L'esperto rispondeRapporti di lavoro

Retribuzioni inferiori al CCNL e rilascio DURC

di Josef Tschoell

La domanda

Una azienda edile vorrebbe erogare ai propri dipendenti, in mancanza di agevolazioni contributive, retribuzioni inferiori a quelli previsti dal ccnl applicato. La contribuzione Inps, Cassa Edile e i premi Inail verrebbero calcolati e versati sulle retribuzioni sindacali. 1) Quali saranno i riflessi sulle richieste di rilascio del DURC? 2) Con i lavoratori già assunti è possibile stipulare un accordo per ridurre la retribuzione? 3)È possibile certificare tale variazione contrattuale, oltre che i nuovi contratti di lavoro, ai sensi e per gli effetti degli artt.75 e segg. D.Lgs. 276/2003, presso i soggetti accreditati? Grazie.

Per quanto riguarda la regolarità contributiva l’articolo 1, comma 1175, L. n. 296/2006 dispone che “A decorrere dal 1° luglio 2007, i benefici normativi e contributivi previsti dalla normativa in materia di lavoro e legislazione sociale sono subordinati al possesso, da parte dei datori di lavoro, del documento unico di regolarità contributiva, fermi restando gli altri obblighi di legge ed il rispetto degli accordi e contratti collettivi nazionali nonché di quelli regionali, territoriali o aziendali, laddove sottoscritti, stipulati dalle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale.” Di conseguenza una scelta come quella prospettata nel quesito esporrebbe l’azienda al rischio di un Durc negativo. Inoltre anche in materia di appalti pubblici è previsto il rispetto della contrattazione collettiva. Il mancato rispetto esporrebbe anche il committente al rischio della responsabilità solidale. Una riduzione della retribuzione è possibile in sede protetta (sindacato, direzione territoriale del lavoro) trattandosi di rinunce del lavoratore, il quale dovrà ovviamente essere d’accordo. L’articolo 75, D.Lgs. n. 276/2003 dispone che “Al fine di ridurre il contenzioso in materia di lavoro, le parti possono ottenere la certificazione dei contratti in cui sia dedotta, direttamente o indirettamente, una prestazione di lavoro secondo la procedura volontaria stabilita nel presente titolo”. E’, dunque, consentito presentare istanza di certificazione, ma spetterà alla Commissione di certificazione verificare la legittimità dei contratti o delle clausole pattuite. In ogni caso le sedi di certificazione svolgono anche funzioni di consulenza e assistenza effettiva alle parti contrattuali, sia in relazione alla stipulazione del contratto di lavoro e del relativo programma negoziale sia in relazione alle modifiche del programma negoziale medesimo concordate in sede di attuazione del rapporto di lavoro, con particolare riferimento alla disponibilità dei diritti e alla esatta qualificazione dei contratti di lavoro. Si segnala, infine, la possibilità di valutare la stipulazione di un contratto di prossimità con i sindacati maggiormente rappresentativi a livello nazionale.

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