Licenziamento individuale

Legittimo il licenziamento per giusta causa del dipendente che registra di nascosto la conversazione del collega e non rispetta la procedura whistleblowing

Cass. Sez. Lav., 27 giugno 2024, n. 17715 - Pres. Manna; Rel. Marotta; P.M. Fresa; Ric. Q.F.; Controric I.N.

Whistleblowing – Pubblico impiego – Licenziamento per giusta causa – Dirigente – Segnalazione non veritiera – Registrazione occulta – Art. 54 bis, D.Lgs. n. 165/2001 – Legittimità del recesso

È legittimo il licenziamento per giusta causa del dipendente per aver effettuato, senza seguire la prescritta procedura, una segnalazione di sottrazione da parte del superiore di fondi pubblici, rivelatesi peraltro non veritiera, e la registrazione occulta di conversazioni intrattenute con un collega pubblicate in maniera equivoca su social network.

Nota

Il caso riguarda una dirigente di un'azienda pubblica licenziata per giusta causa.La Corte d'appello di Roma confermava la sentenza di primo grado e giudicava legittimo il licenziamento irrogato alla lavoratrice.La Corte di merito, in particolare, osservava che (i) la segnalazione fatta dalla lavoratrice non poteva rientrare nelle tutele dell'art. 54-bis del D.Lgs. n. 165/2001 perché effettuata non in conformità con la procedura whistleblowing e perché risultava che l'intento della segnalazione non fosse quello di agire a tutela della pubblica amministrazione, ma screditare il collega, (ii) il fatto che la lavoratrice avesse registrato di nascosto una conversazione di un collega e la avesse pubblicata su un social network costituiva una grave violazione delle norme che regolano il rapporto di lavoro e del codice di comportamento e infine che (iii) configurandosi una giusta causa era da escludersi la natura ritorsiva del licenziamento.Avverso tale decisione la lavoratrice ha proposto ricorso per cassazione sostenendo tra le altre cose di aver rispettato le procedure previste per la denuncia del whistleblowing.La Suprema Corte rigetta il ricorso ribadendo che «sebbene una registrazione di conversazioni tra un dipendente e i suoi colleghi presenti, all'insaputa dei conversanti, non sia in assoluto abusiva e illegittima, ben potendo rientrare nell'ambito della protezione fornita dall'art. 54-bis, affinché ciò avvenga occorre una necessità difensiva, nel senso che il dato raccolto di nascosto sia ad esempio pertinente ad una difesa incentrata su un intento di rappresaglia per effetto della segnalazione, da sostenere nel processo ed il mezzo utilizzato non ecceda l'esercizio di tale diritto di difesa». La Cassazione prosegue, quindi, affermando che l'art. 54-bis del D.Lgs. n. 165/2001 si limita a scongiurare conseguenze sfavorevoli per il lavoratore che effettua segnalazioni e che acquisisca, nel contesto lavorativo, notizia di un'attività illecita, ma non pone in capo a tale lavoratore alcun obbligo di attiva acquisizione di informazioni né autorizza improprie attività investigative in violazione dei limiti posti dalla legge.

Lavoro subordinato

Spetta al lavoratore provare la sussistenza dei requisiti per il riconoscimento della natura subordinata del rapporto di lavoro

Cass. Sez. Lav., ord. 17 giugno 2024, n. 16770 - Pres. Esposito; Rel. Cinque; Ric. Y.M.C.; Controric. D.B.

Rivendicazione della natura subordinata – Requisiti – Onere della prova del lavoratore – Assenza di esercizio di potere direttivo, di controllo e disciplinare – Mancanza di orario di lavoro prestabilito – Mancanza di compenso fisso –Collaborazione autonoma – Sussiste

Deve essere confermata la natura autonoma del rapporto di lavoro del gestore dell'attività turistico-ricettiva posto che – peraltro in mancanza di un atto scritto – non è stata fornita prova dal lavoratore di aver ricevuto direttive specifiche e di controllo diretto, di un orario di lavoro prestabilito e di un compenso fisso, percependo invece una percentuale sugli affitti

Nota

La Corte di appello di Firenze confermava la pronuncia emessa dal Tribunale della stessa sede che aveva respinto la domanda proposta dalla lavoratrice nei confronti del proprio committente volta all'accertamento di un rapporto di lavoro di natura subordinata per avere svolto mansioni di gestore dell'attività turistico-ricettiva collocata nella casa colonica toscana del committente, nonché alla declaratoria dell'illegittimità del licenziamento intimatole oralmente e al pagamento delle differenze retributive quantificate in euro 101.366,04.Premessa la mancanza di un accordo negoziale scritto e la riconducibilità in astratto dell'attività tanto ad un rapporto subordinato che ad un incarico professionale continuativo, i giudici di seconde cure hanno rilevato che dalle risultanze processuali non era emersa la possibilità di individuare gli elementi della subordinazione, così come non era stata fornita alcuna prova di un licenziamento orale.Avverso tale decisione, proponeva ricorso per cassazione la lavoratrice.La Corte di Cassazione, innanzitutto, conferma che i requisiti che consentono di distinguere il rapporto di lavoro di cui all'art. 2094 cod. civ. dal lavoro autonomo sono l'assoggettamento del lavoratore al potere direttivo, disciplinare e di controllo del datore di lavoro e che tale accertamento di fatto è rimesso all'apprezzamento discrezionale del giudice di merito.Nella fattispecie oggetto di causa, prosegue la Suprema Corte, la Corte territoriale, con adeguata motivazione ha precisato che «pur risultando che la lavoratrice rivestisse la figura di collegamento tra i clienti e il committente, tuttavia non era stata raggiunta la prova che ad essa fossero date specifiche direttive da quest'ultimo ovvero che questi controllasse volta per volta il lavoro svolto». Inoltre, la lavoratrice non aveva allegato di doversi attenere ad alcun orario di lavoro né di ricevere un corrispettivo erogato in maniera fissa e continua. Infine, con riferimento all'alloggio utilizzato dalla lavoratrice, la Corte territoriale aveva accertato che lo stesso costituisse il parziale controvalore della prestazione resa dalla lavoratrice, «neutralizzando il costo con il compenso fisso e percependo, invece, una percentuale sugli affitti». La Corte d'appello, dunque, aveva rilevato che la prestazione venisse svolta nel contesto di una collaborazione autonoma e non di un rapporto di lavoro subordinato, con assunzione del rischio di impresa da parte della lavoratrice.Pertanto, la Corte di Cassazione rigetta il ricorso.

Autotrasporto

Conducenti di linea: quando si applica il Regolamento (CE) n. 561/2006

Cass. Sez. Lav., 6 giugno 2024, n. 15815 - Pres. Manna; Rel. Bellè; P.M. Fresa; Ric. A. S.p.A.; Contr.ti U.R. e altri

Conducenti di autobus – Regolamento UE 561/2006 – Interpretazione – Corte di Giustizia C-477/22 – 50 km di percorso – Itinerario di linea – Rilevanza

Al fine di comprendere se ai conducenti di linea si applica il Regolamento (CE) n. 561/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 marzo 2006, quale interpretato dalla Corte di Giustizia il 9 novembre 2023 e le relative tutele occorre tener presente che la previsione comunitaria si applica ai conducenti addetti al trasporto passeggeri con veicoli atti a trasportare più di nove persone compreso il conducente e su percorsi superiori ai 50 chilometri, quale distanza da intendere come riguardante l'itinerario di linea che il veicolo deve percorrere per collegare su strada un punto di partenza a un punto di arrivo al fine di effettuare il trasporto nell'ambito del servizio regolare e predeterminato dall'impresa cui il mezzo è adibito, senza che rilevi il percorso di guida giornalmente svolto dal singolo conducente o la distanza percorsa da quel veicolo oltre tale itinerario e senza altresì che rilevino, per il calcolo del periodo di guida accumulato dal singolo conducente perché si applichi la tutela di cui all'art. 6 paragrafo 3 del menzionato Regolamento, in caso di guida in un periodo di due settimane consecutive, le "altre mansioni" accessorie o comunque le attività del lavoratore diverse dalla guida svolte nel corso di tali due settimane e i periodi trascorsi alla guida di un veicolo al quale tale regolamento non si applica.

Conducenti di autobus – Regolamento UE 561/2006 – Interpretazione – Corte di Giustizia C–477/22 – Orario di lavoro – Permessi – Disciplina miglior tutela – Normativa interna – Applicazione

Qualora un conducente svolga, in singole giornate, settimane o per periodi di due settimane o maggiori, servizi di trasporto che comportino l'applicazione del Regolamento (CE) n. 561/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio del 15 marzo 2006, quale interpretato dalla Corte di Giustizia il 9 novembre 2023, nei riguardi del medesimo si applicano gli artt. 6, 7, 8 e 9 di tale Regolamento sui periodi di lavoro ed i riposi, quali regole di eventuale miglior tutela, che non escludono l'applicazione, ai medesimi lavoratori, delle ulteriori regole sulla durata dell'orario di lavoro e sui riposi stabilite dalla Direttiva 2002/15/CE o dalle normative nazionali, tra cui il d.lgs. n. 234 del 2007, di attuazione di essa, curando comunque di evitare duplicazioni di una medesima tutela.

Nota

La Corte d'Appello di Cagliari, riformando solo parzialmente la sentenza del Tribunale, confermava (seppur in diversa misura) l'accoglimento della domanda con cui alcuni autisti di autobus di linea avevano chiesto il pagamento di un indennizzo per non avere goduto del riposo settimanale "regolare" di almeno 45 ore, di cui all'art. 4 lett. h) del Regolamento CE n. 561/2006 e per avere superato il limite massimo bisettimanale di 90 ore di guida (art. 6, n. 3 del medesimo Regolamento), il tutto in riferimento al periodo tra l'11 aprile 2007, data di entrata in vigore del Regolamento, ed il 6 dicembre 2010.La Corte territoriale riteneva in particolare applicabile al caso di specie il Regolamento CE n. 561/2006, sul presupposto che non ricorresse l'ipotesi di esclusione prevista dall'articolo 3 lett. a) per i veicoli adibiti al trasporto di passeggeri in servizio regolare di linea il cui percorso non supera i 50 chilometri, posto che tale limite, secondo la Corte di merito, escludeva, in conclusione, solo gli autisti urbani o suburbani che compivano molte volte la stessa tratta ed era invece corretta la interpretazione del Tribunale, secondo cui il "percorso" identificava il tragitto complessivo del conducente extraurbano nella giornata lavorativa. Inoltre, secondo la Corte di merito, ai fini del conteggio del superamento del limite di guida bisettimanale occorreva tenere conto dell'intera durata del turno e non del solo tempo passato dall'autista effettivamente al volante.Contro tale decisione, la società datrice di lavoro ha proposto ricorso affidato a due motivi. Con il primo motivo la ricorrente ha contestato la definizione esposta nella sentenza impugnata del limite di applicabilità del regolamento CE consistente, nel caso di trasporto di passeggeri in servizio regolare di linea, nel percorso non superiore a 50 chilometri. Sostiene infatti la società ricorrente che il regolamento CE vada applicato solo se il singolo percorso superi i 50 chilometri. In particolare, secondo la ricorrente, il regolamento CE non sarebbe applicabile quando, come nel caso di specie, un percorso è suddiviso in tratte più brevi, ciascuna inferiore ai 50 chilometri. Con il secondo motivo, la ricorrente ha poi contestato la distinzione fatta dalla Corte d'Appello tra le espressioni "tempo di guida" e "periodo di guida" (come indicanti, rispettivamente, la prima il tempo effettivo di guida e la seconda l'intero turno di lavoro). Secondo la società, infatti, entrambe le espressioni vanno riferite al tempo effettivo trascorso alla guida del veicolo e per calcolare il limite bisettimanale di 90 ore andrebbe considerato solo il tempo di guida effettiva, e non la durata dei turni di lavoro, come invece calcolata dalla Corte di merito.La Corte di cassazione ritiene fondati i motivi di ricorso.La Suprema Corte – richiamato l'art. 3 lett. a) del Regolamento CE n. 561/2006 secondo cui il Regolamento stesso «non si applica» ai «veicoli adibiti al trasporti di passeggeri in servizio regolare di linea, il cui percorso non superi i 50 chilometri» – dà atto, innanzitutto, che sulle questioni oggetto di ricorso aveva proposto rinvio interpretativo alla Corte di Giustizia dell'Unione Europea, la quale si è pronunciata con sentenza del 9 novembre 2023 (causa n. C-477/22). In particolare, è stato chiesto alla Corte di Giustizia di precisare quale fosse la nozione di «percorso che non superi i 50 chilometri» contenuta nell'art. 3 sopra richiamato, sottoponendosi ad essa alcune alternative, ovverosia se il "percorso" coincidesse con l'itinerario (linea) individuato dall'impresa per il pagamento del titolo di viaggio, oppure se esso riguardasse il chilometraggio complessivo dell'autista nel turno di lavoro giornaliero o ancora nella massima distanza raggiunta dal veicolo rispetto al punti di partenza (raggio). Sul punto, la Corte di Giustizia «ha fornito un'interpretazione rigorosamente calibrata sul testo del Regolamento, rilevando intanto che quest'ultimo non contiene alcun riferimento alla distanza effettivamente percorsa da un singolo conducente nella giornata lavorativa, che dunque non è parametro per l'applicazione della normativa unionale». Ciò – rileva la Corte di cassazione – «già comporta l'accoglimento del ricorso per cassazione, avendo la Corte territoriale assunto a base un parametro "soggettivo", calibrato sul lavoro svolto dal singolo conducente nella giornata di lavoro». Quanto invece ai parametri "oggettivi", la Corte di Giustizia – evidenzia la Suprema Corte – ha rilevato come il termine "percorso" designi un «itinerario o un tragitto ... che collega un punto di partenza a un punto di arrivo» e che il termine "linea" designi «un tratto continuo che collega tali punti», precisando che l'itinerario rilevante per il Regolamento deve riguardare il trasporto passeggeri «nell'ambito di servizi regolari al quale il veicolo di cui trattasi è adibito». Quindi il "percorso (di linea) che non supera i 50 chilometri" – secondo la Corte di Giustizia – «corrisponde all'itinerario stabilito dall'impresa di trasporto, non superiore a tale distanza, che il veicolo di cui trattasi deve percorrere su strada per collegare un punto di partenza a un punto di arrivo e per servire, se del caso, fermate intermedie preventivamente stabilite, al fine di effettuare il trasporto di passeggeri nell'ambito del servizio regolare cui è adibito». Ciò che conta – evidenzia quindi la Corte di cassazione – «è l'itinerario di linea, inteso come tratta predeterminata dall'impresa del servizio di trasporto, destinata ad intercorrere tra un punto di partenza ad un punto di arrivo, con o senza fermate intermedie per l'imbarco e lo sbarco dei passeggeri. Nel senso che un veicolo comporta l'applicazione del Regolamento al lavoro svolto dal suo conducente, se esso sia destinato a servizi di linea predeterminati che raggiungano destinazioni (punto di arrivo) la cui distanza sia superiore ai 50 Km rispetto al punto di partenza».Ciò precisato – e prendendo in considerazione alcuni tipologie di percorsi presi in esame dalla Corte territoriale – la Corte di Cassazione evidenzia che «l'impostazione, rigorosamente basata sul dato formale del "percorso", quale servizio regolare predeterminato tra un "punto di partenza" ed un "punto di arrivo", con distanza tra l'uno e l'altro non superiore ai 50 Km», impone di ritenere che, almeno di regola, i casi di percorso "a raggiera" o percorso di andata e ritorno «non permettano la sommatoria delle singole sottotratte, ma identifichino più percorsi, che rientrano nell'applicazione del Regolamento solo se tra il punto di partenza ed il punto di arrivo vi sia una distanza superiore ai 50 chilometri e ciò a prescindere dal fatto che, sommando la tratta di ritorno o le ulteriori tratte successive, si superino i 50 Km, perché la Corte di Giustizia ha espressamente escluso la rilevanza in sé delle tratte "massime" percorse dal veicolo» Del resto , rileva la Corte di cassazione, «opinando altrimenti e sommando i percorsi di andata e ritorno da un medesimo luogo, si finirebbe inevitabilmente per realizzare quasi sempre, sulla base della mera ripetitività, il requisito di applicazione del Regolamento, il che appare contrario alla fisionomia della normativa».Osserva poi la Corte di cassazione che anche quando il Regolamento CE si applica, oltre alle specifiche salvaguardie prevista da tale normativa in materia di riposi e orari, si applicano necessariamente anche le regole imposte dalla Direttiva 2002/15/CE in materia di orari di lavoro, riposi intermedi e periodi di riposo e dalle norme interne destinate a dare attuazione ad essa. Ciò spiega – rileva la Corte di cassazione – «l'interpretazione rigorosamente "formale" resa dalla Corte di Giustizia rispetto al Regolamento ed al suo ambito di applicazione – altrimenti di dubbia razionalità anche rispetto ai fini di tutela ultimi da essa perseguiti – nel senso che al Regolamento si deve guardare come fonte che fornisce tutela ineludibile per i casi in cui vi sia comunque l'utilizzazione del conducente in quei "percorsi", che sono assunti come base convenzionale perché operino le regole di eventuale miglior tutela conseguenti a tale disciplina».Quanto poi al secondo motivo di ricorso riguardante le modalità di calcolo del tempo di lavoro da considerare al fine di calcolare il superamento o meno dei limiti di durata della guida in due settimane consecutive sanciti dal Regolamento (art. 6, paragrafo 3), rileva la Corte di cassazione che la Corte di Giustizia – rispondendo a specifica questione sottoposta sul punto – abbia ritenuto che la nozione di «periodo di guida complessivamente accumulato in un periodo di due settimane consecutive» includa solo il «tempo di guida», ai sensi dell'articolo 4, lettera j) del Regolamento CE – e dunque il tempo di guida registrato – «ad esclusione di tutte le "altre mansioni", ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 5, di detto regolamento, svolte dal conducente nel corso di tali due settimane» e con esclusione altresì del tempo che «il conducente trascorre alla guida di un veicolo al quale tale regolamento non si applica». Il principio espresso dalla Corte di Giustizia – rileva pertanto la Suprema Corte – è chiaro ed è difforme da quanto affermato in proposito dalla Corte territoriale nel caso di specie.Per quanto sopra, enunciati i principi espressi nelle massime sopra riportate, la Corte di cassazione accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla medesima Corte d'Appello di Cagliari in diversa composizione.

Crediti di lavoro

Crediti retributivi maturati nel lavoro carcerario: la prescrizione è sospesa fino alla fine del rapporto di lavoro

Cass. Sez. Lav., 25 giugno 2024, n. 17484 Pres. Tria; Rel. Marotta; P.M. Fresa; Ric. M.G..; Controric. M.G.;

Lavoro carcerario – Crediti – Prescrizione – Decorrenza dalla cessazione complessiva dell'attività – Ratio – Metus del lavoratore

Nel lavoro carcerario, la prescrizione dei crediti spettanti ai lavoratori deve considerarsi sospesa fino alla cessazione del rapporto di lavoro, risultando irrilevanti, a tal fine, le cessazioni intermedie del rapporto.

Nota

La Corte di cassazione, con la pronuncia che si annota, si esprime in tema di lavoro carcerario, prendendo posizione, in particolare, sulla questione della decorrenza del termine di prescrizione dei diritti derivanti dall'esercizio di detto rapporto.Nello specifico, il lavoratore aveva agito in giudizio per richiedere l'adeguamento retributivo rispetto alla "mercede" (così, storicamente, la retribuzione nell'ambito del rapporto di cui si tratta) corrisposta in suo favore nell'ambito di tre periodi di lavoro presso istituti penitenziari. Il Tribunale e la Corte d'appello di Roma avevano entrambi rigettato l'eccezione di prescrizione formulata dal Ministero della Giustizia, ritenendo che il termine di prescrizione decorresse non dalla cessazione dei singoli rapporti, ma dalla cessazione del "lavoro carcerario". Viceversa, secondo la tesi del Ministero doveva ritenersi che si fossero susseguiti diversi rapporti, assimilabili a contratti a termine, e che la prescrizione cominciasse a decorrere dalla cessazione di ciascuno di essi. La Corte, nell'escludere la fondatezza dei motivi di ricorso formulati dal Ministero, ripercorre l'evoluzione della disciplina del lavoro carcerario, evidenziando come, nel tempo, ci si sia allontanati da una funzione afflittiva/espiativa di esso. Ciononostante, la stessa dà atto che permane una stretta connessione tra la detenzione e la funzione rieducativa della pena connessa e il lavoro ed "una certa obbligatorietà" di tale lavoro, desumibile dalle disposizioni che valorizzano la necessità di un percorso di rieducazione. Si sottolinea, quindi, che la specialità del lavoro carcerario determina inevitabilmente un metus per i lavoratori, che deriva da plurimi elementi, sintetizzabili nel fatto che non vi siano tante occasioni di lavoro – né risorse per corrispondere le retribuzioni – quanta è la richiesta e che l'assegnazione dei periodi di lavoro risulta essere rimessa alla direzione degli istituti, con un sistema di fatto altamente discrezionale. Ciò comporta che i lavoratori carcerari "si trovano in una situazione di attesa della "chiamata al lavoro" rispetto alla quale non hanno alcun potere di controllo o di scelta".È, allora, questa la condizione alla quale la Corte, nel rigettare il ricorso, ritiene corretto fare riferimento per stabilire quale sia il momento dal quale decorre il termine di prescrizione: non il momento in cui cessa lo stato di detenzione, ma il momento in cui cessa il rapporto di lavoro, che va considerato unico a prescindere dai periodi lavorati e da quelli di sospensione. Il termine del periodo di lavoro, si chiarisce, dovrà presumersi coincidente con il termine del periodo di detenzione, salvo che l'amministrazione dimostri che il primo sia cessato anticipatamente per l'inverarsi di cause che non rendano ulteriormente possibile rendere la prestazione lavorativa.

Lavoro a termine

Il diritto di precedenza può essere esercitato anche in costanza di rapporto

Cass. Sez. Lav., 15 luglio 2024, n. 19348 Pres. Patti; Rel. Patti; P.M. Filippi; Ric. B.K.N.N.; Controric. K.C.C.S.

Contratto a termine – Diritto di precedenza – Esercizio in costanza di rapporto – Ammissibilità – Formule sacramentali – Irrilevanza

Il lavoratore che abbia prestato attività lavorativa per un periodo superiore a sei mesi presso la stessa azienda in forza di uno o più contratti a termine ha diritto di precedenza nelle assunzioni a tempo indeterminato effettuate dal datore di lavoro entro i dodici mesi successivi all'esercizio del diritto, da esercitarsi entro sei mesi dalla cessazione del rapporto di lavoro mediante manifestazione della volontà in tal senso, senza la necessità di formule sacramentali.

Nota

La Corte di appello di Venezia ha confermato la sentenza di primo grado che aveva rigettato il ricorso proposto dalla lavoratrice precedentemente assunta a tempo determinato, volto – inter alia – all'accertamento del suo diritto di precedenza nelle assunzioni a tempo indeterminato operate dalla datrice di lavoro in costanza del suo rapporto di lavoro e successivamente alla scadenza del suo contratto a termine. In particolare, la Corte territoriale ha escluso che il diritto di precedenza ex art. 24 D.Lgs. n. 81/2015 (nella previsione di cui all'art. 5 D.Lgs. n. 368/2001 applicabile ratione temporis) possa essere esercitato in costanza del rapporto di lavoro.Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per Cassazione la lavoratrice; la datrice di lavoro ha resistito con controricorso. La Corte ha chiarito che la normativa prevede, anzitutto, un requisito soggettivo per l'esercizio del diritto di difesa – i.e., l'aver prestato la propria attività lavorativa presso la stessa azienda in forza di uno o più contratti a termine per un periodo superiore a sei mesi. Inoltre, sono previsti una condizione e un termine procedimentali, ovvero: (i) la manifestazione da parte del lavoratore a tempo determinato della volontà di esercitare il suddetto diritto – e ciò «sia pure senza necessità del ricorso a formule sacramentali o del riferimento alla disposizione che lo prevede» – e (ii) la «fissazione di un dies ad quem, "entro" sei mesi dalla data di cessazione del rapporto stesso; e parimenti "entro" un anno dalla data di cessazione del rapporto di lavoro, per l'estinzione del diritto». In altre parole, la normativa non prevede alcun dies a quo a decorrere dal quale il diritto di precedenza possa essere esercitato, fermo restando la maturazione del requisito soggettivo. Chiarito quanto sopra, il lavoratore a termine, sin dal momento della maturazione del requisito soggettivo e «"fino a" sei mesi dalla data di cessazione del rapporto, ha facoltà di esercitare il diritto di precedenza nelle assunzioni a tempo indeterminato effettuate dal datore di lavoro entro i successivi dodici mesi (decorrenti dal suo esercizio così come manifestato)». Nel caso di specie, la ricorrente ha intrattenuto due rapporti di lavoro a tempo determinato con la datrice di lavoro e ha manifestato la volontà di esercitare il diritto di precedenza in costanza del secondo rapporto e, quindi, entro il termine procedimentale previsto dalla normativa sopra richiamata. Pertanto, sulla base di quanto sopra, la Suprema Corte ha accolto il ricorso, ha cassato la sentenza di merito e ha rinviato alla Corte di Appello di Venezia in diversa composizione.

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