamenti pensionistici in favore delle vittime del dovere, o soggetti equiparati, e dei loro familiari superstiti. In precedenza l'esenzione era riconosciuta soltanto al trattamento legato all'evento lesivo che aveva causato l'invalidità o il decesso; secondo il nuovo indirizzo, l'esenzione fiscale è ora estesa a tutti i trattamenti pensionistici derivanti da forme di previdenza obbligatorie. Ne consegue che, se una vittima del dovere percepisce anche una normale pensione da lavoro o altri trattamenti non collegati all'incidente, anche questi non saranno tassati. Infatti, prendendo atto delle ordinanze n. 4873 e n. 7958 del 2025, l'Agenzia delle Entrate é tornata sui propri passi ufficializzando che l'esenzione totale dall'IRPEF spetta, con validità retroattiva a partire dal 1° gennaio 2017, su tutte le pensioni percepite dalle vittime del dovere, dai soggetti a loro equiparati, e dai loro familiari superstiti, anche se non correlati all'evento che ha dato luogo allo status medesimo.
IRPEF
COMPENSI AI MEMBRI DI COMMISSIONI E COLLEGI, REGIME FISCALE APPLICABILE
Compensi corrisposti ai membri di commissioni e collegi – Regime fiscale applicabile
I compensi corrisposti ai membri di commissioni e collegi sono inquadrabili tra i redditi assimilati al lavoro dipendente
L'Agenzia delle Entrate ha chiarito il regime fiscale applicabile ai compensi corrisposti ai membri di commissioni e collegi, in relazione ad un magistrato designato come presidente di un Collegio Consultivo Tecnico (CCT). Nel caso specifico, i componenti di un CCT possono essere attinti da diverse categorie professionali, senza collegamento con le funzioni svolte nell'ambito del ruolo eventualmente rivestito in qualità di dipendenti della pubblica amministrazione. Pertanto, i compensi corrisposti ai membri di commissioni e collegi da parte di un ente pubblico (nel caso di specie, per l'assunzione dell'incarico come presidente del CCT) sono da ricondurre tra i redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente, ai sensi dell'art. 50, comma 1, lett.c-¬bis), del TUIR; i medesimi non sono invece qualificabili come redditi diversi, di cui all'art. 67, comma 1, lett. l), del medesimo TUIR.
IRPEF
INFERMIERI: IMPOSTA SOSTITUTIVA SUGLI STRAORDINARI
Infermieri dipendenti dalle aziende e dagli enti del Ssn - Compensi per lavoro straordinario - Imposta sostitutiva applicabile
L'imposta sostitutiva dell'IRPEF e delle addizionali regionali e comunali, prevista per lo straordinario effettuato dagli infermieri, si applica anche ai compensi per le ore di "pronta disponibilità" effettuate
L'intervento in esame fa seguito ai dubbi avanzati circa la possibilità di includere nella tassazione agevolata (inposta sostitutiva del 5%) anche le ore di pronta disponibilità e le prestazioni svolte in sede elettorale. Nella precedente risposta 272/2025, l'Agenzia Entrate aveva chiarito che l'imposta sostitutiva vale per le ore di lavoro degli infermieri effettuate in base alla reperibilità, ritenendo quest'ultima prestazione (art. 44 del CCNL Comparto Sanità 2019¬2021) non assimilabile all'orario di lavoro straordinario, autonomamente disciplinato dall'art. 47 dello stesso CCNL. Nell'odierna Risposta n. 308/2025 l'Agenzia Entrate rettifica quanto indicato dal precedente intervento di prassi, allineandosi all'interpretazione dell'Ufficio legislativo del Ministero della pubblica amministrazione che, con nota del 20 novembre 2025, ha sottolineato che il legislatore, nel riferirsi all'art. 47 CCNL, in quanto norma definitoria generale dell'istituto dello straordinario nello specifico comparto contrattuale, abbia inteso assoggettare alla flat tax del 5% anche i compensi corrisposti in relazione alle ore di pronta disponibilità effettuate. La Risposta delle Entrate conferma, invece, che l'imposta sostitutiva non si applica ai compensi erogati per le «prestazioni svolte in sede elettorale».
PROFESSIONISTI
PROFESSIONISTI E CESSIONE DEL PORTAFOGLIO CLIENTI AI FINI FISCALI
Cessione da parte di un professionista della propria clientela in vista della cessazione della propria attività professionale - Trattamento fiscale applicabile ai fini dell'Iva, dell'imposta di registro, delle imposte dirette e Isa
La cessione del portafoglio clienti di un professionista, non accompagnata da un complesso unitario di beni strumentali organizzati, non rientra tra le operazioni escluse da IVA
L'Agenzia delle entrate ha fornito chiarimenti sul trattamento fiscale, ai fini IVA, imposta di registro, imposte dirette e ISA, della cessione della clientela effettuata da un professionista che si appresta a chiudere lo studio. In particolare, la cessione del solo "portafoglio clienti" da parte di un commercialista ad una persona fisica non è riconducibile all'art. 2, comma 3, lett. b), del D.P.R. 633/1972, in base al quale non rilevano ai fini IVA, per carenza del presupposto oggettivo, tra l'altro, le cessioni e i conferimenti in società o altri enti che abbiano per oggetto un complesso unitario di attività materiali e immateriali, ivi inclusa la clientela, nonché di ogni passività, organizzato per l'esercizio di un'attività artistica o professionale. L'operazione, pertanto, è soggetta all'IVA secondo le norme ordinarie, mentre l'imposta di registro è applicabile in misura fissa. I corrispettivi generati dalla cessione della clientela conservano la natura di redditi di lavoro autonomo ordinario (Quadro RE), da assoggettare a tassazione ordinaria nel periodo d'imposta in cui sono percepiti, in applicazione del onnicomprensività di cui al nuovo art. 54 TUIR introdotto dal D.Lgs. n. 192/2024; il commercialista potrà provvedere alla chiusura della partita IVA solo dopo avere percepito tutte le rate.
TRASFERTA DEL LAVORATORE
RIMBORSI CHILOMETRICI AI DIPENDENTI PER LE TRASFERTE NEL COMUNE: REGIME FISCALE
Tracciabilità delle spese per le trasferte o le missioni e delle spese di rappresentanza, ai fini della determinazione del reddito di lavoro dipendente, autonomo e d'impresa
I rimborsi delle spese di viaggio e trasporto per le trasferte, nell'ambito del territorio comunale, non concorrono a formare il reddito, se le medesime sono comprovate e documentate e le spese per vitto, alloggio, viaggio e trasporto con autoservizi pubblici non di linea sono deducibili dal reddito d'impresa e i relativi rimborsi non concorrono alla formazione del reddito di lavoro dipendente, solo se effettuate con mezzi di pagamento tracciabile al fine di contrastare diffusi fenomeni evasivi. Stessa disciplina prevista per le spese di rappresentanza.
L'Agenzia delle Entrate fornisce importanti chiarimenti sul nuovo onere di tracciabilità delle spese di trasferta e di rappresentanza. Il documento di prassi fornisce le istruzioni operative agli Uffici, per garantirne l'uniformità di azione, sulle novità introdotte dal D.Lgs. 192/2024 (riforma IRPEF-IRES), dalla legge di Bilancio 2025 (legge n. 207/2024 ) e, da ultimo, dal decreto fiscale (D.L. n. 84/2025 ) in materia di tracciabilità delle spese di trasferta. In sintesi, si ricorda che:- i commi 81-83 dell'art. 1 della legge di Bilancio 2025 (legge 207/2024), insieme al D.Lgs. n. 192/2024, introducono nel TUIR un obbligo generalizzato di tracciabilità per le spese sostenute in occasione di trasferte o missioni (vitto, alloggio, trasporti, ecc.);- il D.L. n. 84/2025 ha ristretto l'obbligo alle sole spese sostenute in Italia, escludendo quelle all'estero, in considerazione delle difficoltà operative e della finalità anti-evasiva mirata ai fornitori che operano sul territorio nazionale. La tracciabilità è divenuta altresì il requisito per la deducibilità anche delle spese di rappresentanza, senza distinguere in questo caso a seconda che la spesa sia sostenuta in Italia e all'estero.Con particolare riferimento alla disciplina delle trasferte ex art. 51, comma 5, del TUIR, l'Agenzia ha precisato che per trasferte (o missioni, per i dipendenti del settore pubblico) si intende lo spostamento solo temporaneo del lavoratore dalla sede abituale di lavoro, in quanto un trasferimento permanente comporterebbe la dislocazione definitiva del lavoratore presso un'altra sede operativa.
LAVORO ALL'ESTERO
IMPATRIATI: REGIME AGEVOLATO ANCHE DOPO L'ASPETTATIVA
Nuovo regime agevolativo a favore dei lavoratori impatriati – Rientro a seguito di aspettativa
Il rientro in Italia da un periodo di aspettativa non retribuita non impedisce l'accesso al nuovo regime degli impatriati; l'aspettativa non è più, infatti, causa ostativa, ma rileva solo indirettamente nella ricostruzione del rapporto con il datore di lavoro ai fini del computo della permanenza all'estero
L'Agenzia delle Entrate ha chiarito che il nuovo regime per i lavoratori impatriati (art. 5 D.Lgs. 209/2023) può applicarsi anche al rientro in Italia di un lavoratore collocato in aspettativa non retribuita, superando l'impostazione restrittiva del previgente art. 16 del D.Lgs. 147/2015. L'aspettativa, di per sé, non preclude l'accesso al regime, ma incide solo sulla verifica di altri requisiti (in particolare, il periodo minimo di permanenza all'estero).Quindi, l'aspettativa non è più causa ostativa, ma rileva solo indirettamente nella ricostruzione del rapporto con il datore di lavoro ai fini del computo della permanenza all'estero.


