La società aveva intimato il licenziamento per rifiuto del lavoratore di eseguire la prestazione in quanto era stato assegnato allo stesso un mezzo non utilizzabile per lo svolgimento del servizio autostradale di controllo notturno, ossia un'autovettura nella quale, per la sua corporatura e alta statura, il dipendente non entrava fisicamente
Massima
Prestazione lavorativa – rifiuto del lavoratore – prestazione impraticabile – ricorrenza – sussiste – valutazione della eccezione – competenza del giudice del merito - sussistenza
Il rifiuto del lavoratore di eseguire la prestazione lavorativa è legittimo se la prestazione richiesta dal datore di lavoro è impraticabile e se il rifiuto è conforme al principio di buona fede. La valutazione di tale eccezione, basata sulla proporzionalità e corrispettività degli inadempimenti reciproci delle parti, è rimessa al giudice di merito ed è incensurabile in sede di legittimità se motivata in maniera adeguata e immune da vizi logico-giuridici.
Riepilogo dei fatti di causa e della vicenda di merito
La Corte d' Appello di Bologna dichiarava la nullità del licenziamento intimato ad un lavoratore che svolgeva mansioni di guardia particolare giurata, con rapporto di lavoro regolato dal CCNL Vigilanza Privata, condannando, per l'effetto, la società datrice al reintegro nel posto di lavoro, oltre che alla corresponsione di un'indennità commisurata all'ultima retribuzione mensile per il calcolo del TFR dal licenziamento all'effettiva reintegrazione (dedotto il c.d. aliunde perceptum), confermando ...