Rapporti di lavoro

Riconoscimento della qualifica artigiana di acconciatore

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di Pietro Gremigni

L'avvio dell'attività di acconciatore, a seguito delle modifiche introdotte dalla legge 174/2005 e dal D.Lgs. 147/2012, è soggetto alla sola segnalazione certificata di inizio attività.
Con il Parere del 27 ottobre 2014, n. 188379 il Ministero dello sviluppo economico ha così chiarito le modalità e gli adempimenti legati alla realizzazione dell'attività di acconciatore a seguito delle modifiche legislative intervenute in materia.
La complessa ricostruzione normativa compiuta dal Ministero prende spunto da un quesito di una Commissione provinciale per l'artigianato basato a sua volta su una richiesta di inizio attività di acconciatore da parte di un lavoratore qualificatosi nella professione dopo 3 anni di apprendistato.
Secondo il parere ministeriale, con le nuove regole, sono venuti meno i compiti di accertamento e certificazione dei requisiti professionali in precedenza attribuiti alle Commissioni provinciali per l'artigianato, mentre la verifica dei requisiti professionali dichiarati nella segnalazione di inizio attività è ora trasferita ai Comuni.
Ciò non significa l'eliminazione delle competenze delle commissioni per l'artigianato, in quanto alle regioni è attribuito il potere di demandare alle stesse il compito di riconoscimento della qualificazione artigiana.
In ogni caso fino all'entrata in vigore della deliberazione regionale di recepimento dell'Accordo raggiunto in sede di Conferenza Stato-Regioni, valgono i requisiti professionali previsti dalla disciplina ante-riforma, di cui alla legge 161/1963, per accedere all'attività di acconciatore.


Acconciatore e qualifica da apprendistato - L'articolo 2 di tale legge prevede che l'esercizio delle attività sia subordinato al rilascio da parte dei Comuni di una apposita autorizzazione, previo accertamento dei requisiti previsti dalla norma. Tra tali requisiti spicca quello della qualificazione professionale conseguita quando il richiedente ha seguito un regolare corso di apprendistato ed ottenuta la qualificazione ai sensi della legge 19 gennaio 1955, n. 25.
Oggi, anche dopo le citate modifiche normative, gli organismi competenti (le Commissioni per l'artigianato se delegate dalla legge regionale oppure i Comuni), hanno il compito di procedere alla verifica dei requisiti per aprire un'attività economica, primo tra tutti il possesso della qualifica di acconciatore.
Tuttavia a seguito delle modifiche della legge sull'apprendistato del 1955, gli attuali contratti collettivi considerano utile, ai fini del conseguimento della qualifica professionale, un periodo di apprendistato della durata di cinque anni, oppure quattro anni e sei mesi, per gli apprendisti in possesso di titolo di studio post-obbligo o di attestato di qualifica professionale attinente l'attività.
I 3 anni di apprendistato previsti dalla vecchia legge abrogata non sono più sufficienti per poter aprire un'attività artigiana di acconciatore.


Inibizione dell'attività – Una volta accertata a posteriori la mancanza dei requisiti, l'Amministrazione competente, previa verifica della carenza dei requisiti e dei presupposti di legge, deve adottare motivati provvedimenti di divieto della prosecuzione dell'attività, rimuovendo nel contempo gli eventuali effetti dannosi che ne siano derivati.
Rimane salva l'eventuale conformazione dell'attività alla normativa vigente nel termine assegnato dall'organismo competente, nonché il potere della stessa Amministrazione di assumere successivi provvedimenti in via di autotutela.

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