Rapporti di lavoro

Retribuzione e contributi ai dipendenti impegnati come volontari della protezione civile

I datori di lavoro riceveranno il rimborso di quanto erogato presentando domanda alla protezione civile

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di N.T.

I lavoratori che fanno parte di organizzazione di volontariato di protezione civile, inserite nell’elenco nazionale, possono chiedere al datore di lavoro di assentarsi, tra l’altro, per attività di soccorso e assistenza in occasione di calamità naturali o catastrofi. A fronte dell’alluvione che ha colpito l’Emilia Romagna, la Fondazione studi consulenti del lavoro ha ricordato, con la circolare 3/2023, le modalità di gestione di questi dipendenti da parte delle aziende.

Durante l’assenza i lavoratori-volontari hanno diritto al mantenimento del posto di lavoro e del trattamento economico e previdenziale nonché alla copertura assicurativa secondo quanto previsto dall’articolo 18 del Dlgs 117/2017. L’assenza può protrarsi fino a 60 giorni consecutivi in caso di situazioni di emergenza di rilievo nazionale e fino a 30 per eventi calamitosi di origine nazionale o derivanti dall’attività dell’uomo.

Queste regole valgono anche per gli appartenenti alla Croce rossa italiana e ai volontari che svolgono attività di assistenza sociale e igienico/sanitaria.

Il datore di lavoro ha diritto al rimborso degli emolumenti versati al dipendente impegnato come volontario ma deve presentare richiesta al dipartimento della Protezione civile entro due anni dal termine dell’intervento, secondo le modalità indicate dalla direttiva del presidente del Consiglio dei ministri del 24 febbraio 2020.

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