Licenziamento collettivo

Illegittimo il licenziamento collettivo se limitato ad una sola sede e senza che nella comunicazione di apertura vengano fornite le ragioni a sostegno di tale scelta

Cass. Sez. Lav., 17 gennaio 2024, n. 1844 - Pres. Doronzo; Rel. Riverso; Ric. T. S.r.l.; Controric. A.R.

Licenziamento collettivo – Criteri di scelta – Ambito di applicazione limitato ad un reparto, settore o sede – Condizioni – Indicazione delle esigenze tecniche organizzative – Necessità

La platea dei lavoratori interessati alla riduzione di personale può essere limitata agli addetti ad un determinato reparto o settore o sede territoriale, purché il datore indichi nella comunicazione ex art. 4, comma 3, della legge n. 223 del 1991, sia le ragioni tecniche organizzative che limitino i licenziamenti ai dipendenti dell’unità o settore in questione sia le ragioni per cui non si possa procedere al trasferimento dei lavoratori ad altre unità produttive.

Nota

Il caso riguarda il licenziamento di un lavoratore nell’ambito di una procedura di licenziamento collettivo.La Corte d’appello di L’Aquila confermava la sentenza di primo grado e dichiarava illegittimo il licenziamento intimato al lavoratore, confermandone la reintegra nel posto di lavoro e condannando l’azienda a risarcire i danni.In particolare, la Corte di merito accertava l’illegittimità del licenziamento in considerazione della erronea limitazione della platea dei dipendenti da licenziare ai soli dipendenti della sede aziendale di L’Aquila.Avverso tale decisione la società ha proposto ricorso per cassazione.La Suprema Corte rigetta il ricorso. Nello specifico la Cassazione, tra le altre cose, ritiene che la società «ha allegato griglie di comparazione che, per ciascun profilo professionale, evidenziano come presso la sede di L’Aquila fossero presenti professionalità del tutto comparabili a quelle presenti nelle altre sedi [della società], presso le quali non è stata avviata alcuna procedura di riduzione di personale». Ciò dimostra, secondo la Suprema Corte, «la fungibilità di tutti i lavoratori con i colleghi [delle] altre sedi della società e la sussistenza di una unica (illegittima) ragione di licenziamento consistente nella dislocazione geografica del personale».In aggiunta, quindi, la Cassazione conferma il principio di diritto secondo il quale «il datore di lavoro ben può circoscrivere ad una unità produttiva la platea dei lavoratori da licenziare ma deve indicare nella comunicazione [di apertura della procedura di licenziamento collettivo], sia le ragioni che limitino i licenziamenti ai dipendenti dell’unità o settore in questione, sia le ragioni per cui non ritenga di ovviarvi con il trasferimento ad unità produttive vicine, ciò al fine di consentire alle organizzazioni sindacali di verificare l’effettiva necessità dei programmati licenziamenti. Qualora, nella comunicazione si faccia generico riferimento alla situazione generale del complesso aziendale, senza alcuna specificazione delle unità produttive da sopprimere, i licenziamenti intimati sono illegittimi per violazione dell’obbligo di specifica indicazione delle oggettive esigenze aziendali».

Conciliazione

È valida la conciliazione stipulata in sede non «protetta» se c’è l’assistenza sindacale del lavoratore

Cass. Sez. Lav., 18 gennaio 2024, n. 1975 - Pres. Doronzo; Rel. Panariello; Ric. F.I.; Contr. O. S.r.l.

Conciliazione in sede sindacale – Conciliazione in luogo diverso dalla sede del sindacato – Fattispecie: presso uno studio oculistico – Ammissibilità – Impugnazione – Riparto onere probatorio

La necessità che la conciliazione sindacale sia sottoscritta presso una sede sindacale non è un requisito formale, bensì funzionale ad assicurare al lavoratore la consapevolezza dell’atto dispositivo che sta per compiere e, quindi, ad assicurare che la conciliazione corrisponda ad una volontà non coartata, quindi genuina, del lavoratore .Pertanto, se tale consapevolezza risulti comunque acquisita, ad esempio attraverso le esaurienti spiegazioni date dal conciliatore sindacale incaricato anche dal lavoratore, lo scopo voluto dal legislatore e dalle parti collettive deve dirsi raggiunto. In tal caso la stipula del verbale di conciliazione in una sede diversa da quella sindacale (nella specie, presso uno studio oculistico) non produce alcun effetto invalidante sulla transazione. Sul piano del riparto degli oneri probatori, se la conciliazione è stata conclusa nella sede “protetta”, allora la prova della piena consapevolezza dell’atto dispositivo può̀ ritenersi in re ipsa o desumersi in via presuntiva, gravando sul lavoratore la prova di non aver, ciononostante, ricevuto effettiva assistenza sindacale. Se invece la conciliazione è stata conclusa in una sede diversa, allora l’onere della prova grava sul datore di lavoro, il quale deve dimostrare che, nonostante la sede non “protetta”, il lavoratore, grazie all’effettiva assistenza sindacale, ha comunque avuto piena consapevolezza delle dichiarazioni negoziali sottoscritte.

Nota

La Corte d’Appello di Napoli rigettava il gravame della lavoratrice avverso la sentenza del Tribunale che aveva dichiarato inammissibile la domanda avanzata dalla stessa nei confronti del datore di lavoro circa il pagamento di asserite differenze retributive per superiore inquadramento e lavoro straordinario, e ciò considerando che tra le parti, in merito alle medesime rivendicazioni, era precedentemente intervenuta una conciliazione in sede sindacale. La lavoratrice assumeva, del resto, che tale conciliazione fosse da considerarsi nulla, per plurimi motivi, tra cui il fatto che la sottoscrizione del relativo verbale era intervenuta in una sede diversa da quella sindacale (nella specie, presso uno studio oculistico).Nel respingere l’impugnazione della lavoratrice, la Corte territoriale ribadiva invece l’inoppugnibilità dell’intervenuta conciliazione.Avverso tale decisione la lavoratrice ha proposto ricorso per cassazione sostenendo, inter alia, che la Corte territoriale avrebbe erroneamente: a) negato incidenza invalidante alla mancata sottoscrizione del verbale presso la sede del sindacato e addossato sul punto l’onere probatorio alla lavoratrice invece che alla società datrice di lavoro e b) posto a carico della lavoratrice l’onere di dimostrare che il mancato conferimento di un mandato preventivo al rappresentante sindacale avesse inciso sulla validità della conciliazione.La Corte di cassazione ritiene i suddetti motivi infondati e rigetta il ricorso.Sul primo motivo, la Suprema Corte, enunciato il principio riportato nella massima sopra riportata, evidenzia come sia vero che la Corte territoriale abbia erroneamente addossato sulla lavoratrice la prova che la stipula del verbale di conciliazione in una sede non protetta avesse in qualche modo determinato o contribuito a determinare uno squilibrio a favore del datore di lavoro, incidendo sulla libera determinazione della volontà del lavoratore a sottoscrivere l’accordo transattivo o a limitarne in qualche modo la comprensione della portata e delle conseguenze. Tuttavia, secondo la Suprema Corte, l’errore della Corte territoriale non ha avuto alcuna incidenza invalidante sulla decisione, ritenuta conforme a diritto poiché «nonostante quest’errata affermazione, comunque i giudici d’appello hanno poi esaminato le deposizioni testimoniali ed hanno in tal modo accertato compiutamente sia l’avvenuta assistenza sindacale piena, sia la genuina volontà della lavoratrice al momento della sottoscrizione, peraltro dopo aver vinto un iniziale ripensamento, ritenuto particolarmente significativo dalla Corte territoriale in termini di peculiare “maturazione” del convincimento della lavoratrice circa i contenuti di quell’accordo».Quanto all’ulteriore motivo (sub b), la Corte di cassazione evidenzia innanzitutto che «in tema di conciliazione con il datore di lavoro, sul piano formale, il legislatore non richiede affatto che il mandato al rappresentante sindacale sia anteriore o comunque preventivo rispetto al tempo e al luogo in cui viene stipulata la conciliazione». Sul piano sostanziale – prosegue poi la Suprema Corte – «la contestualità del mandato rispetto alla stipula dell’atto potrebbe costituire un indizio circa la non effettività dell’assistenza sindacale, che tuttavia deve essere corroborato da altri elementi indiziari per integrare la prova presuntiva di tale vizio (articolo 2729 c.c.), in grado di inficiare la validità della conciliazione» e che «il relativo onere probatorio grava sulla lavoratrice, in quanto attrice che ha domandato la previa declaratoria di nullità della conciliazione». In ogni caso – rileva la Corte di Cassazione – su questo profilo la Corte territoriale ha compiuto un accertamento in fatto ed ha espressamente tenuto conto delle deposizioni testimoniali, pervenendo correttamente alla conclusione per cui l’assistenza sindacale era stata effettiva. Quindi – conclude la Suprema Corte – «a prescindere dall’affermazione relativa al riparto dell’onere della prova, l’accertamento in concreto è avvenuto e ciò esclude effetti invalidanti sulla decisione, che, anche sotto questo profilo, è conforme a diritto».

Pubblico impiego

Licenziamento per inidoneità totale alla mansione: illegittimo se le condizioni mediche alla base dell’inidoneità non sussistono al momento del licenziamento

Cass. Sez. Lav., 17 gennaio 2024, n. 1794 - Pres. Marotta; Rel. De Marinis; P.M. Visonà; Ric. A.S.S.L..; Controric. A.A.

Pubblico impiego – Commissione medica – Inidoneità totale alla mansione – Licenziamento – Sopravvenuta guarigione – Illegittimità del recesso – Reintegra e risarcimento

Deve essere confermata l’illegittimità del licenziamento della lavoratrice originariamente ritenuta dalla Commissione medica totalmente inidonea a rendere la prestazione se le problematiche psichiche, all’epoca considerate rilevanti in relazione al giudizio reso, siano venute meno tanto da non richiedere più alcun intervento medico e farmacologico sulla dipendente.

Nota

La sentenza in commento ha ad oggetto la legittimità del licenziamento irrogato ad una dipendente pubblica per inidoneità alla mansione in data 23 aprile 2019, a seguito dell’accertamento effettuato dalla competente Commissione medica all’esito della visita dell’8 maggio 2017.La Corte d’appello di Genova, riformando la sentenza del Tribunale di Imperia, accoglieva il ricorso della lavoratrice e condannava la datrice di lavoro a reintegrare la dipendente, corrispondendo altresì un’indennità risarcitoria commisurata all’ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto, per il periodo dal giorno del licenziamento sino a quello dell’effettiva reintegrazione.In particolare, la Corte territoriale ha ritenuto non sussistesse più l’inidoneità alla base del licenziamento. Infatti, il giudizio della Commissione medica risale al 2017 e le problematiche psichiche, all’epoca considerate rilevanti in relazione al giudizio reso, erano venute meno, in base alla CTU espletata nel corso del giudizio, al momento del licenziamento (nel 2019, appunto).Avverso tale decisione proponeva ricorso la datrice di lavoro adducendo, per quel che qui interessa, che la lavoratrice non si era opposta al giudizio della Commissione medica e ciò andava interpretato come acquiescenza rispetto al provvedimento.La Suprema Corte ha ritenuto infondato tale motivo di ricorso, infatti la mancata impugnazione dell’esito della visita di idoneità non può interpretarsi acquiescenza all’atto di recesso successivamente assunto dalla datrice di lavoro. Infatti, prosegue la Corte, il licenziamento irrogato avrebbe potuto ritenersi «necessitato esclusivamente nell’ipotesi, smentita all’esito dell’accertamento istruttorio, che la totale inidoneità lavorativa in origine diagnosticata permanesse alla data del recesso successivo di ben due anni».Pertanto la Corte di Cassazione rigetta il ricorso.

Licenziamento individuale

Possibile intimare un secondo licenziamento se non si è formato il giudicato sul primo licenziamento

Cass. Sez. Lav., 23 gennaio 2024, n. 2274 - Pres. Di Paolantonio; Rel. Bellè; P.M. Fresa; Ric. A.E.; Controric. A.A.

Doppio licenziamento – Primo licenziamento (giusta causa) – Intimazione di un secondo licenziamento (per motivi diversi) – Ammissibilità – Efficacia del secondo – Condizione – Inefficacia del primo accertata con sentenza passata in giudicato – Necessità

Il datore di lavoro, qualora abbia già intimato al lavoratore un licenziamento per una determinata causa o motivo, può legittimamente intimargli un secondo licenziamento, fondato su una diversa causa o motivo, restando quest’ultimo del tutto autonomo e distinto rispetto al primo, sicché entrambi gli atti di recesso sono in sé astrattamente idonei a raggiungere lo scopo della risoluzione del rapporto, dovendosi ritenere il secondo licenziamento produttivo di effetti solo nel caso in cui venga riconosciuto invalido o inefficace il precedente, accertata con sentenza passata in giudicato. Ne consegue che, sotto il profilo processuale, se il giudizio sul primo licenziamento non sia ancora giunto a pronuncia con sentenza passata in giudicato, il giudice del secondo recesso deve pronunciare sulla legittimità o meno di esso.

Nota

La fattispecie oggetto della sentenza in commento riguarda la legittimità di un secondo licenziamento disciplinare intimato ad un funzionario dall’ente datore in pendenza di un giudizio inerente ad un precedente recesso. In particolare, la Corte d’appello di Firenze ha respinto l’appello proposto dall’ente sul presupposto che non vi era interesse all’impugnativa del secondo licenziamento, atteso che il primo licenziamento era stato dichiarato legittimo sulla base di sentenza resa in altra causa.Avverso tale decisione, proponeva ricorso per cassazione l’ente datore di lavoro.La Corte Suprema ha confermato la correttezza della decisione della Corte d’appello che ha motivato il proprio convincimento conformemente al principio già evidenziato dalla giurisprudenza di legittimità secondo cui, in tema di rapporto di lavoro subordinato, il datore di lavoro, qualora abbia già intimato al lavoratore un licenziamento per una determinata causa o motivo, può legittimamente intimargli un secondo licenziamento, fondato su una diversa causa o motivo, restando quest’ultimo del tutto autonomo e distinto rispetto al primo (ex multis Cass. n. 6339 del 2023).Secondo i giudici di legittimità entrambi gli atti di recesso sono in sé astrattamente idonei a raggiungere lo scopo della risoluzione del rapporto, dovendosi ritenere il secondo licenziamento produttivo di effetti solo nel caso in cui venga riconosciuto invalido o inefficace il precedente.Ne consegue che, sul piano del diritto sostanziale, è legittima l’intimazione di un secondo licenziamento, per quanto esso nasca come destinato a non avere effetti se il primo licenziamento non sia caducato.Sotto il profilo processuale se il giudizio sul primo licenziamento non sia ancora giunto ad una sentenza passata in giudicato, il Giudice chiamato a decidere sul secondo licenziamento deve pronunciarsi sulla legittimità o meno di esso e non sul nesso tra lo stesso ed il primo, proprio perché quel nesso si definisce solo al momento finale del giudicato formatosi sul primo licenziamento.Pertanto la Corte di cassazione ha rigettato il ricorso.

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