Requisiti per l’accesso agli sgravi contributivi
La circolare Inps n. 57 del 29 marzo 2016, circa i requisiti richiesti per la fruizione dell’esonero biennale introdotto dalla legge di Stabilità per il 2016 (ma identiche considerazioni possono essere estese al precedente esonero triennale di cui alla legge di Stabilità per il 2015), ribadisce che, fermi gli altri requisiti di legge, la condizione legittimante la fruizione dell’esonero consiste nell’assenza di rapporti di lavoro a tempo indeterminato nel corso dei sei mesi precedenti l’assunzione. “In ogni caso non impedisce l’accesso all’incentivo lo svolgimento, nel periodo considerato dei sei mesi precedenti, di prestazioni lavorative in forme giuridiche e contrattuali diverse da quella del contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, quali, a titolo esemplificativo, […] lo svolgimento di attività di natura professionale in forma autonoma, ecc..”. Quindi si ritiene che la fattispecie rappresentata dal gentile lettore sia compatibile con la fruizione dell’esonero contributivo (biennale triennale).