Ammortizzatori

Ricorsi di diniego della Cigo entro 30 giorni dalla ricezione del provvedimento

Precisati gli effetti dei nuovi regolamenti adottati dall’Inps

di Arturo Rossi

I provvedimenti di diniego o di accoglimento parziale dei trattamenti di integrazione salariale ordinaria devono essere proposti entro 30 giorni dalla data di ricezione del relativo provvedimento. Lo precisa l'Inps con il messaggio 1900/2023.

L'intervento è conseguente all'emanazione della circolare 48/2023, con la quale erano state dettate le nuove regole in materia di ricorsi amministrativi di competenza dei comitati dell'Inps.Per quanto concerne i termini per la presentazione dei ricorsi amministrativi, la materia viene analizzata nel paragrafo 4 della circolare, dove vengono evidenziate le diverse tempistiche previste dal nuovo regolamento, che tengono conto sia delle regole riguardanti le varie gestioni previdenziali che la tipologia di provvedimento che si intende impugnare.

In merito ai provvedimenti riguardanti la cassa integrazione ordinaria, siano essi di diniego o di accoglimento parziale, nella circolare è stato indicato che i relativi ricorsi amministrativi devono essere proposti entro 30 giorni dalla data di ricezione dello stesso provvedimento di diniego o di accoglimento parziale dell'istanza. Inoltre, è stato sottolineato che tale nuovo termine si applica con riferimento ai provvedimenti di diniego o di accoglimento parziale notificati successivamente alla data di pubblicazione della circolare 48/2023, cioè dal 17 maggio 2023. Infatti, per quelli già notificati prima di tale data, rimane confermato il più ampio termine di 60 giorni per la proposizione del ricorso in via amministrativa.

L'istituto di previdenza evidenzia che tale previsione ha lo scopo di evitare che i datori di lavoro, facendo affidamento su tale più ampio termine, come individuato nel messaggio 2939/2013, che allinea il termine di presentazione del ricorso amministrativo a quello di proposizione dell'azione del ricorso giudiziario, possano incorrere in incolpevoli decadenze.Tenendo conto di quanto precisato, viene ribadito che, alla luce delle previsioni del regolamento, il termine per la proposizione dei ricorsi amministrativi contro i provvedimenti di diniego o di accoglimento parziale dei trattamenti di integrazione salariale è fissato, in maniera perentoria, in 30 giorni dalla data di ricezione del provvedimento di diniego o di accoglimento parziale.

Ne deriva che, concluso il regime transitorio previsto al paragrafo 4 della circolare 48/2023, per i ricorsi notificati in data anteriore a quella di pubblicazione della circolare stessa, 17 maggio 2023, le indicazioni fornite con il messaggio 2939/2013 devono intendersi superate.

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