Recesso apprendistato I livello e periodo protetto
L’art. 54, D.Lgs. n. 151/2001 dispone che le lavoratrici non possono essere licenziate dall'inizio del periodo di gravidanza fino al termine dei periodi di interdizione dal lavoro, nonché fino al compimento di un anno di età del bambino. La norma vale anche per l’apprendistato, senza distinzione tra le tipologie, e non sarà consentito risolvere il rapporto finché il bambino non abbia compiuto l’anno di età. In ogni caso l’art. 42, D.Lgs. n. 81/2015 consente di prolungare il periodo di apprendistato in caso di malattia, infortunio o altra causa di sospensione involontaria del lavoro, di durata superiore a trenta giorni.
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