Contenzioso

Rimborso della Cig, la decadenza semestrale non fa perdere il diritto di credito verso l’Inps

Secondo la Corte d’appello di Brescia il diritto al credito sopravvive dopo tale termine

di Antonino Cannioto e Giuseppe Maccarone

Secondo la Corte d'appello di Brescia (sezione lavoro, sentenza 148/2022) il termine di decadenza introdotto dall'articolo 7, comma 3, del Dlgs 148/2015 per il recupero delle somme anticipate dalle aziende ai lavoratori a titolo di integrazioni salariali, non ha valenza assoluta, ma circoscritta alla sola possibilità di «avvalersi delle procedure semplificate appositamente predisposte dall'Inps». La decadenza, quindi, non si estende al diritto del datore di lavoro alla restituzione delle somme anticipate e, conseguentemente, non incide sul diritto di credito vantato dall’azienda nei confronti dell'istituto di previdenza. Ne deriva, sempre secondo la Corte, che, anche una volta decorso il termine semestrale legislativamente definito, il datore di lavoro «non perde il diritto a far valere il proprio credito nei confronti dell'Inps».

Una pronuncia importante cui occorre, tuttavia, fare attenzione in quanto potrebbe ingenerare delle false aspettative per le motivazioni che di seguito si espongono. La decadenza è un istituto giuridico che determina l'estinzione di un diritto per il suo mancato esercizio, da parte del titolare, entro un termine perentorio, definito legislativamente o contrattualmente, a prescindere dalle circostanze soggettive che lo hanno determinato. La sua finalità è chiaramente quella di garantire la certezza del diritto. La decadenza legale, ovvero quella stabilita dalla legge, è in genere prevista nell'interesse generale o anche di una sola delle parti.

Ai fini dell'operatività della decadenza, di cui si discute, la disposizione contenuta nel terzo comma dell'articolo 7, del Dlgs 148/2015, testualmente recita: «per i trattamenti richiesti a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto (24 settembre 2015 ndr) o, se richiesti antecedentemente, non ancora conclusi entro tale data, il conguaglio o la richiesta di rimborso delle integrazioni corrisposte ai lavoratori devono essere effettuati, a pena di decadenza, entro sei mesi dalla fine del periodo di paga in corso alla scadenza del termine di durata della concessione o dalla data del provvedimento di concessione se successivo». A parere di chi scrive, quindi, la sentenza, oltre ad apparire alquanto distonica, sembra opinabile sia sotto il profilo ermeneutico (la norma di riferimento non limita la decadenza al solo conguaglio), sia sul piano sostanziale.

Vediamo meglio.Prima dell'entrata in vigore del Dlgs 148/2015, nel nostro ordinamento non era prevista la decadenza per il recupero delle somme anticipate dai datori di lavoro per integrazioni salariali, con la conseguenza che operava la prescrizione secondo le regole del Codice civile. Il legislatore del 2015, anche in relazione al continuo susseguirsi di norme in materia di sostegno al reddito che fissavano precisi limiti di spesa, ha deciso di introdurla nel sistema.

Va osservato che, nell'ambito del rapporto contributivo-previdenziale, sono solamente due le modalità con cui i datori di lavoro, che anticipano prestazioni in nome e per contro dell'Inps, possono provvedere al relativo recupero: o attraverso il consolidato sistema del conguaglio ovvero a seguito di espressa richiesta di rimborso. Entrambe le possibilità contemplate sono soggette a decadenza, in base all'articolo 7 del Dlgs 148/2015.

Vale la pena di sottolineare che - mutuando la disciplina utilizzata durante il periodo pandemico - in sede di riordino degli ammortizzatori sociali, la decadenza è stata introdotta in modo strutturale anche per i pagamenti diretti (articolo 7, comma 5-bis del Dlgs 148/2015).

La sentenza, che potrebbe aprire uno spiraglio ai ritardatari, in effetti presenta profili di criticità, riportando indietro le lancette del tempo di sette anni e non tenendo conto dell'evoluzione legislativa. Sarebbe opportuno, dunque, che aziende e consulenti non perdano di vista il termine decadenziale il cui rispetto continua ad assicurare - senza contestazione alcuna - il recupero delle somme anticipate ai lavoratori.

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