Rilascio e contenuto del Durc
Dispone l’articolo 8 del decreto del ministero del Lavoro 24 ottobre 2007 che il Durc è rilasciato anche qualora vi siano crediti iscritti a ruolo per i quali sia stata disposta la sospensione della cartella amministrativa a seguito di ricorso amministrativo o giudiziario. Per i crediti non iscritti a ruolo bisogna distinguere: se è pendente un contenzioso amministrativo, la regolarità può essere dichiarata sino alla decisione che respinge il ricorso; se invece è pendente un contenzioso giudiziario, la regolarità è dichiarata sino al passaggio in giudicato della sentenza di condanna, a meno che il giudice abbia adottato un provvedimento esecutivo che consente l’iscrizione a ruolo delle somme oggetto del giudizio. Precedentemente, in presenza di ricorso amministrativo, la regolarità era riconosciuta discrezionalmente dall’Istituto unicamente qualora il ricorso avesse riguardato questioni controverse o interpretative, fosse stato adeguatamente motivato e non manifestamente presentato a scopi dilatori o pretestuosi. Attualmente, sussistendo i requisiti, l’Istituto è tenuto a riconoscere la regolarità, restando esclusa qualunque valutazione in ordine ai contenuti del contenzioso. La frase indicata dal cortese lettore viene apposta nel certificato già prestampata: se ricorre la circostanza si barra la casella relativa. Il DURC che presenta la casella barrata in corrispondenza di tale dizione è regolare ed attesta la regolarità contributiva dell’impresa richiedente. Non si tratta di nuove disposizioni Inps ma di una prassi ormai consolidata. Circa la eventuale violazione della privacy aziendale a nostro parere il semplice richiamo dell’esistenza di una controversia amministrativa/giudiziale pendente non sembra sufficiente ad integrarla. Non risultano, peraltro, pronunciamenti in proposito da parte dell’Autorità Garante della privacy.
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