Riassunzione lavoratore dimesso
Secondo quanto previsto dalla risposta all’interpello n. 8 del 2007 per il Ministero del Lavoro non sembra ammissibile la stipula di un contratto di apprendistato professionalizzante da parte di un lavoratore che abbia già svolto un periodo di lavoro, continuativo o frazionato, in mansioni corrispondenti alla stessa qualifica oggetto del contratto formativo, per un durata superiore alla metà di quella prevista dalla contrattazione collettiva; tale conclusione è dettata dalla necessità che il precedente rapporto di lavoro, sotto il profilo dell’acquisizione delle esperienze e delle competenze professionali, non abbia a prevalere sull’instaurando rapporto di apprendistato. Lo stesso Ministero del Lavoro nella circolare n. 5 del 21 gennaio 2013 ha fornito delle indicazioni per i casi in cui un lavoratore che ha già lavorato presso un’azienda viene assunto come apprendista per lo svolgimento delle stesse mansioni ricordando che questa ipotesi non è vietata dalla legge e che, in generale, l’apprendistato può essere utilizzato tutte le volte in cui sia possibile erogare al lavoratore un percorso formativo adeguato al conseguimento di una qualifica. Pertanto se il lavoratore, durante l’esperienza lavorativa precedente, ha svolto le mansioni contemplate dal nuovo rapporto per un periodo superiore alla metà della durata massima dell’apprendistato fissata dal contratto collettivo, viene esclusa la legittimità del rapporto.