Contrattazione

Rinnovato il contratto per il settore delle cooperative della pesca marittima personale non imbarcato

Introdotta l’assistenza sanitaria integrativa e aumentata l’indennità di malattia

di Paola Sanna

ll 30 novembre 2022 tra Agci – Agrital, Confcooperative Federcoopesca, Legapesca, Fai – Cisl, Flai – Cgil e Uilapesca è stato sottoscritto il contratto collettivo nazionale di lavoro per il personale non imbarcato dipendente da cooperative esercenti attività di pesca marittima, di maricoltura, acquacoltura e vallicoltura. Il presente contratto ha durata quadriennale con decorrenza dal 1° gennaio 2022 e scadrà il 31 dicembre 2025 sia per la parte normativa, sia per la parte economica.

Flessibilità

All'articolo 9 le Parti concordano che a decorrere dal 30 novembre 2022 la retribuzione per le ore in flessibilità positiva verrà maggiorata del 20 per cento.

Orario straordinario

Con il presente rinnovo, le prestazioni di lavoro straordinario diurno verranno maggiorate non più del 20%, ma del 30 per cento.

Pernottamento in valli da pesca

Se l'azienda dovesse richiede ai propri lavoratori il pernottamento in valle da pesca, a essi dovrà essere corrisposta un'indennità aggiuntiva fissa di 4 euro per ogni singola notte, per un massimo di 6 giorni nello stesso mese.

Indennità di malattia e di cassa

Le Parti aumentano l'indennità di malattia per i giorni dal 4° al 20°, portandola dal 75% al 100% della retribuzione per i primi 5 eventi nell'anno, dal sesto evento in poi, rimane invariata la percentuale del 75 per cento.

L'indennità di cassa viene invece portata dal 5% al 10 per cento.

Assistenza sanitaria integrativa

Le Parti decidono di introdurre l'istituto dell'assistenza sanitaria integrativa per i dipendenti del settore, attivandosi inoltre affinché tutto il personale sia iscritto al fondo bilaterale Filcoop sanitario. È previsto un finanziamento del fondo pari a 52 euro in misura paritetica tra datore di lavoro e lavoratore.

Trattamento economico

Viene riconosciuto un incremento economico nella misura del 3%, che dovrà essere corrisposto a decorrere dal 1° dicembre 2022 e un altro incremento di pari percentuale a decorrere dal 1° marzo 2023.

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