ApprofondimentoContenzioso

Regolarizzazione contributiva nei contratti con termine finale nullo

di Silvano Imbriaci

N. 2

guida-al-lavoro

La Cassazione indica una precisa regola interpretativa per l'individuazione del dies a quo della prescrizione contributiva nel caso di regolarizzazioni collegate alla accertata nullità dell'apposizione del termine a contratti di lavoro dipendente

Massima

  • Contratti a termine – Nullità del termine finale - Conversione del rapporto di lavoro – Obbligazione contributiva – Prescrizione (art. 3, commi 9 e 10, l. 335/1995) - Dies a quo – Scadenza del termine nullo -

    In presenza di conversione del rapporto di lavoro costituito ab origine a tempo determinato mediante l'apposizione di un termine finale poi dichiarato nullo, in caso di domanda di regolarizzazione contributiva per il periodo di sospensione del rapporto di lavoro sono dovuti i contributi previdenziali nei limiti della prescrizione, dovendosi calcolare il relativo dies a quo dalla data di scadenza del termine nullo, giorno per giorno

Regolarizzazioni contributive e prescrizione

Tra le numerose questioni che riguardano la regolarizzazione contributiva associata a rivendicazioni di tipo retributivo dei lavoratori, un particolare settore riguarda l'applicazione dei meccanismi di recupero della contribuzione non versata in ipotesi di reintegra nel posto di lavoro o a seguito di licenziamenti e applicazione della tutela reale, o in caso di nullità, dichiarata giudizialmente, di apposizione del termine a contratti di lavoro, peri quali sia cessata l'attività lavorativa prtoprio...

  • [1] La riscrittura dell'articolo 18 St. lav. da parte della L. n. 92 del 2012, articolo 1, comma 42, ha lievemente mutato il tenore della disposizione originaria, sostituendo alle parole "il giudice (...) condanna il datore di lavoro (...) al versamento dei contributi" le parole "il datore di lavoro e' condannato (...) al versamento dei contributi".

  • [2] Il lavoratore, a tutela del proprio diritto all'integrità della posizione contributiva, ha sempre l'interesse ad agire, sul piano contrattuale, nei confronti del datore di lavoro per l'accertamento della debenza dei contributi omessi in conseguenza dell'effettivo lavoro svolto, prima ancora della produzione di qualsivoglia danno sul piano della prestazione previdenziale e senza che sia necessario integrare il contraddittorio nei confronti dell'INPS (Cassazione, ord. 2 maggio 2024, n. 11730)

  • [3] Per inciso, la Sezione Lavoro su questo tema ha riaffermato l'applicabilità del rimedio in tutti i casi, anche diversi dalla subordinazione, in cui il titolare dell'obbligo contributivo non coincida con il lavoratore, valutando gli effetti di tale scissione sul tema della prova dell'esistenza e del tipo di rapporto di lavoro, comunque da fornirsi in via documentale, mentre potrà essere provata anche con altri mezzi la durata del rapporto (cfr. Cassazione, 17 maggio 2019, n. 13423).