La domanda
Alla luce delle modifiche all’art. 12 del TUIR, prima dalla Legge di Bilancio 2025 e poi dal D.Lgs. n. 192/2025 (comma 4-ter), poiché, come previsto dall’articolo 51, comma 3, del TUIR, rientrano anche i beni ceduti e i servizi prestati ai familiari indicati nell’art. 12, i rimborsi relativi alle spese per utenze domestiche, sostenute da uno di questi familiari, per poter rientrare nel computo dei benefit (con esenzione 1.000/2.000), devono soggiacere alla condizione che il familiare risulti convivente con il lavoratore? La nota 5 della Circ. AdE n. 35 del 04/11/2022 escludeva la convivenza come requisito. Inoltre, la spesa deve essere effettivamente sostenuta solo dal lavoratore oppure può essere anche stata sostenuta dal familiare?
Le modifiche all’art. 12 del TUIR, intervenute prima con la Legge di Bilancio 2025 e poi con il D.Lgs. n. 192/2025 (comma 4-ter), hanno riportato al centro la definizione di “familiari” rilevante per il welfare aziendale e, in particolare, per i rimborsi delle utenze domestiche che, ai sensi dell’art. 51 TUIR, possono concorrere al plafond dei fringe benefit (1.000/2.000 euro). Si chiarisce se, per i rimborsi delle utenze domestiche sostenute da un familiare, sia necessario il requisito della convivenza...



