Ricorso all'Itl del luogo in cui è stato emesso l'accertamento
L’indicazione fornita dall’Ispettorato nazionale del lavoro riguarda i provvedimenti di ufficiali e agenti di polizia giudiziaria
L'Ispettorato territoriale del lavoro destinatario di eventuale ricorso avverso gli atti relativi agli accertamenti degli ufficiali e agenti di polizia giudiziaria è quello competente per il luogo in cui è stato adottato l'atto oggetto di impugnazione.
La precisazione è contenuta nella nota 2016/2022 dell'Ispettorato nazionale del lavoro (Inl) il quale, riportandosi al parere espresso con la nota 4/2016, a ridosso della modifica agli 16 e 17 del Dlgs 124/2004, ha fornito le motivazioni poste a corredo di tale convincimento.Gli accertamenti in materia di lavoro e legislazione sociale possono essere svolti oltre che dagli ispettori del lavoro, dell'Inps e dell'Inail, anche dagli ufficiali e agenti di polizia giudiziaria.
Poiché dall'accertamento svolto da questi ultimi potrebbe emergere che i luoghi di commissione delle violazioni in materia di legislazione sociale siano più di uno (si consideri, per esempio, una azienda che operi, contemporaneamente, in più cantieri in diverse province), il criterio unificante per l'individuazione dell'ispettorato territoriale destinatario del ricorso dovrà essere quello nel cui ambito provinciale operi l'organo di polizia che ha adottato l'atto di accertamento.
Tale soluzione trova una sua logica nella necessità di garantire una più completa e coerente decisione del ricorso, in caso di più interventi anche da parte di diversi organi ispettivi. Né è da trascurare la necessità di garantire al ricorrente un unico interlocutore al quale dimostrare le proprie ragioni.
Tuttavia, la competenza territoriale non potrà essere derogata da quella corrispondente al luogo dove è stata violata la norma, in caso di rigetto totale o parziale, esplicito o tacito, del ricorso. In tal caso l'Ispettorato che ha deciso il ricorso, nella circostanza del mancato pagamento della sanzione stabilita, ne darà comunicazione all'ufficio che ha proceduto all'accertamento il quale, a sua volta, trasmetterà il rapporto previsto dall'articolo 17 della legge 689/1981 a ciascuno dei competenti Ispettorati territoriali ai fini dell'emissione delle rispettive ordinanze ingiunzione.
Invece, rispetto agli atti adottati dagli ispettori, l'eventuale ricorso va diretto al Comitato per i rapporti di lavoro presso l'Ispettorato interregionale competente per territorio.