PROCESSO DEL LAVORO

Improcedibilità dell'appello per mancata notifica del ricorso

I - Corte App. Napoli 24 settembre 2025, n. 3149 – Pres. Totaro - Rel. Genovese - app.te x.x.; app.to y.y.
II - Corte App. Napoli 2 ottobre 2025, n. 3248 – Pres. De Pietro - Rel. Savino - app.te x.x.; app.to y.y.
III
- Corte App. Napoli 3 ottobre 2025, n. 3258 – Pres. Totaro - Rel. Avolio - app.te x.x.; app.to y.y.Corte App. Napoli 24 settembre 2025, n. 3149 – Pres. Totaro - Rel. Genovese - app.te x.x.; app.to y.y.

Lavoro (procedimento in materia di) – Appello – Proposizione dell'appello – Tempestivo deposito del ricorso – Mancata notifica del ricorso e del decreto di fissazione di udienza – Improcedibilità dell'appello – Configurabilità – Fondamento

Nel rito del lavoro, l'appello – pur tempestivamente proposto nei termini di legge – è improcedibile ove non sia avvenuta la notifica del ricorso e del decreto di fissazione di udienza, non essendo consentito al giudice - alla stregua di una interpretazione costituzionalmente orientata imposta dal principio della c.d. ragionevole durata del processo ex art. 111 2do co. Cost. - di assegnare all'appellante, ex art. 421 c.p.c., un termine perentorio per provvedere ad una nuova notifica a norma dell'art. 291 c.p.c.

Nota

Tre sentenze per un solo incipit, assurto oramai ad incontrastata icona del diritto vivente. Tutte confluiscono sull'assunto che la mancata notifica del ricorso d'appello unitamente al decreto di fissazione di udienza comporta ex se l'improcedibilità del gravame. In un caso – quello relativo alla sentenza n. 3248 – la notifica era in realtà avvenuta, ma solo dopo una prima udienza in cui la causa era stata rinviata per permettere la produzione in giudizio del ricorso notificato: ciononostante – e nonostante l'avvenuta notifica (però tardiva), la Corte partenopea si è determinata per la declaratoria di improcedibilità (cfr. Cass. 26 novembre 2020 n. 27079, su cui infra ritorneremo).Diritto vivente, dicevamo. E così infatti è: almeno a partire dalla fondamentale Cass. SS.UU. 30 luglio 2008 n. 20604 (in Mass. Giur. Lav. n. 12/2008, pagg. 986 e ss., con nota di Tatarelli), la quale, risolvendo un contrasto giurisprudenziale e superando l'orientamento espresso nel 1996 (SS.UU. nn. 6841 e 9331), ha statuito che nel rito del lavoro è improcedibile l'appello tempestivamente proposto se non sia avvenuta la notificazione del ricorso depositato e del decreto di fissazione dell'udienza, non essendo consentito al giudice, alla stregua di una interpretazione costituzionalmente orientata (art. 111 Cost.), assegnare all'appellante, ex art. 421 c.p.c., un termine perentorio per provvedere ad una nuova notifica ai sensi dell'art. 291 c.p.c..Le medesime Sezioni Unite hanno accompagnato una tale ricostruzione con la generale considerazione che nel rito del lavoro il procedimento di notificazione del ricorso e del decreto concorre a formare un "complesso atto unitario di introduzione del processo" e che la rilevanza che ha assunto la costituzionalizzazione del principio di cui all'art. 111, comma 2, Cost. - in tema di ragionevole durata del processo - . induce a ritenere inapplicabile anche nel rito del lavoro - e non estensibile neppure in via analogica - a fronte di una notifica inesistente (giuridicamente o di fatto), un sistema sanante quale quello apprestato dall'art. 291 c.p.c..Tale indirizzo ha trovato continuità nella più recente elaborazione della S.C., come il lettore ben potrà comprendere dalla vetrina giurisprudenziale qui di seguito allestita, da cui traspare l'invarianza del volano per così dire causale, l'improcedibilità risultando funzionalizzata alla legittima aspettativa della parte appellata al consolidamento, entro un confine temporale rigorosamente predefinito e ragionevolmente breve, di un provvedimento giudiziario già emesso.E veniamo alle applicazioni empiriche dell'illustrato incipit.Secondo Cass. 3 luglio 2018, n. 17368, e sempre in relazione al rito del lavoro, in caso di mancata costituzione di entrambe le parti all'udienza di discussione, il giudice di appello deve dichiarare d'ufficio l'improcedibilità – che non è nella disponibilità delle parti – senza poter rinviare la causa ad altra udienza, ai sensi dell'art. 348 c.p.c., comma 2, poichè detto rinvio presuppone la regolare "vocatio in ius" e nelle ipotesi in cui l'appellante non provi che la notifica del ricorso e del decreto di fissazione sia avvenuta, non è consentito al giudice assegnare un termine per la rinotifica, dovendosi tutelare l'aspettativa della controparte al giudicato.Cass. 14 marzo 2018, n. 6159 e Cass. 30 dicembre 2021, n. 42003 si occupano del diverso regime che la mancata notifica comporta tra il secondo e il primo grado del giudizio, chiarendo che in appello tale omissione lede la legittima aspettativa della controparte al consolidamento, entro un termine predefinito e ragionevolmente breve, di un provvedimento giudiziario già emesso, a differenza di quanto avviene in primo grado, dove la notifica del ricorso assolve unicamente la funzione di consentire l'instaurazione del contraddittorio.Secondo Cass. 26 novembre 2020, n. 27079, poi, la mancata notificazione del ricorso e del decreto di fissazione dell'udienza determina l'improcedibilità dell'impugnazione, senza possibilità per il giudice di assegnare un termine perentorio per provvedervi, a nulla rilevando la notificazione eseguita nel periodo intermedio fra la prima e la seconda udienza, cui la causa sia stata rinviata ai sensi dell'art. 348 c.p.c. per mancata comparizione delle parti, non potendo la parte ricorrente giovarsi di tale ulteriore inerzia al fine di ottenere in altro modo una rimessione in termini che l'ordinamento, in virtù di un'interpretazione costituzionalmente orientata imposta dal principio della cd. ragionevole durata del processo ex art. 111, comma 2, Cost., non consente di riconnettere ad una notificazione puramente e semplicemente omessa.E' condivisible l'incipit che regge Cass. 8 luglio 2020 n. 14359, Cass. 23 ottobre 2024 n. 27471 e Cass. 2 febbraio 2024 n. 3145, secondo cui sull'inerzia della parte non può avere influenza – ai fini di una possibilità di sanatoria - l'avvenuta precedente regolare notifica del provvedimento di fissazione dell'udienza per la decisione sulla richiesta di inibitoria ex art. 283 c.p.c., trattandosi di attività che ha esaurito la propria valenza propulsiva nell'ambito della diversa fase cautelare.Ragioni di natura sistematica, infine, giustificano l'applicazione del principio de quo all'appello incidentale (Cass. 27 agosto 2024, n. 23159 e Cass. 17 maggio 2022, n. 15726).

ISPEZIONI SUL LAVORO

La natura della diffida accertativa

Corte App. Napoli 26 maggio 2025, n. 2111 – Pres. Catalano - Rel. Laureti - app.te x.x.; app.to y.y.

Lavoro (procedimento in materia di) – Diffida accertativa della Direzione Territoriale del Lavoro – E' atto facoltativo e non obbligatorioLavoro (procedimento in materia di) – Diffida accertativa della Direzione territoriale del Lavoro – Efficacia di titolo esecutivo – Condizioni – Possibilità di una sua contestazione in sede giudiziale – Permane

La diffida accertativa, che rientra nell'ambito delle competenze della Direzione Territoriale del Lavoro, non costituisce attività obbligatoria ma attività facoltativa, da attuare a seguito della valutazione della situazione concretamente rilevata.

La diffida accertativa - non opposta ovvero confermata dal Comitato regionale - è atto di natura amministrativa che è idonea ad acquisire valore di titolo esecutivo ma non determina un passaggio in giudicato dell'accertamento in essa contenuto che può sempre essere contestato. L'art. 12 del d. lgs. n. 124 del 2004 che la disciplina prevede infatti che le Direzioni del lavoro – una volta riscontrate nell'ambito dell'attività di vigilanza inosservanze alla disciplina contrattuale da cui scaturiscano crediti patrimoniali in favore dei prestatori di lavoro - diffidino il datore di lavoro a corrispondere gli importi risultanti dagli accertamenti (art. 12 comma 1). Una volta notificata al datore di lavoro, questi può nel termine di trenta giorni promuovere tentativo di conciliazione presso la Direzione provinciale del lavoro e, nel caso in cui venga raggiunto un accordo, la diffida perde efficacia; oppure può ricorrere in via amministrativa avverso la stessa (art. 12 comma 2). Il mancato ricorso o il rigetto dello stesso comportano che la diffida acquisisca efficacia di titolo esecutivo ma non esclude che l'interessato possa contestare in giudizio l'esistenza del diritto su cui essa è fondata.

Nota

Un vademecum applicativo della diffida accertativa. Se ci fosse un titolo da attribuire alla sentenza in nota, questo sarebbe quello giusto.Tutto ciò a prescindere dalla fattispecie decisa, che narra dell'azione giudiziaria di una lavoratrice avviata sulla base di una diffida accertativa dell'Ispettorato Territoriale del lavoro per un determinato credito. Vi è da dire che la diffida era stata validata dal Capo dell'Ispettorato del Lavoro di Benevento e che sulla base di essa la lavoratrice aveva agito in executivis. Ma il datore di lavoro aveva prima ottenuto una sospensione dell'azione esecutiva dal giudice dell'esecuzione e alla fine era risultato vincente nell'azione di merito proposta avanti al giudice monocratico del lavoro del Tribunale di Benevento.A nulla è poi servito il successivo gravame, rigettato dalla Corte d'Appello di Napoli a mezzo della sentenza in nota. Anche la Corte, al pari del giudice monocratico, non aveva rinvenuto nella prestazione dell'appellante - così come ricostruita in giudizio - gli estremi della subordinazione: aspetto dirimente, per il sol fatto che dall'insussistenza del rapporto di lavoro subordinato deriva l'inesistenza del credito retributivo e, di conseguenza, l'inefficacia della diffida.Ma come sopra dicevamo il valore aggiunto della sentenza non si identifica col suo circostanziale decisum, bensì nella compiuta disamina dell'istituto della diffida accertativa.Emergono dalla stessa alcuni plessi nozionistici che veniamo partitamente ad illustrare:a) la Corte ha dapprima ricostruito l'istituto, così come regolamentato dall'art. 12 del D.Lgs. 23 aprile 2004, n. 124 (poi modificato in parte qua dal D.L. 16 luglio 2020, n. 76, convertito dalla L. n. 120/2020). Ha evidenziato che entro trenta giorni dalla notifica della diffida, il datore può promuovere tentativo di conciliazione presso la Direzione provinciale del lavoro. In caso di accordo, il provvedimento di diffida perde efficacia. In caso contrario, il provvedimento acquista, con provvedimento del direttore della Direzione provinciale del lavoro, valore di accertamento tecnico, con efficacia di titolo esecutivo. Nei confronti di quest'ultimo è ammesso ricorso – che sospende l'esecutività della diffida - avanti al Comitato regionale per i rapporti di lavoro. I ricorsi vanno inoltrati alla direzione regionale del lavoro e sono decisi, con provvedimento motivato, dal Comitato nel termine di novanta giorni dal ricevimento, sulla base della documentazione prodotta dal ricorrente e di quella in possesso dell'Amministrazione. Decorso inutilmente il termine previsto per la decisione il ricorso si intende respinto. Va detto poi che il d.l. 16 luglio 2020 n. 76 ha modificato, tra l'altro, il terzo comma dell'art. 12 e previsto che "Decorso inutilmente il termine di cui al comma 2 o in caso di mancato raggiungimento dell'accordo, attestato da apposito verbale oppure in caso di rigetto del ricorso, il provvedimento di diffida di cui al comma 1 acquista efficacia di titolo esecutivo", senza più necessità della validazione del direttore della DPL;b) ciò posto, è opinione della Corte che l'art. 12 attribuisca il potere al personale ispettivo – qualora abbia prova dell'inosservanza della disciplina contrattuale, o che il lavoratore vanti un credito patrimoniale - di diffidare il datore di lavoro a corrispondere gli importi risultanti dagli accertamenti. Può dunque affermarsi che la diffida accertativa è un accertamento tecnico svolto in sede amministrativa e che il legislatore abbia con essa disciplinato un titolo esecutivo di formazione amministrativa per la soddisfazione di un diritto soggettivo privato. Essa rientra dunque tra gli atti di cui al n. 1) dell'art. 474 c.p.c., il quale attribuisce efficacia di titolo esecutivo alle "sentenze, i provvedimenti e gli altri atti ai quali la legge attribuisce espressamente efficacia esecutiva..": da ciò consegue che la diffida accertativa debba avere ad oggetto un credito patrimoniale del lavoratore che sia azionabile e certo nell'an e nel quantum;c) una tal esegesi risulta oltremodo validata dal chiarimento del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali nella nota n. 4684 del 19 marzo 2015: si è in essa specificato che, ai fini della sua efficacia in termini esecutivi, é necessario che la diffida "possieda tutti i requisiti previsti dal nostro ordinamento giuridico ed individuati, in particolare, dall'art. 474 del codice di procedura civile, vale a dire la certezza, la liquidità e l'esigibilità";d) non solo. Lo stesso Ministero ha anche affermato che, avendo riguardo alla natura della diffida, quest'ultima non costituisce attività obbligatoria ma attività facoltativa, da attuare a seguito della valutazione della situazione concretamente rilevata (cfr. Nota n. 4623 del 24/5/2018 e Nota n. 101/Ris. Del 15/5/2006); e) sull'istituto in questione si è poi diffusa la Corte Suprema, la quale - con l'ordinanza n. 23744 del 29 luglio 2022 - ha statuito "7. … la diffida accertativa - non opposta ovvero, come nel caso in esame, confermata dal Comitato regionale - è atto di natura amministrativa che è idonea ad acquisire valore di titolo esecutivo ma non determina un passaggio in giudicato dell'accertamento in essa contenuto che può sempre essere contestato. L'art. 12 del d.lgs. n. 124 del 2004 che la disciplina prevede infatti che le Direzioni del lavoro che riscontrino nell'ambito dell'attività di vigilanza inosservanze alla disciplina contrattuale da cui scaturiscono crediti patrimoniali in favore dei prestatori di lavoro, diffidino il datore di lavoro a corrispondere gli importi risultanti dagli accertamenti (art. 12 comma 1). Una volta notificata al datore di lavoro questi può nel termine di trenta giorni promuovere tentativo di conciliazione presso la Direzione provinciale del lavoro e se viene raggiunto un accordo la diffida perde efficacia oppure può ricorrere in via amministrativa avverso la diffida (art. 12 comma 2). Il mancato ricorso o il rigetto dello stesso comportano che la diffida acquisisca efficacia di titolo esecutivo ma non esclude che l'interessato possa contestare in giudizio l'esistenza del diritto in essa riportato";f) ne consegue allora, e qui si conclude la lucida dissertazione della Corte, che "...per un verso quindi, il personale ispettivo, nella formazione di questo provvedimento, ha una discrezionalità vincolata, in quanto, se il credito vantato dal lavoratore è carente di taluni elementi, il provvedimento non può essere adottato. Per l'altro, emesso il provvedimento dal personale ispettivo, il soggetto diffidato ha la possibilità di poter sempre contestare, in giudizio, i contenuti della diffida accertativa e i suoi presupposti ispettivi.".

LICENZIAMENTO INDIVIDUALE

Accertamento della legittimità del licenziamento a mezzo di presunzioni

Corte App. Napoli 28 agosto 2025, n. 2760 – Pres. Papa - Rel. Di Benedetto - app.te x.x.; app.to y.y.

Lavoro (rapporto di) – Tutela della riservatezza – Trattamento dei dati personali – Art. 24 del d.lgs. n. 196 del 2003 – Utilizzazione dei dati senza il consenso dell'interessato – Condizioni – Finalità del trattamento – Rilevanza – Diritto din difesa in giudizio – Ammissibilità – Estensione Lavoro (procedimenti in materia di) – Licenziamento – Disciplinare – Onere della prova – E' a carico del datore di lavoro – Assolvimento mediante presunzioni – Ammissibilità

La produzione in giudizio di documenti contenenti dati personali è consentita purché sia strumentale all'esercizio del diritto di difesa, la cui esplicazione non è limitata alla sede processuale ma si estende anche alla precostituzione di prove utilizzabili nel processo, quali che siano le modalità con cui sono stati acquisiti, stante la prevalenza del diritto di difesa, sempre ché sia esercitato nel rispetto dei doveri di correttezza, pertinenza e non eccedenza previsti dagli artt. 4 e 11 del d.lgs. n. 196 del 2003.

Se è vero che l'onere di prova relativo ad un licenziamento disciplinare è a carico del datore di lavoro, è non di meno vero che lo stesso può essere assolto mediante presunzioni. A tal riguardo compete al giudice del merito apprezzarne la rilevanza e la concludenza al fine di saggiarne l'attitudine, anche solo parziale o potenziale, a consentire inferenze logiche, senza che le stesse possano essere sindacate in cassazione, con l'unico limite di valutazioni probatorie fondate su semplici congetture ovvero su ipotesi estranee all'id quod plerumque accidit o su regole generali prive di una sia pur minima plausibilità invece che su vere e proprie massime di esperienza (fattispecie in cui un lavoratore, richiesto ed ottenuto un permesso studio, aveva in quello stesso periodo di assenza dal lavoro postato sulla piattaforma Instagram un servizio fotografico dalla Thailandia. La Corte d'Appello ha confermato la sentenza di 1mo grado che aveva rigettato la correlata impugnativa di licenziamento, sul presupposto presuntivo che il lavoratore si fosse per l'appunto recato in Thailandia e non si fosse dedicato agli studi cui gli ottenuti permessi erano finalizzati)

Nota

Un lavoratore ha interposto appello contro la sentenza del Tribunale partenopeo che aveva rigettato la sua impugnativa di licenziamento. Ha censurato la gravata pronuncia deducendo l'inutilizzabilità/illegittimità delle prove invece valutate, essendo il materiale fotografico illecitamente acquisito dalla piattaforma Instagram (che lo collocavano in Thailandia in quello stesso periodo di assenza) violatorio di quel principio di riservatezza tutelato dall'art. 15 Cost. Per altri versi, ha dedotto l'erronea valutazione di tale materiale probatorio, per aver il giudice ritenuto dimostrato l'indebito utilizzo dei permessi studio sulla scorta di una mera presunzione e omesso di valutare il certificato proveniente dall'Università, attestante la frequenza dei corsi.Quelle censure possono essere meglio comprese in ragione della fattualità della vicenda, così ricostruita dai giudici d'Appello.Un operaio metalmeccanico, già iscritto all'Universitas Mercatorum per frequentare il corso di laurea triennale in ingegneria gestionale, aveva usufruito nel marzo 2024 di una serie di permessi di studio retribuiti, così come previsti dal c.c.n.l. metalmeccanico.A seguito di richiesta della società di fornire il correlato giustificativo, in data 4 aprile 2024 allegava dichiarazione con cui affermava testualmente di essere stato nei giorni di permesso presso la sede universitaria di Castello di Cisterna, onde lì preparare la tesi universitaria.Il successivo 9 aprile, però, la società contestava al lavoratore di aver indebitamente usufruito dei permessi studio retribuiti, in quanto in dette giornate si trovava in vacanza in Thailandia, come documentato dalle foto e video postate sul profilo aperto Instagram, e di aver dichiarato il falso in sede di giustificazione avendo affermato di essere stato presso la sede universitaria.In un primo momento, il lavoratore negava di esser mai stato in quel lontano Paese, salvo poi ricredersi ed obiettare di esserci si stato, ma di aver seguito da lì un corso da remoto, come documentato da una attestazione dell'Università, risultata tra l'altro di equivoca e non chiara sottoscrizione.Ciò posto, e dunque definitivamente chiarito che il lavoratore trovavasi in Thailandia, ne è conseguita la fallacia del 1mo motivo d'appello, non potendo ontologicamente darsi un motivo di privacy su una circostanza risultata pacifica.Per di più non ricorreva nella specie alcuna violazione della libertà e segretezza della corrispondenza, non potendosi qualificare le comunicazioni in argomento come corrispondenza privata, chiusa e inviolabile, e, dunque, tutelata dalle garanzie di cui all'art. 15 Cost.Infatti, come sottolineato dal giudice di primo grado e come indirettamente confermato da Cass. 28 febbraio 2025 n. 5354 infelicemente citata da parte appellante, è dato pacifico che le fotografie ed i video fossero stati pubblicati dal su un profilo Instagram "aperto", i cui contenuti sono istituzionalmente destinati ad essere consultati da un numero indeterminato di soggetti – al fine della socializzazione - e non, come nel caso di messaggistica wap o inviata via e-mail, ad una determinata cerchia di soggetti. Non a caso Cass. 10 settembre 2018 n. 21965 ha chiarito che la segretezza va intesa come espressione della più ampia libertà di comunicare liberamente con soggetti predeterminati, e quindi come pretesa che soggetti diversi dai destinatari selezionati dal mittente non prendano illegittimamente conoscenza del contenuto di una comunicazione: dunque la sua tutela presuppone la determinatezza dei destinatari, l'intento del mittente di escludere terzi dalla sfera di conoscibilità del messaggio e l'uso di uno strumento che denoti il carattere di segretezza o riservatezza della comunicazione: tutto ciò che in alcun modo ricorreva nel caso di specie.Rileva ad ogni buon conto la Corte partenopea che la S.C., in una comparazione tra diritto di difesa e tutela della riservatezza, ha ritenuto legittima la produzione in giudizio di documenti contenenti dati personali se strumentale all'esercizio del diritto di difesa "quali che siano le modalità con cui sono stati acquisiti, stante la prevalenza del diritto di difesa", sempre ché sia esercitato nel rispetto dei doveri di correttezza, pertinenza e non eccedenza previsti dagli artt. 4 e 11 del d.lgs. n. 196 del 2003 (Cass. 19 novembre 2024 n. 29829 e la di poco precedente Cass. 16 settembre 2024 n. 24797, quest'ultima in Not. Giur. Lav. n. 5/2024 pagg. 540 e ss., con ampia nota di richiami). La pronuncia testè richiamata ha chiarito che le modalità con cui sono stati acquisiti i documenti contenenti dati personali sono irrilevanti, perché il diritto di difesa in giudizio prevale (si veda, ad ulteriore corroboro, Cass. 12 novembre 2021 n. 33809), sempre che la facoltà di difendersi in giudizio, utilizzando gli altrui dati personali, sia esercitata nel rispetto dei doveri di correttezza, pertinenza e non eccedenza previsti dagli artt. 4 e 11 del d.lgs. n. 196 del 2003; sicché la legittimità della produzione va valutata in base al bilanciamento tra il contenuto del dato utilizzato, cui va correlato il grado di riservatezza, con le esigenze di difesa.Sulla scorta di tali incipit, ha ritenuto il Collegio che la produzione in giudizio del materiale fotografico fosse del tutto legittima, tenuto conto, da un lato, della assenza di profili di riservatezza (derivante dal volontario inserimento dei video e foto in un profilo aperto) e, dall'altro, delle esigenze di difesa della società, essendo tale materiale strumento fondamentale, anche per la correlazione cronologica, per dimostrare le condotte oggetto di contestazione e la sussistenza della giusta causa.Archiviato così il 1mo motivo di impugnazione, la Corte ha poi confutato anche il secondo, quello fondato sull'asserito ed indebito utilizzo della prova per presunzioni.Proprio recentemente Cass. 11 dicembre 2024 n. 31964 (Pres. Patti, rel. Ponterio, in Guida Lav. n. 10/2025, pagg. 11 e ss. con nostra personale nota adesiva) ha opinato che "Se è vero che l'onere di prova relativo ad un licenziamento disciplinare è a carico del datore di lavoro, è non di meno vero che lo stesso può essere assolto mediante presunzioni. A tal riguardo compete al giudice del merito apprezzarne la rilevanza e la concludenza al fine di saggiarne l'attitudine, anche solo parziale o potenziale, a consentire inferenze logiche, senza che le stesse possano essere sindacate in cassazione, con l'unico limite di valutazioni probatorie fondate su semplici congetture ovvero su ipotesi estranee all'id quod plerumque accidit o su regole generali prive di una sia pur minima plausibilità invece che su vere e proprie massime di esperienza (fattispecie in cui un lavoratore operante in ambiente pericoloso era stato licenziato perchè sorpreso col telefono cellulare nelle mani, in una posa inequivocamente volta a scattare fotografie. La Corte di Cassazione ha confermato la sentenza di merito che aveva rigettato l'impugnativa, sul presupposto presuntivo che il telefono fosse stato in effetti utilizzato, ad onta della difesa del dipendente che tale presupposto negava)".Si è aggiuntivamente precisato che la prova per presunzioni ha la stessa dignità di qualsiasi altra fonte di prova (cfr, ex aliis, Cass. 2 novembre 2023 n. 30462, in motivazione) e che può anche costituire l'unica fonte del convincimento del giudice (Cass. 17 giugno 2024 n. 16780; Cass. 26 febbraio 2019 n. 5484).Tutto ciò in un contesto in cui il controllo di legittimità è limitato alla sola verifica dei "principi che regolano la prova per presunzioni (cfr. Cass. n. 5332 del 2007; 10 Cass. n. 1216 del 2006; Cass. n. 3974 del 2002) e quindi sulla correttezza logico-giuridica del ragionamento seguito...." e che in ogni caso detta verifica non può spingersi "fino a sindacarne la scelta, dovendo questa S.C. limitarsi a verificare che il giudizio probatorio non sia fondato su congetture, ovvero su ipotesi non rispondenti all'id quod plerum accidit o su regole generali prive di una sia pur minima plausibilità invece che su vere e proprie massime di esperienza (in tal senso Cass. n. 6387 del 2018)...". Ad ulteriore completamento del quadro, può ancora aggiungersi che "...nella prova per presunzioni, ai sensi degli artt. 2727 e 2729 c.c., non occorre che tra il fatto noto e quello ignoto sussista un legame di assoluta ed esclusiva necessità causale, essendo sufficiente che dal fatto noto sia desumibile univocamente quello ignoto, alla stregua di un giudizio di probabilità basato sull' id quod plerumque accidit, sicché il giudice può trarre il suo libero convincimento dall'apprezzamento discrezionale degli elementi indiziari prescelti...." (Cass. 21 gennaio 2020 n. 1163; Cass. 18 gennaio 2021 n. 703). E' in altri termini sufficiente quella che Cass. 17 giugno 2021 n. 17354 (in tema di nesso di causalità sull'origine professionale di una malattia) ha definito alla stregua di una "probabilità qualificata", ovvero quella che altra giurisprudenza ancora (cfr., ex multis, Cass. 26 aprile 2023 n. 10978) ha qualificato come "principio di preponderanza dell'evidenza" (o anche "principio del più probabile che non").La Corte ha così ritenuto che la valutazione del giudice monocratico sia stata rispettosa dei principi testè enunciati.Il Tribunale ha invero desunto la prova della mancata frequentazione dei corsi da remoto, sulla scorta di un giudizio di probabilità basato sull' "id quod plerumque accidit" e di ragionevolezza, avendo sottolineato quanto fosse irragionevole ed antieconomico che un soggetto decida di affrontare elevati costi economici e un lungo viaggio per lo spostamento in altro continente, al fine di trascorrere solo poche ore di vacanza, dovendo dedicare gran parte del tempo di ogni giornata (dalle 16,30 alle 22,00, come sostenuto) alla frequentazione di corsi di studio da remoto.D'altro canto, di tale inverosimiglianza ha mostrato essere consapevole lo stesso ricorrente che, nella fase iniziale, pur espressamente richiesto di precisare se avesse frequentato i corsi in presenza o da remoto (cfr. all. n. 9 di parte appellata), aveva addirittura negato di essere stato fuori dal territorio italiano, anche falsamente dichiarando di aver frequentato i corsi in presenza presso il centro studi di Castello di Cisterna.Nè è parso infine che il documento prodotto e intitolato "foglio giustificativo" di frequentazione dei corsi e apparentemente proveniente dall'associazione Centro Studi il Sapere di Castello di Cisterna "...possa introdurre seri elementi di confutazione. L'atto presenta una scarsa attendibilità e valenza probatoria perché non è individuabile la persona fisica che l'ha sottoscritto, non essendo spese né le generalità né la qualità, sicchè è preclusa ogni possibilità di verifica della veridicità del suo contenuto. Inoltre, il documento, oltre ad essere privo di data certa, non precisa nemmeno le modalità di frequentazione dei corsi universitari, se in presenza o da remoto, così lasciando oscura proprio la circostanza oggetto di contestazione......".L'appello è risultato così respinto, con l'integrale refusione delle spese di lite.

QUALIFICHE E MANSIONI

Rapporto di lavoro con le società in house: si applica la disciplina ordinaria

Corte App. Napoli 19 settembre 2025, n. 2922 – Pres. Papa - Rel. Gomez de Ayala - app.te x.x.; app.to y.y.

Lavoro (rapporto di) – Con società "in house" - Mansioni ed inquadramento contrattuale - Disciplina applicabile – E' quella ordinaria di cui all'art. 2103 c.c.Lavoro (procedimento in materia di) – Prova testimoniale – Valutazione – Attendibilità dei testimoni – Criteri

Il rapporto di lavoro alle dipendenze delle società c.d. "in house" - ovvero a controllo pubblico - non è disciplinato dal d.lgs. n. 165 del 2001, bensì dalle norme del codice civile e dalle leggi sui rapporti di lavoro alle dipendenze di privati, che trovano applicazione in assenza di una disciplina speciale derogatoria. Ne consegue che la materia delle mansioni e degli inquadramenti contrattuali è regolamentata dall'art. 2103 c.c. e non dalla disciplina prevista per il pubblico impiego (art. 52 d.lgs. n. 165/2001)

La valutazione sull'attendibilità dei testi deve avvenire in relazione al contenuto della dichiarazione, e non già aprioristicamente. Essa afferisce, in particolare, alla veridicità della deposizione che il giudice deve discrezionalmente valutare alla stregua di elementi di natura oggettiva - quali, la precisione e completezza delle dichiarazione, le possibili contraddizioni, ecc. - e di carattere soggettivo - quali, la credibilità della dichiarazione in relazione alle qualità personali, ai rapporti con le parti ed anche all'eventuale interesse ad un determinato esito della lite -.

Nota

Il Tribunale di Benevento, in funzione di giudice monocratico del lavoro, ha rigettato le domande di una lavoratrice volte al riconoscimento della superiore qualifica (il 2do livello previsto dal c.c.n.l. del terziario, invece del 3zo riconosciuto) e delle consequenziali differenze retributive. Ha ritenuto, quanto alla prima delle due richieste e trattandosi pacificamente di società "in house" - dunque di natura sostanzialmente pubblicistica –, l'inapplicabilità dell'art. 2103 c.c. stante il divieto di cui all'art. 52 D.Lgs. 165/2001. Quanto poi alle invocate differenze retributive, a seguito della istruttoria espletata, ha ritenuto non raggiunta la prova dello svolgimento da parte dell'istante delle mansioni rientranti nel superiore livello richiesto.La lavoratrice ha interposto tempestivo gravame, impugnando entrambe le determinazioni del giudice di prime cure.L'esito del giudizio si è rivelato quanto mai curioso, poiché l'accoglimento del primo motivo è risultato completamente ininfluente ai fini dell'esito complessivo della lite, consumatasi infatti nel rigetto del gravame e nella conferma della sentenza di 1mo grado.E mai come in questo caso si è rivelata pienamente rispondente a criteri di giustizia la decisione della Corte campana di disporre l'integrale compensazione delle spese di lite.Non vi è spazio, qui, per immergersi nella valutazione di merito – né del resto abbiamo gli elementi per farlo -, ciò che interessa all'interprete e che riveste obiettiva rilevanza giuridica è il primo corno del problema.A nostro avviso l'Appello partenopeo ha rettamente corretto in parte qua la pronuncia di 1mo grado,Sul tranquilizzante solco di Cass. 1° dicembre 2022, n. 35421, il Collegio ha affermato che la partecipazione pubblica delle società c.d. in house non muta la natura di soggetto privato delle stesse, le quali restano assoggettate al regime giuridico privatistico.È possibile una deroga a tale impostazione solo in caso di specifiche disposizioni di segno contrario o di ragioni ostative di sistema che portino ad attribuire rilievo alla natura pubblica del capitale impiegato e del soggetto che possiede le azioni della persona giuridica.Secondo i Giudici di legittimità – ad esempio - quest'ultima ipotesi si rinviene in materia di costituzione del rapporto di lavoro, posto che è il legislatore ad imporre alle società partecipate procedure di reclutamento equivalenti a quelle delle P.A., ispirate ai principi dell'evidenza pubblica con onere in capo agli amministratori di perseguire politiche di contenimento della spesa. Ma diversamente, ed in assenza di una norma speciale (prevista, in materia di inquadramento, solo per i dipendenti delle pubbliche amministrazioni) e in ragione dell'ontologica diversità fra costituzione del rapporto di lavoro e gestione dello stesso, la disciplina delle mansioni superiori nelle società partecipate non può che essere quella dettata dall'art. 2103 c.c. (applicabile al rapporto di lavoro di diritto privato).Ne consegue "che ai casi di domanda di inquadramento superiore da parte del dipendente di una società in house non si deve applicare il d.lgs. n. 165/2001 che, all'art. 52, fa discendere solo effetti economici dall'avvenuto svolgimento di fatto di mansioni superiori (conf. Sent. C. Appello Napoli n. 850 del 2 febbraio 2024, Sent. C. Appello Napoli n. 3256 del 23 ottobre 2023)".Abbiamo già detto che ci asteniamo da qualsiasi valutazione sul merito della vicenda.Ciò non toglie, però, che non si possa dare adeguato risalto all'incipit cui la Corte si è attenuta nella valutazione delle deposizioni testimioniali. L'esegesi adottata confluisce nell'affermazione "che la valutazione di attendibilità dei testi debba avvenire in relazione al contenuto della dichiarazione, e non già aprioristicamente, in quanto il giudizio sull'attendibilità risulta altrimenti impropriamente traslato sulla capacità a testimoniare di determinate categorie di soggetti a priori inidonee a fornire una valida testimonianza. In particolare, l'attendibilità afferisce alla veridicità della deposizione che il giudice deve discrezionalmente valutare alla stregua di elementi di natura oggettiva - quali, la precisione e completezza delle dichiarazione, le possibili contraddizioni, ecc. - e di carattere soggettivo - quali, la credibilità della dichiarazione in relazione alle qualità personali, ai rapporti con le parti ed anche all'eventuale interesse ad un determinato esito della lite - (cfr. Cass. 30 marzo 2010, n. 7763; Cass., 24 maggio 2006, n. 12362; Cass., 16 dicembre 2005, n. 27722; Cass., 21 agosto 2004, n. 16529)".Considerazioni che ci appaiono raggrumate ed oltremodo esaltate nell'ancor più recente Cass. 19 aprile 2023, n. 10506, secondo cui "l''esame dei documenti esibiti e delle deposizioni dei testimoni, nonché la valutazione dei documenti e delle risultanze della prova testimoniale, il giudizio sull'attendibilità dei testi e sulla credibilità di alcuni invece che di altri, come la scelta, tra le varie risultanze probatorie, di quelle ritenute più idonee a sorreggere la motivazione, involgono apprezzamenti di fatto riservati al giudice del merito, il quale, nel porre a fondamento della propria decisione una fonte di prova con esclusione di altre, non incontra altro limite che quello di indicare le ragioni del proprio convincimento, senza essere tenuto a discutere ogni singolo elemento o a confutare tutte le deduzioni difensive, dovendo ritenersi implicitamente disattesi tutti i rilievi e circostanze che, sebbene non menzionati specificamente, sono logicamente incompatibili con la decisione adottata".

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