L'esperto rispondeRapporti di lavoro

Rilevazioni presenze dei lavoratori

Con la presente si chiede se da parte del datore di lavoro a seguito della sentenza della Corte di Giustizia Europea vi è l'obbligo di rilevare le presenze dei lavoratori con un sistema oggettivo, affidabile e accessibile, o se lo stesso può continuare a rilevarle anche in modalità cartacea. In caso ispettivo vi è l'obbligo della consegna delle rilevazioni?

di Marco Tesoro

La domanda

Con la presente si chiede se da parte del datore di lavoro a seguito della sentenza della Corte di Giustizia Europea vi è l'obbligo di rilevare le presenze dei lavoratori con un sistema oggettivo, affidabile e accessibile, o se lo stesso può continuare a rilevarle anche in modalità cartacea. In caso ispettivo vi è l'obbligo della consegna delle rilevazioni?

Ad oggi la normativa italiana non prevede l'implementazione di un sistema «oggettivo, affidabile e accessibile» che consenta la misurazione della durata dell'orario di lavoro giornaliero svolto da ciascun lavoratore, citato dalla sentenza della CGUE del 14 maggio 2019 (causa C-55/2018). Il datore di lavoro privato deve istituire e tenere il LUL – Libro Unico del Lavoro, che per ciascun lavoratore deve contenere anche un dettagliato calendario delle presenze (art. 39, co. 2, D.L. 112/2008). In caso di ispezione il LUL deve essere tempestivamente esibito agli organi di vigilanza (art. 3, co. 2, D.M. 9.7.2008).

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