Riduzione del trattamento di mobilità in deroga, sospensione d’ufficio
Sospensione d'ufficio, nel periodo intercorrente dal 1° febbraio al 31 dicembre 2021, per il meccanismo della riduzione del trattamento di mobilità in deroga, per le aree di crisi complessa, previsto nei casi di terza e quarta proroga in attuazione dell'articolo 38, comma 2-bis, del Dl 73/2021 (decreto Sostegni-bis). A precisarlo è l'Inps che, con la circolare n. 158 del 22 ottobre 2021, ha dettato le prime istruzioni in materia.
L'articolo 2, comma 66, della legge n. 92/2012, nell'ambito delle risorse finanziarie destinate alla concessione dei trattamenti di integrazione salariale e di mobilità in deroga, anche senza soluzione di continuità, ha stabilito che la misura dei trattamenti sia ridotta del 10 per cento nel caso di prima proroga, del 30 per cento nel caso di seconda proroga e del 40 per cento nel caso di proroghe successive.
Sono poi intervenute una serie di disposizioni normative che hanno provveduto a rifinanziare, anche con l'intervento delle Regioni, i piani di recupero di cui all'articolo 44, comma 11-bis, del Dlgs 148/2015, resi necessari per il ripristino occupazionale dei lavoratori beneficiari già operanti nelle aree di crisi complessa riconosciute ai sensi dell'articolo 27 del Dl 83/2012.
In questo ambito, l'Ufficio legislativo del ministero del Lavoro e delle politiche sociali ha chiarito che le Regioni possono utilizzare, anche per il 2021, le risorse residue dei precedenti finanziamenti e, in via ulteriore, che l'articolo 1, comma 289, della legge n. 178/2020, perseguendo l'intento di semplificare, in un'unica disposizione di carattere generale, tutti gli interventi susseguitisi nel tempo e riferiti all'articolo 44, comma 11-bis, del Dlgs 148/2015, pur in assenza di una proroga specifica delle singole misure, consente di utilizzare le risorse stanziate per tutti le provvidenze che traggono origine dal richiamato articolo.
Sulla base di questa interpretazione sono stati implicitamente prorogati e rifinanziati anche i trattamenti di integrazione salariale straordinaria di cui all'articolo 1, commi 140 e 141, della legge 205/2017 e i trattamenti di mobilità in deroga di cui all'articolo 25-ter del Dl 119/2018.
In questo quadro normativo è intervenuto l'articolo 38, comma 2-bis, del Dl 73/2021, il quale, nel limite di 500mila euro, ha disposto per l'anno 2021, con riferimento al periodo dal 1° febbraio 2021 al 31 dicembre 2021, che agli importi in pagamento per i trattamenti di mobilità in deroga, concessi come terza e quarta proroga ai lavoratori beneficiari operanti nei suddetti territori a degrado occupazionale, non si applicano le riduzioni previste dall'articolo 2, comma 66, secondo periodo, della legge 92/2012.Continuano invece a trovare applicazione le riduzioni del 10 per cento e del 30 per cento previste dalla medesima disposizione nei casi di prima e di seconda proroga.
La circolare 158/2021 ha precisato che l'Istituto applicherà d'ufficio, senza necessità di una domanda da parte degli interessati, il beneficio in esame, preannunciando che con un successivo messaggio saranno fornite alle sedi periferiche le indicazioni operative di dettaglio per la gestione dei trattamenti in argomento.