Lavoro subordinato
Cumulo di impieghi: legittimo il rifiuto del datore di lavoro
Cumulo di impieghi – Obbligo di fedeltà – Art. 2105 c.c. – Correttezza e buona fede – Artt. 1175 e 1375 c.c. – Interpretazione – Conflitto di interessi/organizzazione dell'impresa/lesione vincolo fiduciario – Sussistenza – Fattispecie: dipendente di banca che chiede di svolgere attività di commercialista – Diniego – Legittimità
È legittimo il diniego del datore di lavoro di autorizzare il dipendente di banca a svolgere attività libero professionale di commercialista, giustificato da un potenziale conflitto di interessi e dall'assenza di dettagli circoscritti sull'attività da svolgere, tenuto conto anche delle disposizioni del CCNL Credito e del Codice Etico aziendale.
La Corte d'appello di Bologna, confermando la sentenza del Tribunale, rigettava la domanda con la quale il lavoratore aveva chiesto che fosse riconosciuto il suo diritto a svolgere l'attività di commercialista, non autorizzata dalla Banca datrice di lavoro per impossibilità del concreto esercizio di un effettivo controllo dello svolgimento, da parte del dipendente, di attività contrarie agli interessi del Gruppo o incompatibili con i doveri d'ufficio. La Corte territoriale, in particolare, ha ritenuto giustificato il diniego della Banca condividendo la valutazione del primo giudice di corretta prospettazione, secondo il criterio del "più probabile che non", di casi di conflitto di interessi giustificanti il rifiuto datoriale e che escludono il rispetto dei doverosi confini di comportamento di buona fede o delle prerogative del dipendente, senza ragionevole utilità.Contro tale decisione, il lavoratore ha proposto ricorso sostenendo che il diniego fosse in contrasto con le norme denunciate di tutela dell'esercizio, anche da parte del lavoratore dipendente di una banca, della libera professione di commercialista (debitamente regolata dall'iscrizione all'Ordine professionale, sotto i profili deontologico, di controllo e disciplinare), nei limiti legali, contrattual-collettivi e regolamentari interni a protezione della banca e garanzia dei diritti di libertà del lavoratore implicati.La Corte di cassazione ritiene il motivo di ricorso in parte infondato e in parte inammissibile.La Suprema Corte ricorda, innanzitutto, che «dal collegamento dell'obbligo di fedeltà, previsto dall'art. 2105 c.c., con i principi generali di correttezza e buona fede, a norma degli artt. 1175 e 1375 c.c., deriva che il lavoratore deve astenersi non solo dai comportamenti espressamente vietati dal suddetto art. 2105, ma anche da qualsiasi altra condotta che, per la natura e per le sue possibili conseguenze, risulti in contrasto con i doveri connessi all'inserimento del lavoratore nella struttura e nell'organizzazione dell'impresa o crei situazioni di conflitto con le finalità e gli interessi della medesima o sia comunque idonea a ledere irrimediabilmente il presupposto fiduciario del rapporto» (Cass. 4 aprile 2005, n. 6957; Cass. 1° febbraio 2008, n. 2474. Inoltre – ribadisce la Corte di cassazione – «gli artt. 2104 e 2105 c.c., richiamati dalla disposizione dell'art. 2106 relativa alle sanzioni disciplinari, non vanno interpretati restrittivamente e non escludono che il dovere di diligenza del lavoratore subordinato si riferisca anche ai vari doveri strumentali e complementari, che concorrono a qualificare il rapporto obbligatorio di durata avente ad oggetto un facere, e che l'obbligo di fedeltà vada inteso in senso ampio e si estenda a comportamenti che per la loro natura e le loro conseguenze appaiano in contrasto con i doveri connessi all'inserimento del lavoratore nella struttura e nell'organizzazione dell'impresa o creino situazioni di conflitto con le finalità e gli interessi dell'impresa» (Cass. 7 ottobre 2019, n. 24976).Ciò precisato, la Suprema Corte ritiene che non si configuri una violazione della norme di diritto denunciate, ossia l'art. 38 del CCNL applicato (secondo cui «al personale è vietato in particolare di: a) prestare a terzi la propria opera, salvo preventiva autorizzazione dell'impresa, o svolgere attività comunque contraria agli interessi dell'impresa stessa o incompatibile con i doveri di ufficio») e l'art. 24 del Codice Etico aziendale (secondo cui «il personale è tenuto all'obbligo di fedeltà nei confronti della società non potendo assumere occupazione alle dipendenze di terzi, ovvero collaborazioni non preventivamente autorizzate»). La Suprema Corte sottolinea, invece, come il giudice di merito, nell'interpretare il diniego di autorizzazione, abbia correttamente applicato i principi e le norme di diritto enunciati, con argomentazione congrua. Secondo la Corte di cassazione, infatti, la Corte d'appello «ha compiuto una distinzione corretta tra il criterio di lettura interpretativa adottabile in sede disciplinare (ex post) e invece di autorizzazione in via preventiva (ex ante), sottolineando l'aspecificità dell'attività (di generico esercizio dell'attività libero professionale di commercialista, come poche altre tanto ricca di articolate e diverse plurime "sfaccettature") oggetto della richiesta di autorizzazione, ben giustificante, "in mancanza di più dettagliate indicazioni anche solo di impegno del lavoratore a circoscrivere la propria attività in concreto", l'adozione del criterio del "più probabile che non"». Rileva infine la Corte di cassazione che la censura del ricorrente si risolve, piuttosto, in una diversa interpretazione e valutazione delle risultanze processuali e della ricostruzione della fattispecie operata dalla Corte territoriale, «insindacabili in sede di legittimità, esse spettando in via esclusiva al giudice del merito, autore di un accertamento in fatto, argomentato in modo pertinente e adeguato a giustificare il ragionamento logico-giuridico alla base della decisione».Pertanto, la Corte di cassazione rigetta il ricorso
Licenziamento individuale
Illegittimo il licenziamento per giustificato motivo oggettivo motivato in modo generico
Licenziamento – Giustificato motivo oggettivo – Scarsità delle commesse – Prova – Genericità
È illegittimo il licenziamento per giustificato motivo oggettivo intimato con la motivazione generica della "scarsità di commesse nell'ultimo biennio" qualora la società non dia prova di quali siano le commesse perse, il periodo delle revoche, né il numero di ore lavorative coinvolte.
Il caso riguarda un dipendente licenziato per giustificato motivo oggettivo.La Corte d'appello di Palermo confermava la sentenza di primo grado e giudicava illegittimo il licenziamento irrogato al lavoratore.La Corte di merito, in particolare, osservava che solo nelle difese in giudizio il datore di lavoro aveva provato il giustificato motivo oggettivo del licenziamento, mentre tanto nella comunicazione di avvio della procedura di licenziamento collettivo quanto nella lettera inviata al lavoratore, la società si era limitata a motivare il licenziamento con una generica scarsità di commesse nell'ultimo biennio.Avverso tale decisione la società ha proposto ricorso per cassazione.La Suprema Corte rigetta il ricorso ribadendo, tra le altre cose, che (i) il licenziamento non era stato correttamente motivato e la società non aveva specificato quali fossero i clienti che avevano revocato le commesse, quante ore avevano ad oggetto le commesse revocate e in che data erano avvenute le revoche e (ii) l'unica allegazione della società sulla revoca della commessa Enel risaliva a molti anni prima e era una di un'altra società del gruppo non riconducibile alla datrice di lavoro.A riguardo, la Cassazione conferma altresì che la mancanza di specifiche allegazioni in fatto sui presupposti del legittimo esercizio del potere di recesso rendeva superflua l'ammissione delle prove testimoniali articolate nell'interesse della società.
Pubblico impiego
Pubblico impiego privatizzato e lavoro straordinario
Pubblico impiego – Lavoro straordinario – Mancanza dei presupposti formali di autorizzazione – Diritto al compenso – Sussistenza – Consenso del datore – Sufficienza – Art. 2126 c.c. – Applicazione
In tema di pubblico impiego privatizzato, il disposto dell'art. 2126 c.c. non si pone in contrasto con le previsioni della contrattazione collettiva che prevedano autorizzazioni o con le regole normative sui vincoli di spesa, ma è integrativo di esse nel senso che, quando una prestazione, come quella di lavoro straordinario, sia stata svolta in modo coerente con la volontà del datore di lavoro o comunque di chi abbia il potere di conformare la stessa, essa va remunerata a prescindere dalla validità della richiesta o dal rispetto delle regole sulla spesa pubblica, prevalendo la necessità di attribuire il corrispettivo al dipendente, in linea con il disposto dell'art. 36 Cost..
La Corte d'appello di Reggio Calabria riformava la sentenza del Tribunale di Locri che aveva respinto l'opposizione al decreto ingiuntivo ottenuto dal lavoratore, infermiere, nei confronti dell'Azienda Sanitaria Provinciale, per il pagamento delle prestazioni aggiuntive rese nel servizio «dialisi estiva», destinato anche a persone in ferie nella regione, pagate dall'ente negli anni antecedenti e successivi, ma non per l'anno 2013.La Corte territoriale, in particolare, disattendeva la domanda di pagamento del dipendente, ritenendo che la vicenda non fosse regolata dal CCNL richiamato da quest'ultimo, in quanto riguardante il personale dirigente, ma dal d.l. n. 402 del 2001, poi recepito dal CCNL 2008/2009, le cui norme, in relazione alle c.d. «prestazioni aggiuntive», prevedono la necessità di autorizzazione regionale, il ricorrere di certe condizioni soggettive (prestazione di servizio a tempo pieno da almeno sei mesi; assenza di esenzioni da mansioni, etc.) e la fissazione tariffaria specifica di tali prestazioni, da svolgere previa consultazione sindacale, tutte circostanze la cui sussistenza non era stata allegata.Contro tale decisione il lavoratore ha proposto ricorso per cassazione sostenendo che le sue prestazioni fossero state in concreto eseguite su incarico dell'Azienda.La Corte di cassazione ritiene il motivo di ricorso fondato.La Suprema Corte sottolinea, infatti, che il ragionamento della Corte territoriale, in sé corretto con riguardo alla disciplina delle c.d. «prestazioni aggiuntive» sopra richiamata, è parziale e non sufficiente a sorreggere la reiezione della domanda, e che fondatamente il motivo di ricorso fa leva sul fatto che il datore di lavoro, richiese e recepì dal lavoratore le prestazioni svolte oltre il debito orario. Rileva del resto la Corte di Cassazione che «lo svolgimento di lavoro oltre il debito orario non intercetta infatti, sotto il profilo della remunerazione, soltanto la fattispecie delle prestazioni c.d. «aggiuntive», ma anche quella del lavoro straordinario, in ipotesi nella variante di cui all'art. 2126 c.c. ed è a tali ipotesi che l'insistenza del ricorrente sulla concreta esecuzione di prestazioni cui egli era stato «comandato» inevitabilmente riporta in esercizio il potere-dovere di individuare, una volta denunciata la violazione di legge, la disciplina normativa regolativa della fattispecie dedotta in causa».Il tema – secondo la Corte di cassazione – diviene quindi quello della remunerazione delle prestazioni secondo la disciplina dello straordinario. Ricorda quindi la Suprema Corte che «in tema di pubblico impiego contrattualizzato, il diritto al compenso per il lavoro straordinario svolto, che presuppone la previa autorizzazione dell'amministrazione, spetta al lavoratore anche laddove la richiesta autorizzazione risulti illegittima e/o contraria a disposizioni del contratto collettivo, atteso che l'art. 2108 c.c., applicabile anche al pubblico impiego contrattualizzato, interpretato alla luce degli artt. 2 e 40 del d. lgs. n. 165 del 2001 e dell'art. 97 Cost., prevede il diritto al compenso per lavoro straordinario se debitamente autorizzato e che, dunque, rispetto ai vincoli previsti dalla disciplina collettiva, la presenza dell'autorizzazione datoriale è il solo elemento che condiziona l'applicabilità dell'art. 2126 c.c.» (Cass. n. 23506/2022). Inoltre, ribadisce la Suprema Corte che, pur in mancanza dei presupposti sopra menzionati per il riconoscimento del diritto a prestazioni c.d. «aggiuntive», «l'attività lavorativa oltre il debito orario comporta il diritto al compenso per lavoro straordinario nella misura prevista dalla contrattazione collettiva, purché sussista il consenso datoriale che, comunque espresso, è il solo elemento che condiziona l'applicabilità dell'art. 2126 c.c., in relazione all'art. 2108 c.c., a nulla rilevando il superamento dei limiti e delle regole riguardanti la spesa pubblica, il quale determina, però, la responsabilità dei funzionari verso la pubblica amministrazione» (Cass. n. 18063/2023 e, analogamente, sempre sul servizio di dialisi estiva della ASP, Cass. nn. 17641/2023 e 11946/2024). Rileva, poi, la Suprema Corte che per «autorizzazione» nell'ambito del lavoro straordinario «si intende il fatto che le prestazioni non siano svolte insciente vel prohibente domino, ma con il consenso del medesimo e che il consenso alle prestazioni può anche essere implicito».Sul piano delle fonti, precisa poi la Corte di Cassazione che «la fattispecie di cui all'art. 2126 c.c. è indubbiamente espressiva, nell'evoluzione dell'ordinamento, del precetto di cui all'art. 36 Cost. e non a caso, recentemente, Corte Costituzionale 27 gennaio 2023, n. 8, nel vagliare la legittimità dell'art. 2033 c.c., rispetto alla ripetizione di pagamenti indebiti nell'ambito del pubblico impiego privatizzato, ha evidenziato come l'art. 2126 c.c., in ragione della protezione da esso assicurata alla «causa dell'attribuzione, costituita da una attività lavorativa che è stata, di fatto, concretamente prestata, pur se si dimostra giuridicamente non dovuta», giustifica «sia la pretesa a conseguire il corrispettivo sia, qualora questo sia stato già erogato, l'irripetibilità del medesimo», ponendosi, sotto quest'ultimo profilo, come uno dei parametri di equilibrio dell'ordinamento a fronte di pretese recuperatorie sproporzionate rispetto alle situazioni coinvolte, ma inevitabilmente giustificando e corroborando la centralità della norma anche ove vista sotto il profilo della prestazioni retributive che essa impone siano adempiute, pur in assenza di validità, anche solo in parte, del rapporto di lavoro e delle prestazioni rese».Quanto sopra, secondo la Suprema Corte, vale anche sotto il profilo delle regole di spesa. Infatti, rileva la Corte di Cassazione che, seppur vero che le remunerazioni delle prestazioni nel pubblico impiego possono essere riconosciute solo se in linea con le previsioni ed allocazioni di spesa e che l'accordo incoerente con esse è invalido, tuttavia, «una volta autorizzata e svolta la prestazione, non è sul lavoratore, in forza dell'asse sostanziale della disciplina di cui all'art. 36 Cost. e 2126 c.c., che possono gravare le conseguenze della divergenza rispetto agli impegni di spesa», e che semmai il tema si sposta «sul piano della responsabilità, verso la Pubblica Amministrazione, dei preposti che non avrebbero in ipotesi dovuto consentire quelle lavorazioni».Per quanto sopra – enunciato il principio di diritto come da massima sopra riportata – la Corte di Cassazione accoglie il ricorso e rinvia alla Corte territoriale per la verifica del credito retributivo del ricorrente in ragione del superamento del debito orario e con riferimento, sotto il profilo della quantificazione, alle misure unitarie orarie proprie del lavoro straordinario secondo la contrattazione collettiva di riferimento applicabile ratione temporis.
Licenziamento individuale
Illegittimità del licenziamento disciplinare del dirigente in caso di contestazione tardiva
Licenziamento disciplinare del dirigente – Rispetto delle garanzie procedimentali ex art. 7, commi 2 e 3, legge n. 300/1970 – Sussiste – Non tempestività della contestazione – Illegittimità del licenziamento
In materia di rapporto di lavoro dirigenziale, ferma l'insussistenza di una piena coincidenza tra le ragioni di licenziamento di un dirigente e di un licenziamento disciplinare, per la peculiare posizione del predetto e il relativo vincolo fiduciario, le garanzie procedimentali dettate dall'articolo 7, commi 2 e 3, della legge 300/70, in quanto espressione di un principio di generale garanzia fondamentale, a tutela di tutte le ipotesi di licenziamento disciplinare, trovano applicazione anche nell'ipotesi del licenziamento di un dirigente, a prescindere dalla sua specifica collocazione nell'impresa, qualora il datore di lavoro gli addebiti un comportamento negligente, o colpevole in senso lato, ovvero se a base del recesso siano poste condotte comunque suscettibili di pregiudicare il rapporto di fiducia tra le parti, sicché la loro violazione preclude le possibilità di valutare le condotte causative del recesso.
La Corte di Appello di Roma, con la sentenza impugnata, in riforma della pronuncia di primo grado, ha dichiarato l'illegittimità del licenziamento per giusta causa intimato dalla società datrice di lavoro al dirigente, condannando la società al pagamento dell'indennità sostitutiva del preavviso, dell'indennità supplementare e della quota di TFR maggiorata dall'incidenza del preavviso. In particolare, la Corte territoriale aveva ritenuto violato il principio di immediatezza della contestazione degli addebiti, avendo la suddetta società avviato il procedimento disciplinare con lettera del 1° agosto 2018, quando, invece, il datore di lavoro aveva conoscenza dei fatti già nell'ottobre del 2017 o, da ultimo, dal 26 gennaio 2018.Avverso tale decisione proponeva ricorso per cassazione la società datrice di lavoro.Per quel che qui rileva, la Suprema Corte richiama i propri precedenti in tema di rapporto di lavoro dirigenziale e garanzie procedurali ex art. 7 Stat. Lav., affermando che: «in materia di rapporto di lavoro dirigenziale, ferma l'insussistenza di una piena coincidenza tra le ragioni di licenziamento di un dirigente e di un licenziamento disciplinare, per la peculiare posizione del predetto e il relativo vincolo fiduciario, le garanzie procedimentali dettate dall'art. 7, commi 2 e 3, della l. n. 300 del 1970, in quanto espressione di un principio di generale garanzia fondamentale, a tutela di tutte le ipotesi di licenziamento disciplinare, trovano applicazione anche nell'ipotesi del licenziamento di un dirigente, a prescindere dalla sua specifica collocazione nell'impresa, qualora il datore di lavoro gli addebiti un comportamento negligente, o colpevole in senso lato, ovvero se a base del recesso siano poste condotte comunque suscettibili di pregiudicare il rapporto di fiducia tra le parti, sicché la loro violazione preclude le possibilità di valutare le condotte causative del recesso».La Corte di Cassazione prosegue ribadendo che la valutazione della tempestività della contestazione disciplinare è un accertamento riservato al giudice di merito non sindacabile in cassazione qualora adeguatamente motivato, come nel caso di specie.Pertanto, alla luce dei principi sopra enunciati, la Suprema Corte rigetta il ricorso.
Pubblico impiego
La Corte di cassazione mette la parola fine alla vicenda del vigile "furbetto del cartellino": confermata la reintegra
Licenziamento disciplinare – Giudizio penale – Sentenza di assoluzione – Fatto non sussiste – Conseguenza – Inesistenza materiale dei fatti – Rilevanza disciplinare – Esclusione
Pur esclusa l'esistenza di un automatismo tra l'esito del procedimento penale e l'esito di quello disciplinare, è corretto valorizzare, ai fini del secondo, l'assoluzione del dipendente intervenuta "perché il fatto non sussiste" quando i fatti oggetto della contestazione disciplinare coincidano integralmente con quelli oggetto del procedimento penale.
La Corte di cassazione, con la pronuncia che si annota, mette la parola fine alla vicenda che era assurta agli onori delle cronache nel 2016 e che aveva addirittura ispirato, nell'ambito del più complesso intervento noto come riforma Madia, l'intervento di inasprimento del sistema delle sanzioni nei confronti dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni rei di attestare falsamente la propria presenza in servizio. Nella fattispecie, il licenziamento, che era stato intimato nei confronti del lavoratore (vigile urbano) per aver attestato falsamente la propria presenza in servizio, inizialmente giudicato legittimo dal giudice di primo grado, era stato successivamente giudicato illegittimo, in sede di reclamo, dalla Corte d'appello di Genova. La Corte d'appello, nel rendere la propria decisione, aveva tenuto conto delle risultanze del procedimento penale, nel quale il lavoratore era stato assolto. Avverso tale decisione viene proposto ricorso in Cassazione dal datore di lavoro, che censura la pronuncia sostenendo che in essa era stata fatta piana applicazione della pronuncia resa in sede penale, senza considerare che l'eventuale rilevanza disciplinare del fatto non è esclusa anche nell'ipotesi in cui sia pronunciata una sentenza penale di assoluzione.La decisione della questione costituisce, quindi, un'occasione per la Corte di cassazione di riepilogare le regole sul rapporto tra giudizio penale e responsabilità disciplinare dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni. Così, si rammenta che le disposizioni di cui all'art. 653 c.p.p. e del novellato art. 55-ter d.lgs. n. 165 del 2001 (modificato proprio dalla riforma Madia) comportano che, pur superata la "pregiudiziale penale", vi sia una connessione tra l'esito del procedimento penale e l'eventuale procedimento disciplinare avviato per le medesime condotte. Connessione che, però, non si traduce in una equiparazione automatica degli effetti, e specificamente in una «traslazione degli esiti della decisione in sede penale sugli esiti del procedimento disciplinare», giacché «1) la formula assolutoria "perché il fatto non costituisce illecito penale" non vale ad elidere la sussistenza in sé delle condotte, le quali, pur se penalmente neutre, ben potrebbero avere invece rilevanza disciplinare; 2) la statuizione penale di assoluzione "perché il fatto non sussiste" potrebbe non investire la totalità dei fatti oggetto della contestazione, conservando, quindi, i fatti rimasti al di fuori del giudizio penale autonoma valenza disciplinare.».La Corte di cassazione ritiene però che la Corte d'appello abbia fatto corretta applicazione di detti principi, dal momento che ha verificato che la sentenza di assoluzione in sede penale era stata pronunciata con la formula "perché il fatto non sussiste", all'esito, quindi, di una verifica sulla stessa materialità dei fatti, e che le condotte oggetto del procedimento disciplinare coincidevano integralmente con quelle oggetto del procedimento penale, così da escludere un'autonoma rilevanza dei fatti in sede disciplinare. Sebbene, infine, la sentenza fosse stata censurata anche per non aver tenuto adeguatamente in considerazione l'affermazione, contenuta nella pronuncia resa in sede penale, sulla sicura rilevanza disciplinare dei fatti, e quindi sulla legittimità delle sanzioni irrogate, la Corte di cassazione esclude che un tale rilievo possa essere mosso, dal momento che l'affermazione in questione era stata resa quale mero obiter dictum, senza alcun valore al fine della decisione.


