Retribuibilità della pausa pranzo
Il CCNL gomma e plastica industria in riferimento al lavoro a turni e relativamente alle pause, richiama quanto stabilito dall'art. 8 del D.Lgs. 66/2003, indicando che la prescrizione relativa all’orario normale di lavoro è assolta qualora in azienda esista un regime di pause concordato o di fatto di durata complessiva pari o superiore a 10 minuti giornalieri. La norma principe sull’orario di lavoro del 2003 stabilisce che qualora l'orario di lavoro giornaliero ecceda il limite di sei ore, il lavoratore deve beneficiare di un intervallo per pausa ai fini del recupero delle energie psico-fisiche e della eventuale consumazione del pasto, attenuando così il lavoro monotono e ripetitivo. Le modalità e la durata della pausa sono stabilite dai contratti collettivi di lavoro. La stessa norma al comma 3 non ne prevede la monetizzazione, come già stabilito in tal senso dai Regi Decreti 1955 e 1956 del 1923 che non la considerano come lavoro effettivo. In ultimo in Circolare Ministero del Lavoro n. 8 del 3/3/2005, il Dicastero, affermando che il periodo di pausa può essere fruito anche sul posto di lavoro salvaguardando la finalità di un intervallo tra due momenti di esecuzione della prestazione, conferma che la stessa non può essere sostituita da un’indennità sostitutiva e che i periodi di pausa, stante la definizione di orario di lavoro, non vanno computati come lavoro ai fini del superamento dei limiti di durata. Per quanto sopra esposto e in riferimento al CCNL Gomma e Plastica industria, si conferma il pensiero esposto dal lettore nel quesito circa la non monetizzazione della pausa.
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