LICENZIAMENTO INDIVIDUALE
Licenziamento per giustificato motivo oggettivo e unicità del centro di imputazione datoriale
Licenziamento per giustificato motivo oggettivo - Unico centro di imputazione del rapporto di lavoro - Recesso impugnato solo nei confronti del datore di lavoro formale - Codatorialità - Decadenza dall' impugnazione – Insussistenza - Onere di impugnazione anche nei confronti dell'altro soggetto - Insussistenza - Accertamento dell'unicità del centro di imputazione datoriale - Valutazione del giudice di merito – Insindacabilità in Cassazione
In presenza di un unico centro di imputazione del rapporto di lavoro, l'onere di impugnazione stragiudiziale del licenziamento grava esclusivamente nei confronti del formale datore di lavoro che ha intimato il recesso, salvo che l'altro soggetto abbia adottato un provvedimento scritto o un atto equipollente. L'accertamento dell'unicità del centro di imputazione datoriale costituisce valutazione di merito, insindacabile in sede di legittimità se adeguatamente motivata, e rende irrilevante la circostanza che il lavoratore abbia reso la prestazione in favore di una sola delle società coinvolte.
La vicenda trae origine dal rapporto di lavoro intercorso tra una dipendente e la Società Z. S.r.l.alle cui dipendenze la lavoratrice aveva prestato servizio, ininterrottamente, dal 27 giugno 1989 fino al licenziamento per giustificato motivo oggettivo motivato dal calo del fatturato aziendale. La lavoratrice impugnava il licenziamento deducendo l'insussistenza del motivo addotto e sostenendo che Z.S.r.l e Z. F. S.r.l. costituivano un unico centro di imputazione del rapporto di lavoro, con conseguente necessità di valutare la legittimità del recesso alla luce della complessiva realtà economico-organizzativa unitaria. Il Tribunale di Reggio Calabria rigettava l'impugnazione ritenendo fondata l'eccezione di decadenza sollevata da Z. F. S.r.l. per mancata impugnazione stragiudiziale del licenziamento nei propri confronti, mentre la Corte d'appello di Reggio Calabria, in riforma della decisione di primo grado, accertava l'unicità del centro di imputazione datoriale sulla base dell'integrazione organizzativa e produttiva e della comune direzione imprenditoriale tra le due Società, escludeva che in presenza di tale unitarietà fosse necessario estendere l'impugnazione stragiudiziale anche al soggetto diverso dal datore formale che aveva intimato il recesso e dichiarava insussistente il giustificato motivo oggettivo poiché fondato su elementi economici riferibili alla sola Z. S.r.l. e non alla complessiva struttura unitaria, applicando pertanto la tutela reintegratoria di cui all'art. 18, comma 7, dello Statuto dei lavoratori. Avverso tale decisione Z.F. S.r.l. proponeva ricorso per Cassazione, deducendo la violazione della disciplina in materia di decadenza dall'impugnazione del licenziamento e l'erroneità dell'accertamento dell'unico centro di imputazione datoriale. La Suprema Corte rigettava il ricorso ribadendo che, in assenza di un atto formale o equipollente proveniente da un soggetto diverso dal datore di lavoro che ha intimato il licenziamento, l'onere di impugnazione stragiudiziale grava esclusivamente nei confronti di quest'ultimo e che l'accertamento dell'unitarietà datoriale costituisce una valutazione di merito non sindacabile in sede di legittimità, se sorretta da motivazione congrua, precisando altresì che, una volta accertata la compenetrazione organizzativa e gestionale tra le società, la circostanza che la prestazione lavorativa sia stata formalmente resa in favore di una sola di esse non assume carattere decisivo ai fini dell'imputazione del rapporto e della verifica della legittimità del recesso.
LICENZIAMENTO INDIVIDUALE
Licenziamento in gravidanza e tutela reale: in assenza di deroghe tassative provate dal datore di lavoro confermata la nullità del recesso.
Licenziamento per giustificato motivo oggettivo durante la gravidanza – Divieto di recesso – Applicazione - Tardiva produzione della certificazione di gravidanza o di nascita (art. 14 d.P.R. 1026/1975) – Irrilevanza - Illegittimità del licenziamento – Art. 18 Fornero - Condanna al pagamento dei contributi - Litisconsorzio necessario con Inps - Esclusione - Ipotesi eccezionale di condanna a favore del terzo
In caso di Illegittimità del licenziamento con applicazione della tutela reale ex art 18 l. n. 300/1970, (anche) nel testo modificato dalla l. n. 92 del 2012 - applicabile ratione temporis - il datore di lavoro è condannato al pagamento dei contributi previdenziali ed assistenziali dal giorno del licenziamento a quello della reintegrazione, costituendo detta fattispecie una ipotesi eccezionale di condanna a favore del terzo, che non richiede la partecipa.
La fattispecie in esame trae origine dall'impugnazione del licenziamento per giustificato motivo oggettivo intimato a una lavoratrice in stato di gravidanza, la quale ne deduceva la nullità in quanto intervenuto in violazione del divieto previsto dall'art. 54 del D.lgs. n. 151/2001. In primo grado, il Tribunale rigettava la domanda, ritenendo non provata la sussistenza dello stato di gravidanza al momento del recesso. La lavoratrice proponeva appello e la Corte d'appello di Roma accertava lo stato di gravidanza, rilevando che il datore di lavoro non aveva fornito prova di alcuna deroga tassativa al divieto; per l'effetto, dichiarava la nullità del licenziamento ordinando la reintegrazione. La società datrice di lavoro impugnava la sentenza innanzi alla Corte di cassazione, articolando il ricorso in tre motivi. In via preliminare, la ricorrente deduceva la nullità della sentenza per violazione dell'art. 102 c.p.c., sostenendo che, essendo stata pronunciata una condanna alla regolarizzazione contributiva in favore dell'INPS, l'ente previdenziale avrebbe dovuto essere parte necessaria del giudizio. Tale censura veniva respinta dalla Corte, la quale ribadiva il principio secondo cui, in caso di applicazione della tutela reale, la condanna del datore di lavoro al pagamento dei contributi costituisce un'ipotesi eccezionale di condanna a favore di terzi, che non richiede la partecipazione dell'ente previdenziale al processo. Con il secondo motivo, la società censurava la tardività della produzione del certificato di nascita, ma la Cassazione dichiarava inammissibile il motivo poiché l'accertamento poggiava su documenti già presenti in primo grado. Infine, la società deduceva la violazione dell'art. 4 del D.P.R. n. 1026/1975, sostenendo che, in assenza di certificazione medica con data certa, non fosse possibile stabilire se lo stato di gravidanza fosse effettivamente insorto in epoca anteriore al licenziamento. La Corte ha dichiarato inammissibile il motivo, poiché vertente su questione nuova e non dedotta nei gradi di merito, e ha ribadito anche che l'inosservanza delle formalità richieste per la produzione della certificazione non preclude la tutela: la lavoratrice può produrre il certificato di gravidanza anche in allegato al ricorso con il quale impugna il licenziamento.Alla luce delle considerazioni svolte, la Corte di cassazione rigettava il ricorso, confermando la nullità del licenziamento.
MANSIONI E QUALIFICHE
L'adibizione a mansioni superiori per sostituzione di altro lavoratore è un'eccezione che dev'essere provata dal datore di lavoro
Adibizione continua a mansioni superiori per sostituire capo ufficio in aspettativa con diritto alla conservazione del posto - Atto formale di sostituzione - Assenza - Diritto al superiore inquadramento - Sussistenza
In materia di sostituzione di lavoratore assente con diritto alla conservazione del posto con altro lavoratore di qualifica inferiore, per escludere il diritto del sostituto alla definitiva assegnazione alle mansioni superiori, ai sensi dell'art. 2103 c.c. e della contrattazione collettiva applicabile, la professionalità del lavoratore deve essere tutelata contro possibili abusi del datore di lavoro, tenendo conto di tutte le circostanze del caso concreto, inclusa la durata della sostituzione.
Con la pronuncia in commento la Corte di cassazione si esprime sui presupposti per il riconoscimento del superiore livello di inquadramento in capo al lavoratore che svolga di fatto mansioni riconducibili a tale livello. Nel caso di specie risultava che una lavoratrice fosse stata assegnata alle mansioni di capo ufficio successivamente al collocamento in aspettativa di quest'ultimo e che tale assegnazione si fosse protratta per un periodo di circa quattro anni. A fronte della richiesta della lavoratrice di riconoscimento del livello di inquadramento corrispondente alle mansioni svolte in via continuativa, tuttavia, la datrice di lavoro opponeva che detta adibizione fosse avvenuta in sostituzione di un lavoratore assente con diritto alla conservazione del posto di lavoro, negando quindi la sussistenza del diritto. Per tali ragioni la lavoratrice ricorreva nei confronti della Società. Il Tribunale di Enna, in primo grado, accoglieva solo una parte delle pretese della lavoratrice, ritenendo che la stessa non avesse diritto allo stabile riconoscimento del superiore livello di inquadramento; anche la Corte d'appello di Caltanissetta si esprimeva in senso simile, rigettando l'appello della lavoratrice. La lavoratrice, pertanto, proponeva ricorso in Cassazione. La Corte di cassazione, con la sentenza in commento, mostra di accogliere invece l'interpretazione proposta dalla ricorrente. Invero la Corte afferma che la non definitività del superiore inquadramento che deriva dalla circostanza che esso sia disposto per sostituire un lavoratore assente con diritto alla conservazione del posto di lavoro «richiede un sicuro accertamento della sostituzione» e così della sussistenza di un rapporto tra l'assegnazione e la sostituzione. Accertamento che dev'essere necessariamente più accorto in ipotesi, simili a quella di specie, in cui l'assegnazione si è protratta per un periodo molto lungo; un'ipotesi che viene espressamente definita dalla Corte «decisamente lontana dal dato normativo». La Corte di cassazione espone, quindi, che l'accertamento del fatto che l'assegnazione sia sorretta da ragioni di sostituzione può basarsi su elementi quali l'esistenza di un provvedimento formale, ovvero sulle circostanze del caso concreto, ma che non è sufficiente a tal fine l'avvicendamento del lavoratore con quello assente, né è sufficiente che sia stata data comunicazione all'interessato della ragione sostitutiva dell'adibizione a mansioni superiori. Diversamente, infatti, sempre a giudizio della Corte, si finirebbe per eludere la normativa di protezione del lavoro. Per tali ragioni il ricorso della lavoratrice viene accolto, con invito a verificare l'esistenza, nel caso di specie, di un possibile abuso datoriale nell'utilizzo, per un periodo di tempo estremamente lungo e sproporzionato rispetto all'usuale, di un lavoratore per lo svolgimento di mansioni superiori.
MOBBING
Il danno alla salute causato da un ambiente di lavoro stressogeno va risarcito anche in assenza di mobbing
Condotte vessatorie del datore di lavoro – Mobbing – Esclusione – Ambiente lavorativo stressogeno – Responsabilità datoriale ex art. 2087 c.c. – Sussistenza – Diritto al risarcimento del danno alla salute – Configurabilità
Il danno alla salute subito dal lavoratore va risarcito ogniqualvolta la condotta del datore di lavoro, che determini un ambiente di lavoro stressogeno, integri una violazione degli obblighi di tutela dell'integrità fisica e della personalità morale dei lavoratori, a prescindere dalla prova di un intento persecutorio qualificabile come mobbing.
La Corte d'appello di Ancona, riformando la sentenza di primo grado, ha rigettato la domanda di condanna al risarcimento del danno da mobbing proposta da una lavoratrice nei confronti del datore di lavoro.Secondo la Corte, le condotte datoriali di cui si era data prova in giudizio non integravano una fattispecie di mobbing, atteso che detti comportamenti, seppur contrari alle elementari regole di buona educazione ed irrispettosi dei principi fissati a tutela dei lavoratori, non sottendevano un intento prevaricatorio e vessatorio preordinatamente finalizzato ad emarginare ed a isolare la lavoratrice, ma erano piuttosto da ricondursi alla conflittualità che caratterizzava, in generale, l'ambiente di lavoro.La lavoratrice ha proposto ricorso per cassazione, lamentando che la Corte d'appello aveva errato nell'escludere che le condotte assunte dal datore di lavoro integrassero vessazioni comunque lesive dei diritti della lavoratrice, ed in particolare del suo diritto alla salute.La Corte di cassazione ha accolto il ricorso della lavoratrice, rilevando che, secondo il proprio consolidato orientamento, anche in assenza di un intento persecutorio riconducibile ad una fattispecie di mobbing può configurarsi una situazione di costrittività ambientale, che integra inadempimento degli obblighi di sicurezza di cui all'art. 2087 c.c. ogniqualvolta il datore di lavoro consenta, anche colposamente, il mantenersi di un ambiente stressogeno, fonte di danno alla salute dei lavoratori, ovvero ponga in essere comportamenti, anche in sé non illegittimi, che siano causa di disagi e stress lesivi dell'integrità fisica e della personalità morale dei dipendenti.Secondo la Corte, infatti, qualsiasi pregiudizio di interessi di rilievo costituzionale, come quelli afferenti alla salute ed alla dignità della persona, determina l'insorgenza del diritto al risarcimento del danno, a prescindere dalla prova da parte del lavoratore del dolo o della colpa datoriale, atteso che, secondo lo schema della responsabilità contrattuale, è onere del datore di lavoro provare di aver ottemperato alle prescrizioni di sicurezza.
MANSIONI E QUALIFICHE
Demansionamento e determinazione del danno
Demansionamento - Danno alla professionalità - Risarcimento del danno - Valutazione in via equitativa - Retribuzione netta effettivamente percepita (non lorda) – Ammissibilità
In caso di accertato demansionamento del lavoratore, il giudice può determinare il danno alla professionalità in via equitativa anche sulla base della retribuzione netta effettivamente percepita, e non necessariamente su quella lorda, ove ciò risulti maggiormente congruo in relazione alla durata e gravità del pregiudizio subito.
La Corte d'appello di Campobasso, ritenuto provato il demansionamento lamentato dal lavoratore, per quanto riguarda la liquidazione dei danni, alla luce della durata e della gravità del demansionamento, ha ritenuto congrua la commisurazione pari ad un terzo della retribuzione netta percepita dallo stesso lavoratore, reputando invece eccessiva la liquidazione parametrata alla retribuzione lorda così come effettuata dal Tribunale.Contro tale decisione, il lavoratore ha proposto ricorso per cassazione, sostenendo che i- la Corte territoriale avrebbe errato nell'aver applicato per la quantificazione del danno il parametro della retribuzione netta indicata nel prospetto paga in atti, in luogo della retribuzione mensile lorda, e ii- che tale quantificazione sarebbe stata il frutto di una tardiva contestazione da parte del datore di lavoro.La Corte di cassazione ritiene il ricorso infondato e lo respinge.A parere della Corte di cassazione, la decisione della corte territoriale, seppur succinta, è «logica e rispondente all'ordinamento». Precisa poi la Suprema Corte che la determinazione del danno da demansionamento da parte della Corte d'appello è stata effettuata sulla scorta di parametri «discrezionali ed equitativi non sindacabili in sede di legittimità», posto che il giudice ha considerato i fatti allegati ed ha indicato i criteri seguiti per determinare l'entità del risarcimento.Conclude poi la Corte di cassazione che «non può esistere alcuna tardiva contestazione proveniente dalla datrice di lavoro posto che la determinazione del danno è un'operazione rimessa alla liquidazione equitativa del giudice e non può essere vincolata dalle deduzioni delle parti; oltre tutto che l'onere della tempestiva e specifica contestazione investe soltanto i fatti costitutivi della domanda e non quelli secondari, ovvero le circostanze dedotte al solo fine di dimostrare l'esistenza dei fatti costitutivi».


