Con la
circolare
116, diffusa ieri, l’
Inps
è tornato sul tema della
ricongiunzione onerosa
per i contributi versati a più gestioni, inserita in fase di conversione del Dl 78/10, in vigore il 31 maggio di quell’anno, con legge di conversione poi pubblicata sulla Gazzetta del 30 luglio 2010. Un intervento dovuto al fatto che la
Consulta
, con la sentenza 147/17 dello 23 giugno ha dichiarato incostituzionale la norma che prevedeva il recesso oneroso per le domande presente dal 1° luglio al 30 luglio 2010. L’Istituto ha chiarito che le domande presentate dal 1° luglio al 30 luglio 2010 e non ancora definite con provvedimento amministrativo di accoglimento saranno considerate dall’Inps a titolo gratuito, mentre quelle definite secondo la norma incostituzionale dovranno essere riesaminate, a richiesta degli interessati, sempre che non sia intervenuta una sentenza negativa del diritto passata in giudicato o non sia trascorso il termine previsto per la proposizione dell’azione giudiziaria. I ricorsi amministrativi pendenti in materia, infine, dovranno essere riesaminati sulla base dei criteri appena esposti e nello stesso modo andranno definite le controversie in corso per le quali sarà chiesta la cessazione della materia del contendere.
La circolare 116/17 dell'Inps