Rapporti di lavoro

Retribuzioni convenzionali 2023 regolarizzabili fino al 16 giugno

Il decreto con i valori di quest’anno è stato pubblicato il 18 marzo

di Marcello Mello

Sulla Gazzetta Ufficiale 66 del 18 marzo, è stato pubblicato il Dm 28 febbraio 2023 che fissa, a decorrere dal periodo di paga in corso dal 1° gennaio 2023 al 31 dicembre 2023, le retribuzioni convenzionali da prendere a base per il calcolo dei contributi dovuti per le assicurazioni obbligatorie dei lavoratori italiani operanti all'estero. I valori servono anche per il calcolo delle imposte sul reddito da lavoro dipendente, secondo l'articolo 51, comma 8-bis, del Tuir.

Qualora per i lavoratori siano previste fasce di retribuzione, la retribuzione convenzionale imponibile è determinata sulla base del raffronto con la fascia di retribuzione nazionale corrispondente.I valori convenzionali, in caso di assunzioni, risoluzioni del rapporto di lavoro, trasferimenti da o per l'estero, nel corso del mese, sono divisibili in ragione di ventisei giornate. Il decreto 28 febbraio 2023 prevede anche che sulle retribuzioni convenzionali va liquidato il trattamento ordinario di disoccupazione in favore dei lavoratori italiani rimpatriati.

L'Inps, con la circolare numero 33/2023 del 23 marzo, ha fornito le relative istruzioni operative, nonché quelle per la regolarizzazione dei mesi di gennaio, febbraio e marzo 2023, da effettuarsi entro il 16 giugno. A tal fine, per compilare la denuncia uniemens, i datori di lavoro dovranno:
- calcolare le differenze tra le retribuzioni imponibili in vigore al 1° gennaio 2023 e quelle assoggettate a contribuzione per lo stesso mese;
- le differenze così determinate saranno portate in aumento delle retribuzioni imponibili individuali del mese in cui è effettuata la regolarizzazione, da riportare nell'elemento <Imponibile> di <Dati Retributivi> di <Denuncia Individuale>, calcolando i contributi dovuti sui totali ottenuti.

Le retribuzioni convenzionali devono essere prese a riferimento per il calcolo dei contributi dovuti, per il 2023, a favore dei lavoratori operanti all'estero in Paesi extracomunitari non legati all'Italia da accordi di sicurezza sociale e si applicano non soltanto ai lavoratori italiani ma anche ai cittadini degli altri Stati membri dell'Ue e agli extracomunitari, titolari di un regolare titolo di soggiorno e di un contratto di lavoro in Italia, inviati dal proprio datore di lavoro in un Paese extracomunitario.Le retribuzioni convenzionali trovano applicazione, in via residuale, anche nei confronti dei lavoratori operanti in Paesi convenzionati, limitatamente alle assicurazioni non contemplate dagli accordi di sicurezza sociale.

Per i lavoratori interessati, la retribuzione convenzionale imponibile è determinata sulla base del raffronto con la fascia di retribuzione nazionale corrispondente, di cui alle tabelle (individuate con riferimento ai contratti collettivi nazionali di lavoro in vigore per le diverse categorie) allegate al DM 28 febbraio 2023 e alla circolare Inps 33/2023.

Allo scopo, l'Inps ricorda che, per "retribuzione nazionale" deve intendersi il trattamento previsto per il lavoratore dal contratto collettivo, «comprensivo degli emolumenti riconosciuti per accordo tra le parti», con esclusione dell'indennità estero. L'importo così calcolato deve, quindi, essere diviso per dodici e, raffrontando il risultato del calcolo con le tabelle del settore corrispondente, deve essere individuata la fascia retributiva da prendere a riferimento ai fini degli adempimenti contributivi.I valori convenzionali individuati in virtù del suddetto calcolo possono essere ragguagliati a giornata solo in caso di assunzione, di risoluzione del rapporto, di trasferimento nel corso del mese; in tali casi, l'imponibile mensile deve essere diviso per 26 giornate e, successivamente, si moltiplica il valore ottenuto per il numero dei giorni, domeniche escluse, compresi nella frazione di mese interessata.Al di fuori di questi casi i valori in questione non sono frazionabili.

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