Nelle imprese con più di 15 dipendenti, il vizio radicale per inesistenza della motivazione del licenziamento non integra una mera violazione formale ma, «poiché impedisce che si possa pervenire alla stessa identificazione del fatto», ha una ricaduta sostanziale, che determina l’illegittimità sin dall’inizio del provvedimento, con applicazione della tutela reintegratoria “attenuata” prevista dall’articolo 18, comma 4, dello statuto dei lavoratori.

Lo ha affermato la Corte di cassazione con la sentenza...

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