L'esperto rispondeAgevolazioni

Requisiti per l’accesso agli sgravi contributivi

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di Antonio Carlo Scacco

La domanda

In riferimento agli sgravi contributivi per l’assunzione a tempo indeterminato, si richiede se gli stessi sono applicabili se alla data di assunzione il dipendente ha a suo capo una partita Iva ancora in essere. Esempio: Assumo il soggetto x in data 01/01/2016 Il soggetto X ha i requisiti per la fruizione dello sgravio biennale (nei sei mesi precedenti all'assunzione non è mai stato titolare di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato ed era titolare di p. Iva). Il soggetto X è titolare di p. Iva alla data di assunzione 01/01/2016. Il soggetto X continua ad essere titolare della stessa p. Iva e pertanto continua a coesistere in capo al soggetto un rapporto di lavoro subordinato agevolato e una p. Iva antecedente all'assunzione e pertanto mai cessata.

La circolare Inps n. 57 del 29 marzo 2016, circa i requisiti richiesti per la fruizione dell’esonero biennale introdotto dalla legge di Stabilità per il 2016 (ma identiche considerazioni possono essere estese al precedente esonero triennale di cui alla legge di Stabilità per il 2015), ribadisce che, fermi gli altri requisiti di legge, la condizione legittimante la fruizione dell’esonero consiste nell’assenza di rapporti di lavoro a tempo indeterminato nel corso dei sei mesi precedenti l’assunzione. “In ogni caso non impedisce l’accesso all’incentivo lo svolgimento, nel periodo considerato dei sei mesi precedenti, di prestazioni lavorative in forme giuridiche e contrattuali diverse da quella del contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, quali, a titolo esemplificativo, […] lo svolgimento di attività di natura professionale in forma autonoma, ecc..”. Quindi si ritiene che la fattispecie rappresentata dal gentile lettore sia compatibile con la fruizione dell’esonero contributivo (biennale triennale).

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