Appalto
La richiesta stragiudiziale di pagamento impedisce la decadenza ex art. 29 Dlgs. 276/2003
Appalto – Responsabilità solidale ex art. 29 d.lgs 276/2003 – Decadenza – Termine biennale – Impedimento – Atto stragiudiziale – Sufficienza
La decadenza prevista dall’art. 29, comma 2, del d.lgs. n. 276 del 2003, secondo cui il committente è obbligato in solido con l’appaltatore e con gli eventuali subappaltatori per il pagamento dei trattamenti retributivi dovuti al lavoratore entro il limite di due anni dalla cessazione dell’appalto, è impedita non solo dal deposito del ricorso ma anche dalla richiesta stragiudiziale di pagamento.
La Corte di appello di Roma, in riforma della sentenza di primo grado, dichiarava la decadenza di L.G. dall’esercizio dell’azione prevista ex art. 29 del d.lgs. n. 276 del 2003. I giudici di merito avevano ritenuto che per attivare la responsabilità solidale del committente non fossero rilevanti gli atti di diffida stragiudiziali notificati dal ricorrente prima della scadenza del biennio; siccome, l’effetto interruttivo della decadenza si conseguirebbe solo con la proposizione della domanda giudiziale.L.G ha proposto ricorso in Cassazione deducendo, come unico motivo di ricorso, la violazione e falsa applicazione dell’art. 29 del d.lgs. n. 276 del 2003 e dell’art. 2966 c.c.Nell’accogliere la domanda, ritenuta fondata, la Corte ha ritenuto pienamente condivisibile l’orientamento che, a partire dalla Cass. n. 30602 del 28 ottobre 2021, si è andato consolidando in materia. Ad avviso della Corte, invero, «la decadenza prevista dall’art. 29, comma 2, del d.lgs. n. 276 del 2003, secondo cui il committente è obbligato in solido con l’appaltatore e con gli eventuali subappaltatori per il pagamento dei trattamenti retributivi dovuti al lavoratore entro il limite di due anni dalla cessazione dell’appalto, è impedita anche dalla richiesta stragiudiziale di pagamento».La Corte ha infatti ritenuto che nel silenzio del legislatore, risulta più adeguato con il testo della disposizione, oltre che con la norma di carattere generale (ex art 2966 c.c.), ritenere che la decadenza possa essere impedita non solo dal deposito del ricorso giudiziario, ma altresì dal deposito di un atto scritto, anche stragiudiziale, inviato al committente, con il quale il lavoratore chieda a quest’ultimo il pagamento di crediti di lavoro maturati, nei confronti del datore di lavoro appaltatore, in esecuzione dell’appalto. La Corte ha ritenuto che la soluzione patrocinata risulta, dunque, coerente con la ratio dell’istituto e non in contraddizione con la natura di termine decadenziale, e che, viceversa, un’interpretazione restrittiva della norma, nei termini proposti dalla Corte distrettuale, finirebbe per vanificare la ratio ispiratrice della norma che è quella «di assicurare un’ampia ed effettiva tutela del lavoratore».Alla luce di quanto sopra, la Corte di cassazione ha accolto il ricorso, cassato la sentenza e rinviato alla Corte d’appello in diversa composizione.
Licenziamento individuale
Il licenziamento per giustificato motivo può essere comunicato con il verbale che dà atto del fallimento del tentativo di conciliazione esperito ex art. 7 L. 604/66
Licenziamento per giustificato motivo – Art. 7, comma 6, L. 604/1966 – Intenzione di licenziamento – Fallimento del tentativo di conciliazione – Verbale negativo – Comunicazione di recesso contenuta nel verbale – Ammissibilità – Ratio
Il dettato normativo del terzo periodo del comma 6 dell’art. 7 L. n. 604/1966 delinea una condizione legale (sospensiva) ed un termine (dilatorio); di talché, una volta avveratasi la prima o scaduto il secondo, il datore di lavoro “può comunicare il licenziamento al lavoratore”. Inoltre, il tenore testuale dello stesso art. 7 L. n. 604/1966 non impone che la comunicazione del licenziamento, consentita al datore di lavoro “Se fallisce il tentativo di conciliazione”, debba intervenire in un contesto differente e successivo a quello del “verbale redatto in sede di commissione provinciale di conciliazione”.
La Corte d’appello di Catania, in riforma della sentenza di primo grado, dichiarava risolto, in data 3 giugno 2015, il rapporto di lavoro intercorso con una lavoratrice per effetto del licenziamento per giustificato motivo oggettivo intimato dalla datrice di lavoro, con condanna di quest’ultima a pagare alla lavoratrice un’indennità pari a 18 mensilità dell’ultima retribuzione globale di fatto, oltre rivalutazione ed interessi dalla maturazione al soddisfo.La Corte d’appello accertava, in primo luogo, «in punto forma scritta del licenziamento», che «l’espressione della volontà di recedere dal rapporto travasata in un verbale scritto e firmato da entrambe le parti soddisfacesse le funzioni connesse al requisito di forma scritta prescritto».Inoltre, la Corte territoriale riteneva che «la situazione acclarata dalle prove testimoniali era idonea a giustificare il licenziamento, ma che vi era stata violazione dei criteri di buona fede e correttezza nella scelta del personale da licenziare, sicché considerava che alla lavoratrice competesse la tutela di cui all’art. 18, comma 7, L. n. 300/1970».La lavoratrice impugnava la sentenza di secondo grado, e la datrice di lavoro resisteva con controricorso e ricorso incidentale.La Suprema Corte rigetta il ricorso principale e dichiara inammissibile il ricorso incidentale, ritenendo immune da vizi l’iter argomentativo della Corte territoriale, secondo cui «la volontà datoriale di licenziamento era stata ribadita innanzi alla commissione apposita e compiutamente verbalizzata dopo che il tentativo di conciliazione era stato già espletato con insuccesso», con la precisazione che «detto verbale può senz’altro attestare l’esito del tentativo di conciliazione e, per quanto qui interessa, il suo fallimento, ma appunto per questo documenta un dato logicamente e giuridicamente distinto ed anteriore al momento della chiusura della relativa verbalizzazione».In sostanza, in caso di licenziamento per motivo oggettivo, il verbale redatto «in sede di commissione provinciale di conciliazione», il quale dà atto del fallimento del tentativo di conciliazione, può contenere anche la comunicazione formale del recesso senza necessità che intervenga un ulteriore atto.
Infortunio sul lavoro
Infortuni sul lavoro: autonomia tra accertamento in sede civile e in sede penale del fatto costituente reato
Infortuni sul lavoro e malattie professionali – Risarcimento del danno differenziale – Azione di regresso – Responsabilità civile del datore di lavoro – Accertamento in sede civile del reato – Elementi costitutivi – Criteri – Responsabilità contrattuale – Applicazione – Responsabilità penale – Autonomia
In tema di assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, la disciplina prevista dagli artt. 10 e 11 del d.P.R. n. 1124 del 1965 deve essere interpretata nel senso che l’accertamento incidentale in sede civile del fatto che costituisce reato, sia nel caso di azione proposta dal lavoratore per la condanna del datore di lavoro al risarcimento del danno cd. differenziale, sia nel caso dell’azione di regresso proposta dall’INAIL, deve essere condotto secondo le regole comuni della responsabilità contrattuale, anche in ordine all’elemento soggettivo della colpa ed al nesso causale fra fatto ed evento dannoso; ciò in ragione della pressoché completa autonomia e separazione tra giudizio penale e giudizio civile, con conseguente esclusione di una pregiudizialità penale ed irrilevanza, nella specie, che non sia stato avviato alcun procedimento penale per il fatto da cui l’infortunio è derivato.
La Corte d’appello di Palermo confermava la pronuncia di prime cure con cui si era ritenuto che l’infortunio occorso a un lavoratore, nello svolgimento della propria prestazione, fosse causalmente ascrivibile all’omissione delle cautele previste dall’art. 2087 c.c., ritenendo sussistente la responsabilità civile del datore di lavoro ai sensi dell’artt. 10 del d.P.R. n. 1124/1965 e, quindi, condannando la società datrice a rimborsare all’I.N.A.I.L., in via di regresso, la somma corrisposta al dipendente a titolo di indennità.La Corte, in particolare, riteneva adeguatamente dimostrato che l’incidente fosse addebitabile ad una negligente condotta datoriale, per avere la società omesso di adottare ogni cautela idonea a garantire la sicurezza sul luogo di lavoro. In merito, la Corte ribadiva il principio, a mente del quale incombe sul datore di lavoro l’onere di provare che il danno lamentato dal dipendente dipenda da una causa a lui non imputabile, per avere egli adempiuto al suo obbligo di sicurezza ai sensi dell’art. 2087 c.c. Onere della prova che, nella fattispecie, non era stato assolto dalla società. Anche perciò, dunque, la Corte riteneva sussistenti la responsabilità del datore di lavoro e, quindi, i presupposti per l’accoglimento dell’azione di regresso dell’I.N.A.I.L. ai sensi del combinato disposto degli artt. 10 e 11 del d.P.R. n. 1124/1965.Per l’annullamento della sentenza d’appello proponeva ricorso alla Suprema Corte la datrice di lavoro, lamentando la violazione e falsa applicazione degli artt. 2967 e 2087 c.c., nonché della disciplina di cui agli artt. 10 e 11 del d.P.R. n. 1124/1965 e 590 c.p.La società, in particolare, criticava la sentenza impugnata per avere la Corte d’appello ritenuto sussistente una violazione dell’art. 2087 c.c., «con conseguente affermazione incidentale della responsabilità penale di un soggetto imprecisato», per omessa adozione di non precisate misure di sicurezza, negando che l’infortunio fosse ascrivibile alle diverse circostanze dedotte dalla società.A fronte di tali censure, la Cassazione ha rigettato il ricorso, pronunciandosi come da massima, e così affermando il principio a mente del quale, in ipotesi di azioni del lavoratore per il c.d. danno differenziale nonché di azione di regresso dell’I.N.A.I.L. ex d.P.R. 1124/1965, l’accertamento incidentale in sede civile del fatto di reato – presupposto della responsabilità civile e, quindi, dell’accoglimento delle suddette azioni – deve essere svolto secondo le regole interpretative della responsabilità contrattuale, anche con riguardo all’elemento soggettivo e al nesso di causalità.
Licenziamento individuale
Altra attività lavorativa durante la malattia: il licenziamento è legittimo se la malattia rischia di aggravarsi
Assenza per malattia – Svolgimento di altra attività lavorativa – Licenziamento per giustificato motivo soggettivo – Potenziale aggravamento della malattia – Legittimità
È legittimo il licenziamento per giustificato motivo soggettivo del lavoratore che, durante un periodo di assenza per malattia per lombosciatalgia, abbia svolto presso un bar pizzeria l’attività di preparazione pizze. L’apporto all’attività della pizzeria, seppur ridotto, è comunque incompatibile con la patologia da cui il lavoratore è affetto posto che l’attività di pizzaiolo viene svolta in piedi e implica movimenti (di flessione estensione e torsione del rachide lombare) che rientrano tra quelli da evitare.
La Corte di appello di Bologna ha confermato la sentenza del Tribunale di Parma con la quale era stata confermata l’ordinanza, resa in sede sommaria, che aveva accertato che il licenziamento, intimato per giusta causa dalla società ad un dipendente, era comunque sorretto da un giustificato motivo soggettivo e, per l’effetto, aveva condannato la società a corrispondergli l’indennità di mancato preavviso. Il lavoratore era stato licenziato in quanto, durante il periodo di assenza per malattia, aveva svolto, presso un bar pizzeria, attività di preparazione pizze. La Corte d’Appello ha ritenuto che «il pur ridotto apporto all’attività della pizzeria era comunque incompatibile con la patologia da cui il lavoratore era affetto (lombosciatalgia recidivante) posto che l’attività di pizzaiolo viene svolta in piedi e implica movimenti (di flessione estensione e torsione del rachide lombare) che rientrano tra quelli da evitare per espressa indicazione del medico competente». In tale prospettiva la Corte ha ritenuto inutile procedere ad approfondimenti istruttori ed ha concluso che il disvalore della condotta induceva a confermare l’esistenza di un giustificato motivo soggettivo di licenziamento.Per la cassazione della sentenza ha proposto ricorso il lavoratore, lamentando «la violazione e/o falsa applicazione degli artt. 1175, 1375 e 2119 cod. civ. in relazione all’art. 360 n. 3 c.p.c. anche con riferimento all’art. 18 L. n. 92/2012, per avere la sentenza impugnata ritenuto sussistente la giusta causa/giustificato motivo soggettivo di licenziamento e nello specifico per avere erroneamente valutato la proporzionalità̀ tra infrazione e sanzione». Ad avviso del ricorrente la sentenza sarebbe errata laddove ha ritenuto che «la condotta contestata disciplinarmente al ricorrente denotasse una “scarsa attenzione alla propria salute ed ai relativi doveri di cura e di ritardata guarigione” in violazione dei doveri di buona fede e ciò anche a fronte di un limitato apporto alla gestione delle serate. Sostiene poi che la consapevolezza da parte della datrice di lavoro del fatto che il dipendente era titolare della pizzeria avrebbe dovuto attenuare il disvalore attribuito alla condotta con conseguente sproporzione della sanzione irrogata. Ad avviso del ricorrente la Corte del reclamo avrebbe trascurato di considerare che l’impegno fisico richiesto, obiettivamente modesto e sporadico, doveva qualificare la condotta e portare ad escludere la giusta causa di recesso ed a ritenere illegittimo il licenziamento disciplinare irrogato».La Corte ha rigettato il ricorso rilevando che la Corte di merito si è attenuta alla regola dettata dalla Cassazione che ha ripetutamente affermato che «nel caso di assenza per malattia non è esclusa la possibilità per il lavoratore di svolgere un’altra attività lavorativa a condizione che ciò non determini un ritardo nella guarigione o un aggravamento e, analizzando il caso concreto ha proprio ritenuto sussistente tale situazione atteso che il lavoratore, pur essendogli stata diagnosticata una lombalgia rispetto alla quale il medico competente aveva chiarito che dovevano essere evitati alcuni specifici movimenti, oltre che lo stazionamento in posizione eretta, presso la pizzeria di cui era amministratore aveva svolto invece un’attività di preparazione delle pizze che comportava proprio quei movimenti potenzialmente pregiudizievoli che erano stati indicati come da evitare e richiedeva altresì di stazionare in posizione eretta». La Corte di cassazione ha poi concluso affermando che «è, comunque, onere del lavoratore, al quale sia contestato in sede disciplinare di avere svolto un altro lavoro durante un’assenza per malattia, dimostrare la compatibilità dell’attività con la malattia impeditiva della prestazione lavorativa contrattuale e la sua inidoneità a pregiudicare il recupero delle normali energie psico-fisiche e resta poi al giudice del merito valutare in concreto la loro incidenza».
Lavoro subordinato
È prestatore di lavoro subordinato il convivente more uxorio pienamente e stabilmente inserito nell’organizzazione aziendale del compagno
Prestazione lavorativa svolta in favore del convivente “more uxorio” – Rapporto di subordinazione – Prova rigorosa – Necessità – Eterodirezione attenuata –Sufficienza – Pieno e stabile inserimento di un convivente nella organizzazione di lavoro dell’altro – Rilevanza
L’attività lavorativa e di assistenza svolta in favore del convivente “more uxorio” assume una siffatta connotazione quando sia espressione dei vincoli di solidarietà ed affettività di fatto esistenti, alternativi a quelli tipici di un rapporto a prestazioni corrispettive, quale il rapporto di lavoro subordinato, benché non possa escludersi che talvolta essa trovi giustificazione proprio in quest’ultimo, del quale deve fornirsi prova rigorosa, dovendosi tuttavia tenere conto che l’elemento della eterodirezione si esprime in forma attenuata, senza necessità di una sua estrinsecazione in ordini specifici e dettagliati essendo sufficiente a sostanziare la natura subordinata del rapporto di lavoro il pieno e stabile inserimento di un convivente nella organizzazione di lavoro dell’altro.
La Corte d’appello di Roma confermava la sentenza di primo grado con cui era stata accolta la domanda di una lavoratrice per l’accertamento della sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato alle dipendenze del suo convivente e conseguente condanna di quest’ultimo al pagamento delle retribuzioni nonché al risarcimento del danno da omessa contribuzione.In particolare la corte territoriale premetteva che l’esistenza di una convivenza more uxorio, successivamente cessata, non esclude la configurabilità di un rapporto di lavoro subordinato con riferimento alla attività svolta da uno dei conviventi nell’ambito dell’impresa dell’altro. Evidenziava quindi che le prove escusse avevano confermato lo stabile inserimento nell’organizzazione aziendale della donna, che si era quotidianamente occupata della gestione amministrativa e contabile dell’impresa del compagno, aveva intrattenuto rapporti con clienti e fornitori ed era presente negli orari di apertura al pubblico.Avverso la sentenza della corte territoriale l’impresa soccombente ha proposto ricorso per cassazione, eccependo che, non essendo stata fornita la prova della eterodirezione, avrebbe dovuto ritenersi operante la presunzione di gratuità della prestazione svolta in favore del convivente more uxorio.La Suprema Corte, preliminarmente, richiama il proprio consolidato orientamento secondo cui ogni attività oggettivamente configurabile come prestazione di lavoro di lavoro subordinato si presume svolta a titolo oneroso. Tuttavia essa può esser sussunta in un rapporto di tipo diverso, ovvero quello sorto affectionis vel benevolentiae causa, che si caratterizza per la gratuità della prestazione, allorché sia provata la sussistenza della finalità di solidarietà, invece di quella lucrativa.Con riferimento all’accertamento della natura subordinata della prestazione resa nell’ambito di una convivenza more uxorio, occorre prendere le mosse dalla considerazione che le unioni di fatto sono formazioni sociali rilevanti, caratterizzate da doveri di natura morale e sociale, che gravano reciprocamente sui conviventi e si configurano come adempimento di una obbligazione naturale, ove siano rispettati i principi di proporzionalità ed adeguatezza. Sicchè in tale ambito, «l’attività lavorativa e di assistenza svolta in favore del convivente “more uxorio” assume una siffatta connotazione quando sia espressione dei vincoli di solidarietà ed affettività di fatto esistenti, alternativi a quelli tipici di un rapporto a prestazioni corrispettive, quale il rapporto di lavoro subordinato, benché non possa escludersi che talvolta essa trovi giustificazione proprio in quest’ultimo, del quale deve fornirsi prova rigorosa».Nel caso di specie, dalla prova orale escussa era emerso il carattere assorbente delle energie dedicate dalla compagna, pienamente inserita nell’azienda del convivente, di intensità tale da precluderle lo svolgimento di autonoma attività lavorativa. Deve pertanto ritenersi corretto l’iter logico giuridico della corte territoriale, che ha valorizzato detta circostanza onde concludere per la non gratuità dell’attività espletata. Infatti, l’accertamento della eterodirezione non può non esser calato nello specifico contesto di convivenza tra le parti, con la conseguenza che il concreto apprezzamento della natura subordinata del rapporto deve necessariamente tenere conto che, in detto contesto, «l’elemento della eterodirezione si esprime in forma attenuata, senza necessità di una sua estrinsecazione in ordini specifici e dettagliati», essendo sufficiente a sostanziare la natura subordinata del rapporto di lavoro il pieno e stabile inserimento di un convivente nella organizzazione di lavoro dell’altro e l’assenza di autonomia gestionale in capo al primo.La Corte di Cassazione rigetta pertanto il ricorso, condannando il ricorrente alla refusione delle spese di lite.


