I punti chiave
- Illegittimo il licenziamento collettivo se limitato ad una sola sede e senza che nella comunicazione di apertura vengano fornite le ragioni a sostegno di tale scelta
- È valida la conciliazione stipulata in sede non «protetta» se c’è l’assistenza sindacale del lavoratore
- Licenziamento per inidoneità totale alla mansione: illegittimo se le condizioni mediche alla base dell’inidoneità non sussistono al momento del licenziamento
- Possibile intimare un secondo licenziamento se non si è formato il giudicato sul primo licenziamento