Un soggetto è rientrato in Italia a ottobre 2020, assunto da una azienda a luglio 2023. L’azienda può usufruire del regime agevolato impatriati in virtù dell’art. 16 del D.Lgs 147/2015, atteso il regime transitorio disposto dal comma 9 dell’ art. 5 del D.Lgs 209/2023, posto che ci sono tutti i requisiti relativi alla residenza? Nel caso di specie, con assunzione avvenuta nel 2023, i periodi di imposta agevolati sono solo il 2024 (4 periodi di imposta successivi il rientro), ancora recuperabile attraverso la dichiarazione dei redditi e, nel caso di estensione del regime per gli ulteriori 5 anni, fino al 2029?
La normativa applicabile al soggetto che si è trasferito in Italia nell’ottobre 2020 è quella vigente al momento del trasferimento della residenza, ossia l’art. 16 del D.Lgs. 147/2015.
Tale disposizione consente l’accesso al regime degli impatriati in presenza delle seguenti condizioni:
• il soggetto non deve essere stato residente in Italia nei due periodi d’imposta precedenti il trasferimento;
• deve trasferire la propria residenza fiscale in Italia ai sensi dell’art. 2 del TUIR;