Retribuzioni convenzionali 2022: istruzioni Inps per i lavoratori italiani all’estero
Sulla Gazzetta Ufficiale 13 del 18 gennaio 2022, è stato pubblicato il decreto ministeriale 23 dicembre 2021 che fissa, a decorrere dal periodo di paga in corso dal 1° gennaio e fino a al 31 dicembre 2022, le retribuzioni convenzionali da prendere a base per il calcolo dei contributi dovuti per le assicurazioni obbligatorie dei lavoratori italiani operanti all'estero. I valori servono anche per il calcolo delle imposte sul reddito da lavoro dipendente, secondo l'articolo 51, comma 8-bis, del Tuir.
Per i lavoratori per i quali sono previste fasce di retribuzione, la retribuzione convenzionale imponibile è determinata sulla base del raffronto con la fascia di retribuzione nazionale corrispondente. I valori convenzionali, in caso di assunzioni, risoluzioni del rapporto di lavoro, trasferimenti da o per l'estero, nel corso del mese, sono divisibili in ragione di ventisei giornate. Il decreto 23 dicembre 2021 prevede anche che sulle retribuzioni convenzionali sia liquidato il trattamento ordinario di disoccupazione in favore dei lavoratori italiani rimpatriati.
L'Inps, con la circolare 12/2022 del 26 gennaio, ha fornito le relative istruzioni operative, nonché quelle per la regolarizzazione del mese di gennaio 2022.Come anticipato, le retribuzioni in commento devono essere prese a riferimento per il calcolo dei contributi dovuti, per l'anno 2022, a favore dei lavoratori operanti all'estero in Paesi extracomunitari non legati all'Italia da accordi di sicurezza sociale e si applicano non soltanto ai lavoratori italiani ma anche ai lavoratori cittadini degli altri Stati membri dell'Ue e ai lavoratori extracomunitari, titolari di un regolare titolo di soggiorno e di un contratto di lavoro in Italia, inviati dal proprio datore di lavoro in un Paese extracomunitario.Le retribuzioni convenzionali trovano applicazione, in via residuale, anche nei confronti dei lavoratori operanti in Paesi convenzionati, limitatamente alle assicurazioni non contemplate dagli accordi di sicurezza sociale.
Per i lavoratori interessati, la retribuzione convenzionale imponibile è determinata sulla base del raffronto con la fascia di retribuzione nazionale corrispondente, secondo le tabelle (individuate con riferimento ai contratti collettivi nazionali di lavoro in vigore per le diverse categorie) allegate al Dm del 23 dicembre e alla stessa circolare Inps.Allo scopo, Inps ricorda che, per retribuzione nazionale deve intendersi il trattamento previsto per il lavoratore dal contratto collettivo, comprensivo degli emolumenti riconosciuti per accordo tra le parti, con esclusione dell'indennità estero.
L'importo così calcolato deve quindi essere diviso per dodici e, raffrontando il risultato del calcolo con le tabelle del settore corrispondente, deve essere individuata la fascia retributiva da prendere a riferimento ai fini degli adempimenti contributivi.I valori convenzionali individuati in virtù del suddetto calcolo possono essere ragguagliati a giornata solo in caso di assunzione, di risoluzione del rapporto, di trasferimento nel corso del mese; in tali casi, l'imponibile mensile deve essere diviso per 26 giornate e, successivamente, si moltiplica il valore ottenuto per il numero dei giorni, domeniche escluse, compresi nella frazione di mese interessata.