MANSIONI E QUALIFICHE

Demansionamento, risarcibile il danno professionale se viene allegata e provata la sua esistenza, anche per presunzioni

Cass., Sez. Lav., ord. 2 maggio 2025, n. 11586 - Pres. Esposito; Rel. Amendola; Ric. I.V. S.r.l.; Intimata G.M.

Demansionamento - Danno professionale - Liquidazione - Prova (anche presuntiva) - Necessità

Pur essendo ammissibile desumere l'esistenza del danno, determinandone anche l'entità in via equitativa, con processo logico-giuridico attinente alla formazione della prova, anche presuntiva, in base agli elementi di fatto relativi alla qualità e quantità della esperienza lavorativa pregressa, al tipo di professionalità colpita, alla durata del demansionamento, all'esito finale della dequalificazione e alle altre circostanze del caso concreto, in ogni caso è necessario che il giudice del merito quanto meno indichi gli elementi attinenti alla vicenda fattuale in base ai quali ritenga provata l'esistenza del danno, onde scongiurare forme di risarcimento per lesione in re ipsa.

Nota

La Corte di appello di Roma, in parziale riforma della pronuncia di primo grado, aveva accertato il demansionamento della lavoratrice "dal 7.11.2014, data in cui è stata nuovamente adibita alle mansioni di restauratrice di beni culturali, al 23.1.2015, data delle rassegnate dimissioni per giusta causa", e aveva condannato la società datrice di lavoro al pagamento di una somma a titolo di danno da demansionamento e di un'altra a titolo di differenze retributive.La Corte territoriale, circa il pregiudizio da demansionamento, "lo ha determinato equitativamente nella misura di un mezzo delle retribuzioni dovute nel periodo in questione".Avverso tale decisione la società datrice di lavoro ha proposto ricorso per Cassazione.La Suprema Corte accoglie il ricorso rilevando che "l'assegnazione a mansioni inferiori pacificamente rappresenta un fatto potenzialmente idoneo a produrre una pluralità di conseguenze dannose, sia di natura patrimoniale che di natura non patrimoniale, non legate esclusivamente alla lesione dell'integrità psico-fisica; innanzi tutto l'inadempimento datoriale può comportare un danno da perdita della professionalità di contenuto patrimoniale che può consistere sia nell'impoverimento della capacità professionale del lavoratore e nella mancata acquisizione di un maggior saper fare, sia nel pregiudizio subito per la perdita di chance, ossia di ulteriori possibilità di guadagno o di ulteriori potenzialità occupazionali".La Corte di cassazione ritiene, altresì, che dall'"inadempimento datoriale non deriva automaticamente l'esistenza di un danno", che non è in re ipsa, ma deve essere allegato e dimostrato in giudizio, anche per presunzioni, sulla base di circostanze concrete.In sostanza, in caso di accertato demansionamento, la liquidazione del danno non patrimoniale da perdita di professionalità richiede l'individuazione, anche presuntiva, di specifici elementi fattuali idonei a fondare il convincimento giudiziale circa la lesione subita, quali la durata della dequalificazione, la natura delle mansioni pregiudicate e le circostanze concrete del caso.La semplice quantificazione in percentuale della retribuzione, in assenza di tale analisi (nella specie, la Corte territoriale ha omesso di specificare gli elementi concreti determinanti il danno, limitandosi a stabilirne l'importo in modo arbitrario), configura una motivazione apparente "di modo che la statuizione sul punto merita di essere cassata".Conclusivamente la Suprema Corte accoglie il ricorso della datrice di lavoro, cassando la sentenza impugnata e rinviando alla Corte di appello di Roma, in diversa composizione.

LICENZIAMENTO INDIVIDUALE

Esclusa la reintegra nel posto di lavoro per la violazione del termine per l'adozione del provvedimento disciplinare

Cass. Sez. Lav., 5 maggio 2025, n. 11761 - Pres. Doronzo; Rel. Caso; Ric. F.B.; Controric. P.I. s.p.a.

Licenziamento disciplinare - CCNL Poste - Termine per irrogare il licenziamento (30 gg.) - Mancato rispetto - Violazione procedurale - Conseguenza: tutela indennitaria debole - Notevole ritardo nell'adozione del provvedimento - Conseguenza: tutela reintegratoria

La violazione del termine posto dalla contrattazione collettiva per la chiusura del procedimento disciplinare comporta l'applicazione della tutela c.d. indennitaria debole di cui all'art. 18, co. 6 dello Statuto dei lavoratori, a meno che il ritardo non sia di entità tale da ledere anche in senso sostanziale il principio di tempestività.

Nota

La sentenza di Cassazione in commento chiude una lunga vicenda processuale avente ad oggetto la legittimità del licenziamento disciplinare intimato nei confronti di una lavoratrice. Sia in primo grado che in sede d'appello (rispettivamente Tribunale di Catanzaro e Corte d'appello di Catanzaro), il recesso intimato nei confronti della lavoratrice era stato giudicato illegittimo, con condanna della società alla reintegrazione della stessa. Avverso tale sentenza era stato quindi proposto ricorso per Cassazione dalla Società, che lamentava che la sanzione applicata, la reintegrazione, non fosse coerente con il vizio del licenziamento, giacché il vizio consisteva nella violazione del termine, stabilito dalla contrattazione collettiva, per adottare il provvedimento disciplinare. Secondo la Corte di cassazione la violazione del termine stabilito dalla contrattazione collettiva «è idonea a integrare una violazione della procedura di cui all'art. 7 St. lav., tale da rendere operativa la tutela prevista dall'art. 18, comma 6, dello stesso Statuto, come modificato dalla legge n. 92 del 2012, purché il ritardo nella comunicazione del licenziamento non risulti, con accertamento in fatto riservato al giudice di merito, notevole e ingiustificato, tale da ledere in senso non solo formale ma anche sostanziale il principio di tempestività, per l'affidamento in tal modo creato nel lavoratore sulla mancanza di connotazioni disciplinari del fatto e per la contrarietà del ritardo datoriale agli obblighi di correttezza e buona fede».La Corte, pertanto, accoglie il ricorso proposto dalla Società e rinvia alla Corte d'appello, che, facendo applicazione del principio statuito dalla Cassazione, deve rideterminare la condanna della Società alla corresponsione di un'indennità determinata tra il minimo di sei e il massimo di dodici mensilità, escludendo invece l'applicazione della tutela reintegratoria in precedenza riconosciuta alla lavoratrice. Con la statuizione in commento la Corte, chiamata a decidere sul ricorso promosso dalla lavoratrice, conferma la correttezza di quanto statuito dalla Corte d'appello, escludendo la possibilità di un nuovo sindacato sulle ragioni sostanziali a fondamento del licenziamento, dichiarando inammissibile il ricorso e ponendo definitivamente fine alla lite.

PATTO DI NON CONCORRENZA

Nullità del patto di non concorrenza

Cass. Sez. Lav., ord. 5 maggio 2025, n. 11765 - Pres. Leone; Rel. Michelini; Ric. Banca M.P.S. S.p.A.; Controric. M.F.

Patto di non concorrenza - Oggetto - Sostanziale impossibilità di svolgere altra prestazione - Territorio - Estensione eccessiva - Corrispettivo esiguo - Nullità del patto

È nullo il patto di non concorrenza che comporti una sostanziale impossibilità per il lavoratore di svolgere attività professionale in ambito creditizio, assicurativo e finanziario per un anno dalla cessazione del rapporto, estendendosi in modo eccessivo sia sul piano oggettivo che territoriale (comprendendo, oltre alla regione sede di lavoro, tutte le province entro un raggio di 250 km, anche in caso di trasferimenti), a fronte di un corrispettivo esiguo (10% della RAL).

Nota

La Corte d'appello di Bologna respingeva il ricorso della banca datrice di lavoro avverso la sentenza del medesimo Tribunale con cui era stata accertata la nullità del patto di non concorrenza stipulato con l'ex-dipendente (private banker), perché lo stesso prevedeva una limitazione dell'attività lavorativa e un'estensione territoriale eccessive a fronte di un corrispettivo esiguo se paragonato al sacrificio richiesto al lavoratore. In particolare, la Corte riteneva che:i) l'oggetto del patto (in base al quale il lavoratore si impegnava «anche dopo la cessazione di detto rapporto, e per un periodo di dodici mesi da tale cessazione, a non svolgere alcuna attività- direttamente o indirettamente, in forma autonoma, subordinata e/o imprenditoriale, per conto proprio e/o di terzi- a favore di Società di Gestione, di Assicurazioni, di Banche e di SIM di gestione ovvero intrinsecamente ordinate e funzionali alla intermediazione finanziaria, nei settori della gestione di portafogli finanziari della clientela anche istituzionale, della intermediazione finanziaria, e comunque in tale ambito in concorrenza con la nostra società») si risolvesse nella sostanziale impossibilità di svolgere alcuna attività lavorativa nell'ambito creditizio, assicurativo e finanziario, con assoluta e totale compromissione della capacità lavorativa per 12 mesi; ii) il patto di non concorrenza quanto all'ampiezza territoriale (che si estendeva alla Regione Emilia-Romagna o «a quella della diversa Regione ove risulti ubicata la sede di lavoro in atto al momento della cessazione del rapporto di lavoro e anche a quella diversa precedente ove la diversa nuova assegnazione sia intervenuta da meno di un anno ») rendesse il patto nullo, non essendo prevedibili a priori i limiti dell'operatività territoriale dell'obbligo interdittivo;iii) l'estensione territoriale del patto risultasse eccessiva a fronte del corrispettivo pattuito (10% della RAL), esiguo in proporzione alle limitazioni lavorative e territoriali previste.Avverso tale decisione proponeva ricorso per cassazione l'istituto di credito.Secondo la Corte di Cassazione la decisione della Corte d'appello di Bologna risulta conforme e coerente con la giurisprudenza di legittimità, in base alla quale «al fine di valutare la validità del patto di non concorrenza, in riferimento al corrispettivo dovuto, si richiede, innanzitutto, che, in quanto elemento distinto dalla retribuzione, lo stesso possieda i requisiti previsti in generale per l'oggetto della prestazione dall'art. 1346 c.c.; se determinato o determinabile, va verificato, ai sensi dell'art. 2125 c.c., che il compenso pattuito non sia meramente simbolico o manifestamente iniquo o sproporzionato, in rapporto al sacrificio richiesto al lavoratore ed alla riduzione delle sue capacità di guadagno, indipendentemente dall'utilità che il comportamento richiesto rappresenta per il datore di lavoro e dal suo ipotetico valore di mercato, e che il patto non sia di ampiezza tale da comprimere la esplicazione della concreta professionalità del lavoratore in termini che ne compromettano ogni potenzialità reddituale».All'eventuale sproporzione economica del regolamento negoziale, specifica la Corte di Cassazione, consegue comunque la nullità dell'intero patto.La valutazione in merito alla sproporzione tra compenso e sacrificio è un accertamento riservato alle corti di merito e, prosegue la Suprema Corte, la decisione impugnata risulta congruamente e logicamente motivata. Pertanto, la Corte di Cassazione rigetta il ricorso.

RETRIBUZIONE

Superiore inquadramento e assorbibilità del superminimo

Cass. Sez. Lav., ord. 5 maggio 2025, n. 11771 - Pres. Leone; Rel. Amendola; Ric. A.I.L. Srl; Controric. S.C.

Superminimo - Assorbibilità pattuita solo per futuri aumenti o erogazioni ad personam - Riconoscimento di livello superiore - Assorbimento - Esclusione

Qualora la pattuizione individuale sul superminimo ne preveda l'assorbibilità solo rispetto a futuri aumenti tabellari contrattuali o erogazioni ad personam, deve escludersi l'assorbimento dello stesso a fronte del riconoscimento di un superiore livello professionale, trattandosi di diversa dinamica retributiva, con conseguente diritto del lavoratore alla conservazione del superminimo. L'interpretazione della volontà negoziale che circoscriva espressamente i casi di assorbibilità è riservata al giudice del merito ed è insindacabile in cassazione se congruamente motivata.

Nota

La Corte di appello di Milano, in riforma della sentenza di primo grado, ha dichiarato il diritto del lavoratore al trattamento economico del livello superiore e al corrispondente inquadramento contrattuale, ritenendo il superminimo erogato dalla società non assorbibile nelle differenze connesse al riconosciuto livello superiore, in quanto «l'espressa pattuizione individuale prevede(va) l'assorbibilità solo in caso di futuri aumenti retributivi previsti dal CCNL o erogazioni ad personam ma non per l'ipotesi dedotta in atti del riconoscimento di un superiore livello contrattuale».Avverso la sentenza ha proposto ricorso per cassazione il datore di lavoro; il lavoratore ha resistito con controricorso.La Corte ha dapprima chiarito che «il cosiddetto superminimo, ossia l'eccedenza retributiva rispetto ai minimi tabellari, individualmente pattuito tra datore di lavoro e lavoratore, è soggetto al principio dell'assorbimento, nel senso che, in caso di riconoscimento del diritto del lavoratore a superiore qualifica, l'emolumento è assorbito dai miglioramenti retributivi previsti per la qualifica superiore, a meno che le parti abbiano convenuto diversamente o la contrattazione collettiva abbia altrimenti disposto, restando a carico del lavoratore l'onere di provare la sussistenza del titolo che autorizza il mantenimento del superminimo, escludendone l'assorbimento». Ebbene, tenendo conto di tale principio, la Corte territoriale ha ritenuto che «le previsioni contenute nella lettera di conferimento del superminimo (…) col limitare l'assorbimento del superminimo ai soli aumenti dei minimi tabellari riferiti ad eventuali futuri aumenti degli stessi minimi, escludessero l'assorbimento retributivo discendente invece dall'aumento derivante da un superiore inquadramento professionale». Secondo la Corte, tale interpretazione appare in linea con i criteri ermeneutici: la previsione specifica di un'ipotesi di assorbimento ben può significare l'esclusione di ogni altra ipotesi. Inoltre, tale interpretazione appare conforme anche al criterio finale di conservazione del contratto e, in particolare, al «principio stabilito dall'art. 1367 c.c. secondo cui nel dubbio le clausole devono interpretarsi nel senso in cui possono avere qualche effetto, anziché in quello secondo cui non ne avrebbero alcuno».Alla luce di quanto sopra, la Corte di cassazione ha rigettato il ricorso, confermando la sentenza di merito.

MALATTIA PROFESSIONALE

Malattia professionale e riparto dell'onere della prova

Cass. Sez. Lav., ord. 3 maggio 2025, n. 11631 - Pres. Marotta; Rel. Casciaro; Ric.ti. C.M.; Contr. E.

Malattia professionale – Azione degli eredi del dipendente deceduto per neoplasia polmonare – Responsabilità ex art. 2087 c.c. – Riparto dell'onere della prova

Nel caso in cui il lavoratore sia stato adibito in via ordinaria a mansioni diverse da quelle potenzialmente lesive (nella specie: tecnico di laboratorio con solo saltuarie operazioni di saldatura), e manchi la prova di un'esposizione abituale e sistematica ad agenti nocivi, non può ritenersi sussistente il nesso causale tra attività lavorativa e patologia tumorale, con conseguente insussistenza della responsabilità datoriale.

Nota

La Corte d'appello di Roma, confermando la decisione del Tribunale, rigettava la domanda di risarcimento iure proprio e iure successionis avanzata dagli eredi del dipendente deceduto per neoplasia polmonare causata, secondo la loro prospettazione, dalla esposizione ad agenti cancerogeni quali i fumi da saldatura nel corso del prolungato svolgimento di mansioni di tecnico di laboratorio e, sia pur saltuariamente, a ulteriori attività (operazioni di saldatura) nell'officina meccanica nello stabilimento a cui lo stesso era addetto .In particolare, a fondamento della propria decisione, la Corte territoriale ha ritenuto che gli elementi addotti a supporto della natura morbigena delle mansioni fossero stati smentiti dalla consulenza tecnica d'ufficio, secondo cui il lavoratore non poteva essere classificato, dal punto di vista delle mansioni, come "saldatore", non risultando che lo stesso avesse svolto operazioni di saldatura per periodi continuativi di durata consistente, in maniera abituale e sistematica, ma che, piuttosto, fosse normalmente adibito a mansioni e compiti diversi e non a rischio di sviluppare una neoplasia polmonare. In particolare, secondo la Corte territoriale, il nesso causale relativo all'origine lavorativa della malattia, in assenza di un rischio specifico, non poteva essere oggetto di presunzioni di carattere astratto ed ipotetico, ma v'era l'esigenza di una dimostrazione in termini probabilistici con onere della prova a carico del lavoratore, sia sull'esistenza del danno sia sul nesso causale tra danno e prestazione di lavoro.Avverso tale decisione gli eredi del dipendente deceduto hanno proposto ricorso per cassazione sostenendo che la Corte territoriale, vertendosi in materia di responsabilità contrattuale, avrebbe dovuto verificare, prima di tutto, la sussistenza dell'inadempimento del datore di lavoro (per omessa adozione delle misure di sicurezza necessarie a prevenire il rischio cancerogeno), salvo chiedersi, poi, se il danneggiato potesse imputare allo stesso datore di lavoro tutto o parte del danno lamentato attraverso la corretta applicazione dell'articolo 1223 cod. civ.La Corte di cassazione ritiene il motivo di ricorso infondato.La Suprema Corte – ricordato che l'elemento costitutivo della responsabilità del datore di lavoro per inadempimento dell'obbligo di sicurezza è la colpa, intesa come difetto di diligenza nella predisposizione di misure idonee a prevenire ragioni di danno per il lavoratore – ribadisce che «il concetto di specificità del rischio, da cui consegue l'obbligo del datore di provare di avere adottato le misure idonee a prevenire ragioni di danno al lavoratore, va inteso nel senso che incombe al lavoratore, che lamenti di avere subito, a causa dell'attività svolta, un danno alla salute, l'onere di allegare e provare, oltre all'esistenza di tale danno, la nocività dell'ambiente di lavoro, nonché il nesso tra l'uno e l'altra, e solo se il lavoratore abbia fornito tale prova sussiste per il datore l'onere di provare di avere adottato tutte le cautele necessarie ad impedire il verificarsi del danno e che la malattia del dipendente non è ricollegabile alla inosservanza di tali obblighi» (Cass. n. 16869/2020). Del resto, ricorda la Suprema Corte, che «la responsabilità conseguente alla violazione dell'art. 2087 cod. civ. ha natura contrattuale, sicché il lavoratore che agisca per il riconoscimento del danno da infortunio, o l'Istituto assicuratore che agisca in via di regresso, deve allegare e provare la esistenza dell'obbligazione lavorativa e del danno, nonché il nesso causale di questo con la prestazione, mentre il datore di lavoro deve provare che il danno è dipeso da causa a lui non imputabile, e cioè di aver adempiuto al suo obbligo di sicurezza, apprestando tutte le misure per evitare il danno, e che gli esiti dannosi sono stati determinati da un evento imprevisto ed imprevedibile» (Cass. n. 10529/2008).Ribaditi tali principî, la Corte di cassazione ritiene che la decisione d'appello sia esente da critiche laddove ha stabilito che il datore fosse stato liberato dalla dimostrazione di avere predisposto le specifiche e necessarie misure di sicurezza «per via della mancata dimostrazione, a monte, del nesso causale tra la patologia ("neoplasia polmonare") e l'ambiente di lavoro, prova che incombeva al lavoratore ‒ e ai sui suoi eredi ‒ fornire, ed era nella specie mancata».

Riproduzione riservata Ⓒ