LICENZIAMENTO INDIVIDUALE
Licenziamento per giustificato motivo oggettivo e onere della prova
Licenziamento per giustificato motivo oggettivo - contumacia del datore di lavoro - conseguenze
In caso di licenziamento per giustificato motivo oggettivo, a fronte della contestazione del lavoratore circa l'effettiva sussistenza del motivo oggettivo dedotto dalla convenuta nella comunicazione dello stesso, è onere del datore di lavoro fornire la prova della sussistenza del motivo oggettivo posto a base del recesso; non avendo invece la convenuta, rimasta contumace, forrnito prova alcuna delle ragioni tecnico-organizzative richiamate nella comunicazione di licenziamento, il dedotto motivo del recesso datoriale deve ritenersi insussistente; altresì avendo parte ricorrente, a sostegno della sua domanda di reintegrazione dedotto che la convenuta occupa in totale oltre 60 dipendenti, anche in tal caso è onere del datore di lavoro dimostrare l'insussistenza dei requisiti dimensionali che danno luogo alla reintegrazione, ove ciò non avvenga ,sempre a causa della predetta contumacia,il licenziamento deve essere considerato illegittimo per cui il ricorrente ha conseguentemente diritto ex art.3,c.2 della legge n.23/2015 ,come modificata a seguito della pronuncia della Corte Costituzionale 4 giugno-16 luglio 2024 n. 128, alla reintegrazione nel posto di lavoro.
La fattispecie - Con ricorso depositato in data 13/9/2024, ritualmente notificato, la ricorrente ha convenuto in giudizio IESL per sentir accogliere le seguenti conclusioni: "Piaccia all'Ill.mo Sig. Giudice, previe eventuali ed opportune declaratorie, ogni contraria istanza disattesa, viste le norme di legge e di contratto e di CCNL tutte applicabili, visto anche il D.LGS 23/2015, anche gli artt. 1345 c. c. e 1418 co. 2 c. c., previo accertamento dello svolgimento del rapporto di lavoro con le caratteristiche e modalità di cui in narrativa, nonché delle circostanze tutte dedotte in narrativa:1) accertata la invalidità e/o inefficacia e/o infondatezza e, comunque. illegittimità del licenziamento in causa:in via principale: accertata e dichiarata la inefficacia e/o nullità del licenziamento in causa perché intimato per motivo illecito determinante e di natura ritorsiva, condannare la convenuta, in persona del legale rappresentante pro tempore, a reintegrare la ricorrente nel posto di lavoro, salva la facoltà di opzione ex art. 2 comma 3 D.Lgs. 23/2015, nonché a risarcirle il danno con pagamento di un'indennità, commisurata all'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del tfr (pari ad euro 3.500, 00, ovvero alla somma maggiore o minore emergenda in corso di causa), corrispondente al periodo dal giorno del licenziamento sino a quello dell'effettiva reintegrazione, comunque in misura non inferiore a cinque mensilità, con versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali per il periodo medesimo;in via di subordine, salvo gravame: accertata la annullabilità e/o invalidità del licenziamento per inesistenza del motivo addotto, per l'effetto, ex art. 3, comma 2, D. Lgs. 23/2015, annullare il licenziamento e dichiarare tenuta e conseguentemente condannare la convenuta, in persona del legale rappresentante pro tempore, a reintegrare la ricorrente nel posto di lavoro, fatta salva la facoltà di cui all'art. 2, comma 3 stesso decreto, nonché a pagarle una indennità risarcitoria commisurata all'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del tfr (ut supra determinata, ovvero alla somma maggiore o minore meglio vista), corrispondente al periodo dal giorno del licenziamento fino a quello della effettiva reintegrazione, nel limite delle 12 mensilità e come meglio per legge, con versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali per il periodo medesimo e come per legge;in via di ulteriore subordine, salvo gravame: accertato e dichiarato che non ricorrono nella fattispecie gli estremi del giustificato motivo, dichiarato estinto il rapporto di lavoro alla data del licenziamento, per l'effetto dichiarare tenuta e conseguentemente condannare la convenuta, tramite suo legale rappresentante pro tempore, a pagare alla ricorrente, ex art. 3 comma 1 del D.Lgs. 23/2015, un'indennità non assoggettata a contribuzione previdenziale di importo pari a 36 mensilità dell'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del tfr (ut supra determinata, ovvero alla somma maggiore o minore meglio vista), ovvero a pagarle la minore indennità meglio vista e come per legge, comunque non inferiore a 6 mensilità;in via di estremo subordine, salvo gravame: accertata e dichiarata l'insussistenza del giustificato motivo oggettivo del licenziamento, dichiarato estinto il rapporto di lavoro alla data del licenziamento medesimo, per l'effetto dichiarare tenuta e conseguentemente condannare la convenuta, suo legale rappresentante pro tempore, a pagare alla ricorrente, ex art. 9, comma 1, del D.Lgs 23/2015, un'indennità non assoggettata a contribuzione previdenziale di importo pari a 6 (sei) mensilità dell'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del tfr (pari ad euro 3.500, 00, ovvero alla somma maggiore o minore meglio vista), ovvero a pagarle la minore o maggiore indennità meglio vista, comunque non inferiore a 3 mensilità;In ogni caso, il tutto oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali, come per legge, dal dovuto al saldo.Vinte le spese di lite. Sentenza immediatamente esecutiva.La società convenuta, nonostante la regolarità della notifica del ricorso, è rimasta contumace.All'udienza del 27/1/2025 parte ricorrente ha dichiarato rinunciare alla domanda svolta in via principale avente ad oggetto l'impugnativa del licenziamento in quanto nullo per motivo illecito ed ha insistito per l'accoglimento, allo stato degli atti, delle domande come formulate in via subordinata. La decisione del Tribunale - La domanda di declaratoria di annullabilità e/o invalidità del licenziamento per inesistenza del motivo addotto, svolta in via di primo subordine, è fondata e pertanto deve essere accolta per le ragioni di seguito esposte.L'esistenza del rapporto di lavoro subordinato a tempo pieno intercorso tra le parti per l'intero periodo dedotto in ricorso, l'inquadramento nel livello I Impiegati del CCNL Dipendenti del Terziario e della Distribuzione e dei Servizi, risultano dimostrati per tabulas (cfr. docc. 1,2,4 ric.: contratto di assunzione, lettera di licenziamento del 23/3/2024, con effetti immediati dalla ricezione della lettera, buste paga).Parimenti provata è la cessazione del rapporto a seguito di intimazione di licenziamento per motivo oggettivo.E' in atti la lettera di comunicazione del recesso datoriale ,del seguente testuale tenore:"Alla fine del 2023 il consiglio di amministrazione di IESL ha deciso a causa delle perdite finanziarie in corso, di intraprendere un efficientamento delle attività aziendali. In particolare sono stati messi sotto esame i dipartimenti le cui entrate non coprono i costi. Ad oggi, ciò ha comportato la soppressione di alcuni ruoli in alcune delle sedi aziendali della Società.La presente per comunicarLe, nostro malgrado, il Suo licenziamento per giustificato motivo oggettivo ai sensi dell 'art. 3 della legge n. 604/66.Le ragioni tecnico-organizzative del Suo licenziamento derivano dalla carenza di lungo corso di nuovi progetti di ricerca, che ha ridotto significativamente il volume di attività del dipartimento di ricerca, da cui è conseguita una riduzione dei relativi ricavi.Per tali ragioni si rende necessaria una razionalizzazione dell' organizzazione interna da realizzarsi tramite la soppressione della Sua posizione lavorativa di "Responsabile del progetto ", non potendo essere più proficuamente utilizzata dall 'azienda. Purtroppo, all 'esito di un attento e scrupoloso esame, non sussistendo posizioni equivalenti alle Sue mansioni, né eventuali posizioni di livello anche inferiore compatibili con le Sue competenze professionali, da poterLe offrire, non ci è possibile collocarla in altra posizione lavorativa.Tanto premesso, siamo spiacenti di comunicarLe la risoluzione del rapporto di lavoro con effetto dal ricevimento della presente, esonerandoLa dal prestare servizio durante il periodo di preavviso, in luogo del quale Le verrà corrisposta la relativa indennità sostitutiva, unitamente alle altre spettanze di fine rapporto."A fronte della contestazione del lavoratore circa l'effettiva sussistenza del motivo oggettivo dedotto dalla convenuta nella comunicazione di licenziamento, per pacifica e costante giurisprudenza, sarebbe stato onere del datore di lavoro fornire la prova del motivo oggettivo posto a base del recesso.La convenuta, rimasta contumace, invece, non ha fornito prova alcuna dell'esistenza delle ragioni tecnico-organizzative richiamate nella comunicazione di licenziamento; pertanto il dedotto motivo del recesso datoriale deve ritenersi insussistente. Parte ricorrente, a sostegno della domanda di reintegrazione della ricorrente nel posto di lavoro ai sensi dell'art. 3, c.2, d. lgs. n. 23/2015, ha inoltre dedotto che la convenuta occupa in totale oltre 60 dipendenti.A fronte dell'allegazione attorea circa la sussistenza del requisito dimensionale, sarebbe stato onere della società convenuta dimostrare l'insussistenza dei requisiti dimensionali che danno luogo alla tutela reintegratoria.La convenuta, tuttavia, rimanendo contumace, non ha assolto a tale onere probatorio. La ricorrente ha pertanto diritto, ex art. 3, c. 2, della legge n.23/2025, come modificato a seguito della recente pronuncia 4 giugno-16 luglio n.128 del 2024 della Corte Costituzionale, ad essere reintegrata nel proprio posto di lavoro, oltre ad un'indennità risarcitoria commisurata all'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto (euro 3.500,00) , corrispondente al periodo dal giorno del licenziamento fino a quello dell'effettiva reintegrazione, comunque in misura non superiore a dodici mensilità dell'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto. Spettano infine i contributi assistenziali e previdenziali,Dall'ammontare dell'indennità deve essere dedotto quanto percepito per lo svolgimento di altra attività lavorativa che, nel caso in esame, risulta ammontare ad euro 4.083 mensili da fine settembre 2024 .
LICENZIAMENTO INDIVIDUALE
Legittimità del licenziamento e onere della prova
Licenziamento individuale - Onere della prova
Spetta al datore di lavoro, una volta provati dal lavoratore il rapporto di lavoro e la sua cessazione per iniziativa datoriale, l'onere di provare la legittimità del licenziamento, prova che lo stesso non può fornire in caso di contumacia.
Con ricorso ex art. 414 c.p.c, la signora D.B. ha convenuto in giudizio l'ex datrice di lavoro, R. L. G., quale titolare dell'omonima impresa individuale "E. P. di R. L. G.", rassegnando le seguenti conclusioni:"previo accertamento della sussistenza inter partes del rapporto di lavoro subordinato in causa sin dal 17.03.2022, ovvero con la decorrenza meglio vista antecedente alla regolarizzazione del rapporto, nonché previa declaratoria dell'invalidità e/o inefficacia e/o inesistenza e, comunque, dell'illegittimità del termine apposto al contratto di cui al rapporto falsamente risultante avviato in data 15.07.2022 e di fatto proseguito sino al 10.7.2023, ovvero sino alla data meglio vista, nonché, per l'effetto, accertata e dichiarata la conversione e/o trasformazione del contratto di lavoro a termine inter partes in contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato ovvero la sussistenza dello stesso alle dipendenze della convenuta ab origine con effetto dal 17.03.2022, ovvero con la decorrenza meglio vista: 1) dichiarare tenuta e conseguentemente condannare la convenuta, in persona del titolare, a pagare alla ricorrente, con riferimento al periodo dal 17.03.2022 al 10.07.2023, ovvero al periodo meglio visto, per i titoli tutti di cui sub 20) della suesposta narrativa, la complessiva somma di €.11.667,43 ovvero quella maggiore o minore meglio vista in corso di causa, previa occorrendo CTU contabile, riservata la nomina di CTP; 2) previo accertamento e declaratoria dell'invalidità e/o inefficacia e, comunque, dell'illegittimità del licenziamento in causa, conseguentemente:
- dichiarare tenuta e condannare la convenuta, in persona del titolare, a reintegrare, ex art. 2 D.Lgs 23/2015, la ricorrente nel posto di lavoro, salva la facoltà di opzione ex art. 2 comma 3 D.Lgs. 23/2015, nonché a risarcirle il danno con pagamento di un'indennità, commisurata all'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del tfr (pari ad euro 1.511,46, ovvero alla somma maggiore o minore emergenda in corso di causa), corrispondente al periodo dal giorno del licenziamento sino a quello dell'effettiva reintegrazione, comunque in misura non inferiore a cinque mensilità, con versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali per il periodo medesimo; in via di subordine, salvo gravame: in denegata ipotesi di sussistenza di licenziamento scritto, accertata l'insussistenza degli estremi della giusta causa o del giustificato motivo, dichiarato estinto il rapporto di lavoro alla data del licenziamento medesimo, per l'effetto dichiarare tenuta e conseguentemente condannare la convenuta,in persona del suo titolare, a pagare alla ricorrente ex art. 9 del D.Lgs 23/2015, un'indennità non assoggettata a contribuzione previdenziale di importo pari a 6 (sei) mensilità dell'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del tfr (pari ad euro 1.511,46 ovvero alla somma maggiore o minore meglio vista), ovvero a pagarle la minore o maggiore indennità meglio vista, comunque non inferiore a 3 mensilità ovvero, in subordine, salvo gravame, ad una mensilità in riferimento all'art. 4 stesso decreto.In ogni caso, il tutto oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali, come per legge, dal dovuto al saldo.Vinte le spese di lite. Sentenza immediatamente esecutiva."Parte convenuta,nonostante la regolarità della notifica non si è costituita in giudizio.
La decisione del Tribunale -
A)
sulle modalità accertate del rapporto: La sussistenza del rapporto di lavoro subordinato con la convenuta e le mansioni svolte dalla ricorrente di parrucchiera, rientranti nel primo livello del CCNL Acconciatura ed Estetica (applicabile al rapporto: doc.8), per 5 giorni a settimana, risultano provate dalle concordi, tra loro complementari ed attendibili dichiarazioni dei testi escussi, nonché dalla documentazione in atti.In ordine alla durata del rapporto di lavoro, non può ritenersi raggiunta la prova del dedotto svolgimento di attività lavorativa alle dipendenze della convenuta prima della data del 15/7/2022, risultante dal C2 storico. I testimoni escussi nulla hanno saputo riferire sulla data di inizio dell'attività lavorativa della ricorrente e le annotazioni degli orari di lavoro in atti (doc.7), essendo state redatte dalla stessa ricorrente. non hanno alcuna valenza probatoria.Quanto all'orario osservato, dalle risultanze dell'istruttoria orale svolta non è desumibile la prova di svolgimento di lavoro supplementare o straordinario.Può presumersi che il rapporto si è svolto secondo il modulo ordinario del tempo pieno (40 ore settimanali), non essendovi la prova in atti del contratto a tempo parziale menzionato nel C2 storico.Non può riconoscersi la richiesta indennità sostitutiva ferie e permessi non goduti essendo emerso dall'istruttoria che la ricorrente ha continuativamente e sempre lavorato senza averne usufruito.Ai fini della prova vale anche il comportamento della convenuta, che rimanendo contumace, non ha provato come sarebbe stato suo onere, a fronte del dedotto inadempimento datoriale dell'obbligazione retributiva, la sussistenza di fatti impeditivi, modificativi od estintivi delle pretese attoree. Sicchè, non essendosi neppure presentata a rendere il libero interrogatorio, nulla opponendo alle richieste attoree, il credito così come correttamente riquantificato -sulla base delle tabelle retributive risulta provato e parte convenuta deve pertanto esser condannata a corrispondere alla ricorrente, per i titoli residuati di cui sopra, l'importo complessivo di euro 17.193,46, di cui euro 1.726,10 per TFR, oltre accessori di legge dal dovuto alsaldo.
b) Sulla impugnativa del licenziamento:
Quanto all'impugnativa del licenziamento orale del 10/7/2023, la domanda è fondata, avendo la ricorrente assolto all'onere probatorio sulla stessa gravante della cessazione del rapporto di lavoro per iniziativa e volontà datoriale.Dalla testimonianza della teste L. B. ("Un giorno, quando la ricorrente era ricoverata nell'ospedale di Sampierdarena, ero andata a farle visita; ricordo che la ricorrente discuteva a telefono con una persona; la sig.ra B.D. si lamentava del fatto che era stata sempre disponibile nei suoi confronti, piangeva e diceva che non poteva liquidarla così. Ricordo che la ricorrente era ricoverata e aveva un dispositivo interno; presentava un rialzo interno, non ricordo se al braccio o al petto; credo che fosse per praticare la chemioterapia. Io le ho consigliato di chiudere la discussione perché era molto agitata non stava bene. La ricorrente successivamente non è più andata a lavorare nel negozio, anche perché stava molto male; è stato un calvario e si è ripresa solo pochi mesi fa. La ricorrente non ha più lavorato da allora e viene aiutata dalle amiche, compresa la sottoscritta) e dalla acquisita documentazione -di riscontro all'attendibilità e credibilità della teste L. B.- relativa all'effettività del ricovero ospedaliero della ricorrente a quella data, emerge infatti che allla ricorrente il licenziamento è stato comunicato dalla convenuta, per telefono, mentre si trovava ricoverata all'ospedale e che da allora non ha più lavorato ".Al rapporto è applicabile, ratione temporis, la disciplina limitativa dei licenziamenti di cui al D.lgs. 23/2015.Ai sensi dell'art. 2, primo comma, del d.lgs. n. 23/2015 deve dichiararsi pertanto l'inefficacia del licenziamento intimato oralmente alla ricorrente, con diritto della stessa alla tutela reintegratoria piena prevista al secondo comma 2 del citato art. 2.
TRASFERIMENTO DEL LAVORATORE
Trasferimento del lavoratore
Trasferimento del lavoratore - Prova
Qualora il lavoratore che impugna come illegittimo il trasferimento da una sede di lavoro ad altra sede deduca capitoli di prova strumentalmente relativi a circostanze da cui dedurre indirettamente la modifica della sede medesima ,tant'è che lo stesso ricorrente qualifica il presunto trasferimento quale "comportamento concludente novativo",il giudice del lavoro non potendo in tal caso avvalersi dei poteri istruttori speciali riconosciutogli dall'art. 421 cpc non può superare la inammissibilità della prova testimoniale dell'accordo modificativo di un contratto scrittto.
Con sentenza n. 806/2023 pubblicata in data 13/10/2023 il Tribunale di Genova ha rigettato il ricorso depositato in data 9 novembre 2022 da L.C.C per ottenere l'accertamento dell'illegittimità / invalidità / inefficacia del trasferimento presso la sede di Genova disposto il 21 giugno 2022 da MPL Spa, con conseguente reintegra nel posto di lavoro, da intendersi come tale la propria residenza in Francia. Il Tribunale, dato atto che nel contratto di assunzione la sede di lavoro è fissata in Genova, ha ritenuto che dalla documentazione prodotta dalla resistente emergesse che il lavoratore aveva lavorato prevalentemente a bordo nave, con presenza a Genova per pochi giorni al mese; ha inoltre ritenuto che non fosse contestata la lunga assenza del lavoratore per malattia ed il fatto che, al rientro, nel giugno 2018, gli era stato consentito di limitare la presenza in sede; situazione che si era poi protratta anche oltre al periodo pandemico, con proroga sino al 31 marzo 2023, in considerazione del suo status di lavoratore fragile.Ciò posto, il Tribunale ha ritenuto che non fossero stati dedotti né tanto meno provati elementi che consentissero di qualificare l'abitazione del lavoratore quale unità produttiva.Ha ritenuto in particolare che i due documenti di provenienza datoriale - datati 21 aprile 2016 e 9 dicembre 2020 - prodotti dal ricorrente non valessero a qualificare la sua abitazione come tale, in quanto le dichiarazioni che indicavano in località francesi (prima Brest e di seguito Edem) la "sede/base" di lavoro di L.C.C. erano state rilasciate su richiesta del lavoratore, al fine di consentire alla di lui moglie di ottenere un avvicinamento della propria sede di lavoro a tali località. I1 Tribunale ha inoltre ritenuto che non fosse stata data prova dell'avvenuto costante rimborso delle spese sostenute per i viaggi dalla residenza francese a Genova, nonché di alloggio nella suddetta città, in cui peraltro il ricorrente risultava proprietario di un immobile. Il ricorrente non aveva infatti "circostanziato l'allegazione (quali e quanti viaggi, in quali periodi etc.) né offerto alcuna prova documentale a sostegno dell'affermazione", e ciò nonostante tale sistema perdurasse a suo dire sin dall'anno 2012.Con ricorso depositato in data 03/04/2024 L.C.C. propone appello, sostenendo di aver provato che la sua sede di lavoro, da almeno 12 anni, era stata spostata da Genova alla sua residenza francese, da cui aveva operato sin dal 2010, considerato anche che le mansioni di responsabile della supervisione e preparazione dei menu di bordo delle navi della flotta ben potevano essere svolte da remoto, con effettuazione di sporadiche trasferte a bordo delle navi dislocate nei vari porti.Lamenta di aver richiesto di provare con specifico capitolo di prova ed indicazione di testi che nel 2012 le parti si erano accordate perché MPL Spa gli rimborsasse tutte le spese di viaggio dalla residenza francese a Genova, accordo cui era stata data esecuzione negli anni a venire. Detta circostanza non era stata contestata dalla controparte, e comunque ingiustificatamente il Tribunale aveva omesso di escutere i testi ritenendo che il capitolo non fosse circostanziato. Chiede pertanto che la circostanza sia ritenuta non contestata, od in subordine di dare corso ad istruttoria.Lamenta inoltre che il Tribunale non aveva ammesso la prova avanzata dal ricorrente all'udienza del 18 agosto 2023 in quanto controparte ne aveva eccepito la tardività; in realtà in detta udienza controparte si era opposta a nuove produzioni documentali (ad eccezione del contratto di locazione dell'immobile in Genova di cui il ricorrente era proprietario) ma non all'istanza di esibizione dei documenti relativi ai rimborsi delle spese di trasferta dalla Francia a Genova.La Corte respinge il ricorso sulla base delle seguenti considerazioni.Il contratto di lavoro colloca la sede di lavoro del ricorrente a Genova , e detta sede viene puntualmente riportata in tutte le buste paga relative agli anni 2012/2022, prodotte dalla società resistente .E' pacifico in causa che il ricorrente era chiamato a svolgere le proprie mansioni anche a bordo nave, ed è documentata la sua costante presenza presso la sede di Genova per alcuni giorni di ciascun mese (cfr. cartellini presenza dal 2012 al 2022 prodotti dalla resistente); è infine incontestato che, a seguito di grave malattia, il ricorrente si è a lungo assentato dal lavoro tra il 2017 ed il 2018. Al rientro dalla malattia la società resistente sostiene di avergli concesso di "limitare la sua presenza a Genova, poi progressivamente cresciuta nel 2019" e sino al periodo pandemico, allorquando tutti dipendenti erano posti in cassa integrazione ed in smart working.Ora, il ricorrente afferma che la richiesta datoriale di rientro dallo smart working celerebbe in realtà un trasferimento perché la sua situazione si differenzierebbe da quella degli altri lavoratori, avendo concordato, successivamente alla stipula del contratto di lavoro, il mutamento della sede di lavoro da Genova alla propria residenza in Francia.Lo stesso appellante riferisce di aver richiesto, invano, che "il trasferimento formasse oggetto di un ordine di servizio esplicito e motivato. Cosa che però non è mai avvenuta". Il preteso provvedimento di trasferimento del 21/6/2022, oggetto di impugnazione, ha infatti il seguente contenuto: "Caro Christophe, non posso che ribadire quanto già comunicato nel nostro incontro e scritto nella mia mai/ del 27 maggio scorso: non si tratta di un trasferimento, ma del venire meno delle ragioni - la malattia prima e il Covid poi - che legittimavano, temporaneamente, lo svolgimento da casa (di parte) delle Tue mansioni. Sei, dunque, tenuto a prendere servizio presso i nostri uffici di Genova, in Via Balleydier 7N".Pur tenendo conto dei poteri istruttori riconosciuti al giudice del lavoro ex art. 421, 2° co. c.p.c., che consentono di superare la generale inammissibilità della prova testimoniale dell'accordo modificativo di un contratto scritto, deve rilevarsi che nel caso di specie il ricorrente non offre prova testimoniale diretta dell'accordo di modifica della sede di lavoro, avendo chiesto piuttosto di provare circostanze da cui desumere la modifica. In sede di discussione della causa la difesa del ricorrente ha non a caso qualificato la fattispecie dedotta in ricorso quale "comportamento concludente novativo".E' pertanto evidente che: 1) non risulta neppure dedotta l'esistenza di un accordo esplicito di modifica della sede di lavoro, né nel 2010 né tanto meno nel 2012; 2) l'asserito accordo per il rimborso delle spese di viaggio e di alloggio in Genova risulta collegato al venir meno del contratto di consulenza che era stato stipulato all'epoca dell'assunzione in aggiunta al contratto di lavoro subordinato, e che per stessa ammissione del lavoratore aveva quale unico scopo "di aumentare di ulteriori € 1000 al mese il corrispettivo retributivo previsto con il contratto di assunzione", con effetto "integrativo dello stipendio, peraltro con elusione di imposte e contributi, poiché l'ammontare complessivo mensile della retribuzione (nella misura di € 70.000 annue lorde col contratto di lavoro subordinato e di ulteriori € 12.000 annue col contratto di consulenza) era stato determinato per convincere l'esponente a lasciare un posto di lavoro sicuro e molto ben remunerato a Miami, negli Stati Uniti." (cfr. cap. 5 e 8 del ricorso introduttivo).Come evidenziato dall'appellante, siffatto accordo sul rimborso delle spese disciplina certamente "il profilo economico" del contratto di lavoro, ma non può altresì ritenersi indice inequivoco della volontà delle parti di mutare la sede di lavoro fissata nel contratto di assunzione; tanto più che detto accordo è intervenuto, secondo la stessa prospettazione attorea, in coincidenza con il venir meno di una componente aggiuntiva della retribuzione che MPL Spa riconosceva al lavoratore avvalendosi di un rapporto di consulenza "fittizio".Quindi la prova per testi sul punto deve ritenersi in realtà irrilevante, più che inammissibile per genericità.Quanto poi al valore probatorio delle due comunicazioni datoriali succitate, le espressioni " collocato con base a Brest" e " collocato con base a Edern dans Finistère in Francia" il relativo contenuto appare in realtà neutro rispetto alla questione del contendere, non facendosi alcun esplicito riferimento alla sede lavorativa del ricorrente.
DIRITTI SINDACALI
Diritto di sciopero e condotta antisindacale
Sostituzione di lavoratori scioperanti - comportamento antisindacale - insussistenza
La sostituzione di lavoratori scioperanti con personale di inquadramento superiore non costituisce comportamento antisindacale ex art. 28 Legge n.300/1970 laddove l'agire datoriale non leda l'interesse collettivo del sindacato facendo ricadere sui lavoratori non scioperanti le conseguenze negative dello sciopero attraverso sostituzioni lesive di quanto stabilito dall' art.2103 c.c. , la cui violazione non sussiste ove il mutamento peggiorativo sia del tutto marginale, "ovvero istantaneo o comunque di breve durata" e riguardi mansioni " funzionalmente accessorie e complementari".
Con sentenza n. 960/2024 pubblicata in data 07/02/2025 il Tribunale di Genova ha rigettato l'opposizione all'ordinanza pronunziata in sede sommaria che, in accoglimento del ricorso ex art. 28 S.L. proposto dall'O.S. OR.S.A, FERROVIE GENOVA LIGURIA, aveva dichiarato l'antisindacalità del comportamento tenuto da RETE FERROVIARIA ITALIANA S.p.A. (di seguito: R.F.I. S.p.A.) consistente nell'aver sostituito, durante lo sciopero del 24 luglio 2023, lavoratori scioperanti con personale avente superiore inquadramento, ordinandole di astenersi dal compiere in futuro tali comportamenti.La predetta O.S, che aveva indetto uno sciopero nel rispetto della normativa in tema di servizi pubblici essenziali, ha lamentato l'avvenuta sostituzione, rispettivamente, di scioperanti appartenenti al profilo Capo Stazione con personale appartenente al livello Q1 e di personale del livello Q l con appartenenti al livello Q2.Il Tribunale, ricostruito il quadro normativo e giurisprudenziale di riferimento, ha disatteso le argomentazioni difensive di R.F.I S.p.A. volte a rivendicare la legittimità delle sostituzioni, rilevando che l'esame delle declaratorie contrattuali consentiva di escludere che un dipendente inquadrato quale Quadro potesse svolgere le mansioni di Capo Stazione, implicanti lo svolgimento di attività che non poteva ritenersi né marginale né complementare rispetto a quella propria della qualifica superiore.Ha inoltre rilevato che il richiamo all'istituto della reperibilità non era pertinente, sia perché i sostituti degli scioperanti non erano nei turni di reperibilità il giorno dello sciopero, sia perché l'art. 79 CCNL consentiva di avvalersi della reperibilità unicamente per esigenze non prevedibili e nelle situazioni eccezionali ivi descritte.Con ricorso depositato in data 11/03/2025 R.F.I.Spa propone appello lamentando: 1) l'erronea interpretazione dell'art. 2103 c.c. in riferimento alle disposizioni di cui agli artt. 56 e 79 CCNL, in quanto le mansioni di Capo Stazione devono ritenersi accessorie e complementari rispetto a quelle principali svolte dal personale appartenente alla categoria Quadro, essendo doverose nell'ambito dei turni di reperibilità, ed avendo le parti collettive "dato rilevanza anche alla condotta volontaristica (cd. disponibilità)"; 2) l'irrilevanza dell'affermazione secondo cui nella giornata dello sciopero i sostituti non erano inseriti nei turni di reperibilità predisposti dall'azienda, in quanto in presenza delle condizioni cui all'art. 79 co. 1 CCNL era possibile l'intervento "anche di lavoratori disponibili, non previamente ricompresi in turni di reperibilità"; 3) l'erronea interpretazione del concetto di "imprevedibilità" ex art. 79, commi 1 e 3 del CCNL, dovendosi ritenere che l'improvvisa assenza di un Capo Stazione generi "una anomalia imprevedibile che condiziona la sicurezza della circolazione e incide sulla continuità del servizio"; 4) per la sostituzione di scioperante con livello Q2 da parte di dipendente con livello Q1, non era sufficiente ritenere inutilizzabile l'istituto della reperibilità in quanto, trattandosi di sostituzione di lavoratore di pari categoria (Quadro) e di identico livello professionale (Q), la sostituzione doveva ritenersi legittima ex art. 2103 c…Tanto nell'ordinanza resa nella fase sommaria che nella sentenza esitata dall'opposizione sono stati puntualmente esaminati:1) il testo dell'art. 2103 c.c., che nella nuova formulazione declina il concetto di equivalenza in senso formale e non sostanziale, ma circoscrive comunque la possibilità dell'adibizione a mansioni inferiori nei soli casi di mutati' assetti organizzativi che incidano sulla posizione del lavoratore (ipotesi non pertinente al caso di specie) od in specifiche ipotesi previste dal contratto collettivo.2) Le declaratorie contrattuali di appartenenza dei lavoratori interessati dalle sostituzioni nonché le ipotesi di assegnazione a mansioni inferiori previste dal CCNL invocate da R.F.I. S.p.A..3) I principi fissati dalla giurisprudenza di legittimità in caso di sostituzione di lavoratori scioperanti.Le conclusioni: la Corte respinge punto per punto le ragioni dell'appellante.A) la giurisprudenza di legittimità, già puntualmente richiamata dal Tribunale (cfr. Cass nn. 14444/2015, 15782/2011, 12811/2009; vedi altresì Cass 12551/2018) consente le sostituzioni di lavoratori in sciopero a patto che l'agire datoriale non leda l'interesse collettivo del sindacato, facendo ricadere sui lavoratori non scioperanti le conseguenze negative dello sciopero attraverso sostituzioni lesive di quanto stabilito dall'art. 2103 c.c.; secondo giurisprudenza costante e condivisibile, non sussiste la violazione dell'art. 2103 c.c. ove il mutamento peggiorativo delle mansioni sia del tutto marginale, "ovvero istantaneo o comunque di breve durata" e riguardi mansioni "funzionalmente accessorie e complementari" (cfr. Cass. 12551/2018 e n. 4542\13);le mansioni di Capo Stazione appartengono pacificamente ad inquadramento inferiore a quello del Quadro; nel caso di specie l'adibizione alle mansioni inferiori si è protratta per l'intera giornata e le mansioni espletate non possono ritenersi marginali e complementari, come già ben evidenziato nell'ordinanza del Tribunale di Genova del 14.12.2023 tenuto conto dalle declaratorie contrattuali, che evidenziano la diversità delle mansioni proprie del Tecnico Specializzato - Capo Stazione, rispetto a quelle di Responsabile di linea (Q2) e di Responsabile di Struttura operativa complessa (Q1), involgenti funzioni "altamente professionalizzate e mirate al raggiungimento degli obiettivi aziendali" (cfr. Cass. n. 9027/2019). E' poi all'evidenza del tutto irrilevante che il personale incaricato delle sostituzioni abbia svolto in precedenza le mansioni inferiori e ne possegga le abilitazioni (cfr. Cass. n. 1444/2015).B) La disciplina collettiva dell'istituto della reperibilità non integra ipotesi di adibizione a mansioni inferiori prevista dal CCNL invocabile nella fattispecie in esame, in quanto strutturata su turni, con previsione di specifici obblighi a carico dei dipendenti e con il riconoscimento di precise indennità, finalizzata a garantire all'azienda una riserva di personale convocabile al di fuori dell'orario di lavoro per garantire "la sicurezza, la continuità del servizio e la funzionalità degli impianti a fronte della segnalazione di guasti o anomalie, e comunque per sopperire ad esigenze non prevedibili (..) ". E' pacifico in causa che i lavoratori intervenuti insostituzione degli scioperanti non erano ricompresi nei turni; in ogni caso la possibilità - prevista dall'istituto della reperibilità – dell'adibizione a mansioni inferiori presuppone che occorra salvaguardare condizioni di servizio che, in presenza di sciopero regolamentato, devono ritenersi già di per sé garantite – sia pure con riguardo ai soli servizi ritenuti essenziali. Né all'evidenza lo sciopero può equipararsi all'ipotesi di "guasti od anomalie" che compromettano la funzionalità degli impianti, o può sostenersi che lo sciopero determini esigenze di sostituzione "imprevedibili", posto che la normativa impone un congruo preavviso e regolamenta i servizi da ritenersi essenziali;C) Quanto alla possibilità di ricorrere a lavoratori resisi "disponibili", a prescindere dal fatto che non risulta provato che, nel caso di specie, le sostituzioni siano avvenute su base volontaria, deve osservarsi che anche l'istituto della "disponibilità" presuppone che occorra far fronte a "guasti od anomalie e comunque fino al ripristino della funzionalità ovvero per sopperire ad esigenze non prevedibili" (cfr. art. 79, co. 6 CCNL); ne consegue che l'adibizione a mansioni inferiori sarebbe stata pur sempre illegittima, ed ogni accordo di segno contrario sarebbe stato conseguentemente nullo ex art. 2103, u.c. c.c. (cfr. Cass. 14444/2015);D) è ben vero che al livello Q 1 e Q2 corrispondono differenti posizioni retributive e tuttavia dalla piana lettura del CCNL emerge che a ciascun livello corrispondono specifiche "figure professionali esemplificative", e che il passaggio dal livello Q2 al livello Q1 può avvenire "esclusivamente sulla base di una positiva valutazione dimerito dell'azienda sulle competenze e sulle capacità professionali espresse nelle funzioni svolte e sulla attitudine al disimpegno delle funzioni previste per le figure professionali della posizione retributiva 1". Ciò a differenza di quanto previsto per le categorie professionali inferiori (F, E, D, C, B e A) in cui il passaggio tra differenti livelli retributivi avviene a seguito del raggiungimento di un certo numero di anni di anzianità nella posizione retributiva inferiore, ed in cui la descrizione delle "figure professionali" esemplificative è comune a tutti i livelli retributivi. Né consegue l'illegittimità anche della sostituzione di personale del livello Q1 con gli appartenenti al livello Q2.L'appello viene conseguentemente respinto.
PATTO DI NON CONCORRENZA
Patto di non concorrenza e divieto di storno di clienti
Patto di non concorrenza e divieto di storno di clienti - Differenza
Il patto di non concorrenza e il divieto di storno si differenziano in quanto il primo si fonda sul fatto che un'attività lavorativa legittima, vietata dal patto, deve essere remunerata con un corrispettivo proporzionato al sacrificio o meglio all'entità della lesione del diritto a reperire una nuova occupazione che viene arrecata al lavoratore, laddove lo storno dei clienti acquisiti dalla banca e trattati durante il rapporto del singolo dipendente che a rapporto cessato pone in essere iniziative dirette a mantenere la relazione professionale con i medesimi costituisce attività illecita in quanto riconducibile all'art 2598 c.c. e comunque non coperta dall'art. 41 della cosittuzione; illiceità resa manifesta dalla sua contrarietà a fondamentali principi di correttezza professionale.
La Banca MPS ha promosso reclamo avverso l'ordinanza con cui il primo Giudice, in corso di giudizio di merito, rigettava la domanda cautelare presentata nel suo interesse, volta ad ottenere l'ordine a M.G. di cessazione di ogni attività incompatibile con i vincoli imposti dal patto di non concorrenza concluso in data 10 giugno 2019;l'ordinanza risulta censurata nella parte in cui ha affermato l'insussistenza del periculum in mora;ha inoltre negato la rilevante distinzione tra obbligo di storno e obbligo di non concorrenza;M. G. si è costituita nel procedimento dî reclamo contestando specificamente le tesi difensive e le eccezioni svolte dalla banca reclamante.Il Collegio ritiene che il reclamo sia fondato in virtù di quanto segue;sotto il profilo fattuale è vera l'asserzione, contenuta nell'ordinanza impugnata, secondo la quale il "patto di non storno" fa parte della regolamentazione contenuta nella pattuizione definita dalle parti patto di non concorrenza;ma da tale circostanza il Giudice monocratico ha tratto conseguenze non corrette a livello ricostruttivo;in primo luogo il fatto che nel documento contrattuale sia pattuito un corrispettivo comprensivo di tutte le obbligazioni assunte dalla parte reclamata e siano previste senza soluzione di continuità le due condotte oggetto dell'obbligazione di non facere non è idoneo a far venir meno la diversità ontologica delle due menzionate condotte;posto che lo svolgimento da parte del lavoratore subordinato di attività in concorrenza con il datore di lavoro per il periodo successivo alla risoluzione del rapporto costituisce l'esplicazione del diritto al libero esercizio dell'attività lavorativa in qualsivoglia forma, tanto è vero che l'art 2125 cc pone limiti di estensione territoriale, nonché temporali, di oggetto e richiede un congruo corrispettivo per la limitazione di tale diritto; il principio cardine è che un'attività lavorativa legittima deve essere remunerata con un corrispettivo proporzionato al sacrificio o meglio all'entità della lesione del diritto a reperire una nuova occupazione che viene arrecata al lavoratore.Diversamente lo storno dei clienti acquisiti dalla banca, e trattati durante il rapporto dal singolo dipendente che a rapporto cessato pone in essere iniziative dirette a conservare la relazione professionale con i medesimi, costituisce attività illecita in quanto riconducibile all'art 2598 c.c e comunque non coperta dall'ars 41 Cost.; illiceità resa manifesta dalla sua contrarietà a fondamentali principi di correttezza professionale.In questo senso Cass. 22247/2021 ha affermato che la norma dell'art. 2125 cod. civ non è pertinente alla clausola in esame perché questa non vieta lo svolgimento di una attività lavorativa dell'ex dipendente, che richiede conseguentemente la previsione di un corrispettivo, bensì regolamenta altro comportamento, che è appunto quello dello storno dei clienti della banca; ditalchè non può, quindi, estendersi il regime normativo di cui all'art. 2125 cod. civ. anche alla previsione contrattuale del divieto di storno di clienti perché il patto di non concorrenza ex art. 2125 cod. civ. e la clausola contrattuale contenente il divieto di storno di clientela vietano due condotte differenti: la prima, infatti, proibisce lo svolgimento di attività lavorativa in concorrenza con la società datrice, anche al termine del rapporto di lavoro;la seconda, invece, "impedisce il compimento di atti e comportamenti funzionali a sviare la clientela storica verso un'altra impresa datrice, sfruttando il rapporto di fiducia instaurato e consolidato durante il periodo di dipendenza con la ex datrice."Non solo, ma il divieto di storno di clientela mira a garantire specificamente la tutela dell'avviamento della società stipulante. Dall'esame del patto di non concorrenza inter partes emerge che è anche prevista la clausola con divieto di storno con cui la M.G. si impegnava, anche al di fuori dei limiti territoriali specificati, a non svolgere a favore dei soggetti di cui sopra né personalmente né per interposta persona attività di acquisizione, presentazione e/o segnalazione di clientela da lei precedentemente seguita ovvero gestita in costanza di rapporto di lavoro con la Banca.II collegio ritiene che costituisce fatto non contestato dalla reclamata che in epoca successiva alle sue dimissioni dalla banca reclamante sono pervenuti, a mezzo raccomandata, numerosi ordini di trasferimento di titoli in favore di altra Banca impartiti da clienti riferibili alla M.G.(M.a. in data 16 aprile 2025 e M.e. in data 16 aprile 2025: si producono le relative disposizioni sub doc. B allegato al presente atto),la quale durante il libero interrogatorio ha del resto dichiarato di riconoscere i nominativi delle persone ordinanti come clienti della Banca MPS da lei in precedenza gestiti.Sussiste pertanto alla luce di tali considerazioni il fumus dell'azione cautelare avviata da MPS.Emerge altresì il concorrente requisito del periculum in mora, considerato che come osservato nell'atto di reclamo il pregiudizio derivato dalla condotta di sviamento alla M.P.S. non si esaurisce nel danno patrimoniale ma comporta il venir meno delle ulteriori potenzialità di guadagno che sono indubbiamente favorite dal mantenimento del rapporto fiduciario con la clientela e la lesione della reputazione economica della reclamante .Pertanto in accoglimento parziale del reclamo, deve esser ordinato alla M.G. di astenersi , per il periodo di 12 mesi dalla cesazione del rapporto di lavoro da ogni attività, diretta ovvero indiretta, di acquisizione, presentazione e segnalazione avente quali destinatari i clienti della M.P.S. in precedenza dalla stessa gestiti in costanza di rapporto di lavoro, lavoro, anche al di fuori dei limiti territoriali del patto di non concorrenza.
PROCESSO DEL LAVORO
Processo del lavoro e nullità della notifica
Nullità della notifica - Rimessione della causa al primo giudice ex art. 354 cpc
Ove la notificazione del ricorso e del decreto di fissazione dell'udienza non sia perfezionata in quanto pur trovando l'ufficiale giudiziario persona idonea a riceverla, questa non la riceve né rifiuta di riceverla, in tal caso la stessa deve considerarsi nulla, con conseguente rimessione della causa al giudice di primo grado.
Con ricorso al Tribunale di Genova, G.F.M. ha impugnato il licenziamento intimato in data 23.3.2024 dalla società datrice di lavoro l.E.S.L. per soppressione del posto di lavoro, chiedendo dichiararsi la nullità e, comunque, l'illegittimità del recesso con applicazione delle tutele previste dal d. lgs. 23 del 2015.Il Tribunale, dichiarata la contumacia della società convenuta e preso atto della rinuncia della ricorrente alla domanda principale di nullità del licenziamento, con sentenza n. 144 del 2025 ha accolto il ricorso, annullando il licenziamento e condannando la società alla reintegrazione della ricorrente e al pagamento di un'indennità risarcitoria dal licenziamento fino alla reintegra, nei limiti di dodici mensilità, oltre al versamento della contribuzione e al rimborso delle spese di lite.Avverso la sentenza la I.E.S.L. propone appello e l'appellata resiste.Con un unico motivo di impugnazione l'appellante eccepisce l'inesistenza o comunque la nullità della notificazione del ricorso introduttivo e del decreto di fissazione dell'udienza, chiedendo in via principale la declaratoria di nullità della sentenza nonché in subordine la remissione della causa al giudice di primo grado.La Corte ritiene fondato il motivo d'appello con le seguenti argomentazioni.. In fatto emerge pacificamente dai documenti in atti che il primo accesso dell'ufficiale giudiziario all'indirizzo (Chiavari, via Piacenza 338/4) indicato dal difensore quale sede dell'Ufficio di Rappresentanza della società in Italia, si è concluso con l'impossibilità di perfezionamento della notifica perché "trovato chiuso" (cfr. relata del 15.10.2024).A seguito di ulteriore richiesta del difensore, l'ufficiale giudiziario ha effettuato un secondo accesso presso il medesimo indirizzo in data 31.10.2024, nella cui relata si attesta : "ivi ho effettuato accesso il 31.10.2024 ho trovato chiuso. Al citofono c'è il nominativo F. V.. Rinvenuto al portone un uomo che riferisce le seguenti informazioni: "all'interno 4 civico 338 abita mia figlia F. V. che è dipendente della IESL, ma stamattina è partita per l'Inghilterra e tornerà dopo il 07/11/2024. Lo stesso mi dichiara che all'indirizzo vi è solo l'ufficio italiano della società notificanda che ha sede legale all 'estero". In diritto, incontroversa l'inidoneità del primo tentativo, la Corte ritiene che anche l'esito del secondo accesso non integri una valida notificazione degli atti introduttivi alla società ai sensi dell'art. 145 c.p.c.In base alla relata del 31.10.2024, l'ufficiale giudiziario non risulta avere portato regolarmente a compimento l'attività di consegna dell'atto alla persona rinvenuta nel portone dell'immobile, sebbene questi si sia espressamente qualificato come padre della dipendente F. V. e abbia confermato che l'indirizzo, in cui risiedeva la figlia in quel momento assente, era sede dell'ufficio italiano della società, senza opporre un esplicito rifiuto al ritiro del plico (rifiuto cui peraltro avrebbe dovuto fare seguito l'adempimento delle formalità previste dall'art. 140 c.p.c., tra cui la raccomandata informativa, del tutto assente).Si tratta di vizi che comportano la nullità della notificazione, pur senza determinare l'inesistenza della procedura notificatoria, atteso che detta procedura è stata attivata dal soggetto qualificato al compimento dell'atto presso un indirizzo che la stessa società ha riconosciuto nell'appello quale sede del proprio "ufficio di rappresentanza" in Italia, come del resto indicato anche nel contratto di lavoro, e dove si è regolarmente perfezionata la successiva notifica della sentenza impugnata.La Corte conclude che da quanto esposto consegue la declaratoria della nullità della notificazione degli atti introduttivi e la rimessione della causa al giudice di primo grado ai sensi dell'art. 354 c.p.c.


