ApprofondimentoContenzioso

Rifiuto di esecuzione della prestazione e valutazione dell'inadempimento nella corrispettività degli obblighi delle parti

di Pasquale Dui, Luigi Antonio Beccaria

N. 13

guida-al-lavoro

La società aveva intimato il licenziamento per rifiuto del lavoratore di eseguire la prestazione in quanto era stato assegnato allo stesso un mezzo non utilizzabile per lo svolgimento del servizio autostradale di controllo notturno, ossia un'autovettura nella quale, per la sua corporatura e alta statura, il dipendente non entrava fisicamente

Massima

  • Prestazione lavorativa – rifiuto del lavoratore – prestazione impraticabile – ricorrenza – sussiste – valutazione della eccezione – competenza del giudice del merito - sussistenza

    Il rifiuto del lavoratore di eseguire la prestazione lavorativa è legittimo se la prestazione richiesta dal datore di lavoro è impraticabile e se il rifiuto è conforme al principio di buona fede. La valutazione di tale eccezione, basata sulla proporzionalità e corrispettività degli inadempimenti reciproci delle parti, è rimessa al giudice di merito ed è incensurabile in sede di legittimità se motivata in maniera adeguata e immune da vizi logico-giuridici.

Riepilogo dei fatti di causa e della vicenda di merito

La Corte d' Appello di Bologna dichiarava la nullità del licenziamento intimato ad un lavoratore che svolgeva mansioni di guardia particolare giurata, con rapporto di lavoro regolato dal CCNL Vigilanza Privata, condannando, per l'effetto, la società datrice al reintegro nel posto di lavoro, oltre che alla corresponsione di un'indennità commisurata all'ultima retribuzione mensile per il calcolo del TFR dal licenziamento all'effettiva reintegrazione (dedotto il c.d. aliunde perceptum), confermando ...

  • [1] Di seguito la massima di diritto espressa in sede nomofilattica: "l'inadempimento datoriale non legittima in via automatica il rifiuto del lavoratore ad eseguire la prestazione lavorativa in quanto, vertendosi in ipotesi di contratto a prestazioni corrispettive, trova applicazione il disposto dell' art. 1460, comma 2, c.c. , alla stregua del quale la parte adempiente può rifiutarsi di eseguire la prestazione a proprio carico solo ove tale rifiuto, avuto riguardo alle circostanze concrete, non risulti contrario alla buona fede e sia accompagnato da una seria ed effettiva disponibilità a prestare servizio presso la sede originaria, con valutazione rimessa al giudice di merito, incensurabile in sede di legittimità se espressa con motivazione adeguata ed immune da vizi logico-giuridici."

  • [2] In tale pronuncia la S.C. ha espresso la seguente massima di diritto: "L'attività di integrazione del precetto normativo di cui all' art. 2119 c.c. (norma cd. elastica), compiuta dal giudice di merito - ai fini della individuazione della giusta causa di licenziamento - non può essere censurata in sede di legittimità se non nei limiti di una valutazione di ragionevolezza del giudizio di sussunzione del fatto concreto, siccome accertato, nella norma generale, ed in virtù di una specifica denuncia di non coerenza del predetto giudizio rispetto agli standard, conformi ai valori dell'ordinamento, esistenti nella realtà sociale."