Rifiuto del dipendente all'aumento di livello
L’articolo 2103 codice civile dispone che il lavoratore deve essere adibito alle mansioni per le quali è stato assunto o a quelle corrispondenti all’inquadramento superiore che abbia successivamente acquisito ovvero a mansioni riconducibili allo stesso livello e categoria legale di inquadramento delle ultime effettivamente svolte. Se è inquadrato a un livello superiore dovrebbe anche svolgere le mansioni previste per tale assegnazione. Non sembra, dunque, possibile effettuare il passaggio qualora continui a svolgere le attuali mansioni (inferiori), ma solamente se sono coerenti con il nuovo livello. In ogni caso appare controproducente premiare un lavoratore contro la sua volontà e senza capirne le (vere) ragioni del suo (singolare) rifiuto.
I Quesiti più letti
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5