Licenziamento individuale

Cass. Sez. Lav., ord. 14 luglio 2025, n. 19367 - Pres. Manna; Rel. Panariello; Ric. S.M.; Controric. F. S.p.A.

Lavoratrice in gravidanza - Assenza ingiustificata - Falsificazione di certificati medici - Colpa grave - Licenziamento per giusta causa - Deroga al divieto di licenziamento in gravidanza – Sussiste

La condotta della lavoratrice in stato di gravidanza, che, a seguito di un'assenza dal lavoro, tenti dolosamente di giustificarla mediante la falsificazione dei fax di trasmissione di certificati medici, integra un'ipotesi di colpa grave che rende inoperante il divieto di licenziamento. Tale condotta costituisce un quid pluris rispetto alla mera inosservanza degli obblighi contrattuali previsti dal CCNL e giustifica, ai sensi dell'art. 54, co. 3, lett. a), d.lgs. n. 151/2001, il licenziamento per giusta causa, anche in costanza di gravidanza, in quanto costituente colpa grave idonea a far venir meno il vincolo fiduciario.»

Nota

Il caso in oggetto riguarda il licenziamento per giusta causa di una lavoratrice che, durante la gravidanza, aveva omesso di giustificare tempestivamente un'assenza di circa 20 giorni. A seguito della contestazione disciplinare la lavoratrice si giustificava fornendo un fax falsificato contenente la certificazione medica necessaria. La società ha irrogato il licenziamento per giusta causa, benchè la dipendente fosse in maternità, anche in considerazione del suo comportamento doloso consistito nella falsificazione del fax. La dipendente ha impugnato il licenziamento sostenendo che fosse sproporzionato dato che l'assenza ingiustificata era punita dal CCNL applicato con una sanzione conservativa. Veniva anche avviato un procedimento penale per falso nell'ambito del quale è stata confermata la condotta della lavoratrice descritta dal datore di lavoro. Il Tribunale di Macerata rigettava le domande della dipendente. La Corte di appello di Ancona, in accoglimento del gravame della stessa, dichiarava la nullità del licenziamento perché intimato durante la gravidanza, in assenza di giusta causa, ed ordinava la reintegrazione nel posto di lavoro. La società impugnava la sentenza della Corte d'appello di Ancona in Cassazione. La Suprema Corte accoglieva il ricorso e rimetteva le parti alla Corte di Appello di Bologna che, pronunziandosi in sede di rinvio, rigettava l'appello a suo tempo proposto dalla dipendente avverso la sentenza del Tribunale di Macerata. La Corte territoriale ha così deciso considerando le risultanze del processo penale dal quale emergeva che i fax erano stati stati falsificati. Avverso tale sentenza la lavoratrice ha proposto ricorso per cassazione sostenendo, tra l'altro, che la Corte territoriale aveva omesso di considerare che, a prescindere dalla contraffazione dei fax attestanti l'esistenza dello stato di malattia e poi di gravidanza, al momento del licenziamento la stessa era in gravidanza, sicché il licenziamento era illegittimo in quanto disposto in violazione del divieto di licenziamento ex art. 54 co. 3 l. a) del d.lgs. n. 151/2001. Con la sentenza che si annota la Corte di cassazione ribadisce che, in caso di licenziamento di una lavoratrice madre, la valutazione della colpa grave che rende inapplicabile il divieto di licenziamento di cui all'art. 54, co. 3, lett. a), d.lgs. n. 151/2001, deve essere condotta in modo approfondito e contestualizzato. Ciò implica un'analisi fattuale completa del caso, considerando le possibili implicazioni personali, psicologiche, familiari e organizzative derivanti dalla fase della vita della lavoratrice, in particolare in relazione alla maternità. La colpa grave deve essere esaminata con rigore, e, qualora sussista, può giustificare la deroga al divieto di licenziamento, attuando così la tutela costituzionale della maternità e dell'infanzia. Secondo la Suprema Corte, la valutazione del giudice di merito è stata corretta in quanto la falsificazione dei fax è stata ritenuta un elemento determinante, poiché ha integrato un comportamento doloso che ha reso grave l'assenza stessa, escludendo che tale condotta potesse rientrare nella fattispecie prevista dal CCNL applicato, punibile con la sola sanzione conservativa. Pertanto, la Corte di cassazione ha respinto il ricorso rilevando che le condotte della lavoratrice erano di una gravità tale che il divieto di licenziamento per gravidanza non era applicabile nel suo caso.

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